Quale termine per la correzione degli errori contabili dopo la novità del decreto Semplificazioni 2022?

Le sopravvenienze derivanti da errori contabili acquistano rilevanza fiscale dal 2022 …ma esiste un termine entro il quale effettuare la correzione?
Vediamo le soluzioni proposte dalla dottrina e la loro applicazione concreta.

In un precedente contributo (La fiscalità della correzione degli errori contabili nel corso del 2022), abbiamo dato la notizia della novità in tema di sopravvenienze attive e passive derivanti da errori contabili.

In particolare, essa ha determinato una rilevante semplificazione, riconoscendo la rilevanza fiscale degli errori contabili nell’esercizio in cui viene operata la correzione, evitando quindi l’obbligo di correggere l’errore, ai fini fiscali, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa relativa al periodo d’imposta in cui esso è stato commesso.

 

Correzione errori contabili: il portato del decreto Semplificazioni 2022

correzione errori contabiliCon la conversione in legge del Decreto Legge Semplificazioni (n. 73/2022) che l’ha istituita, l’ambito applicativo si è notevolmente ridotto, essendo limitato alle sole società che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti.

Inoltre, la norma non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa (chissà perchè tale limite non si applichi ai componenti positivi…).

Ma, a ben vedere, non è solo questo l’elemento restrittivo.

Un altro limite è dato dagli eventuali elementi impeditivi di tale correzione, esclusivamente sotto l’aspetto della valenza fiscale.

 

Correzione errori contabili e contestazioni dell’Agenzia delle Entrate

In altre parole, la domanda è: se io correggo l’errore a seguito di contestazione dell’Agenzia, la correzione degli errori contabili ha sempre valenza fiscale oppure no?

Al riguardo, è recentemente intervenuta la AIDC, che con la norma di comportamento 221 ha affermato che il riconoscimento fiscale non avviene nel caso di notifica al contribuente di un atto di contestazione impugnabile, ossia di un atto impositivo con cui, in esito alle operazioni di verifica, si contesti l’errore contabile e si proceda alla rettifica.

Per l’Associazione, infatti,

seppure è vero [rectius, sia vero nda] che sino a che l’accertamento non sia divenuto definitivo la rettifica fiscale è in qualche modo «sospesa», è altrettanto vero che nel momento in cui il contribuente si conforma alla contestazione avanzata correggendo l’errore contabile, dà conto, implicitamente, della correttezza di quanto forma oggetto dell’avviso di accertamento e, di conseguenza, della fondatezza della pretesa impositiva”.

Pertanto, il contribuente, qualora ritenga corretta la contestazione, dovrà certamente emendare l’errore contabile, ma la correzione non assumerà rilevanza fiscale nell’esercizio di contabilizzazione.

Una risposta differente è stata data da Assonime (cfr. circolare 31/2022) in cui si sostiene, per motivi di prudenza, che il momento in cui l’intervento dell’Amministrazione finanziaria preclude al contribuente di correggere con rilevanza fiscale l’errore contabile deve essere individuato nell’avvio delle attività di verifica.

Ciò posto, chi scrive ritiene che la motivazione preferibile sia quella di Assonime, ma non per la motivazione da essa fornita.

Le postulate ragioni di prudenza non possono infatti esse adottate per formulare un parere giuridico, ma al massimo un parere di opportunità: il diritto è una cosa, l’opportunità ben altra, per fortuna.

 

Attenzione alle regole sul ravvedimento

La motivazione occorre invece rivenirla e mutuarla da quanto previsto dalla norma sul ravvedimento, (perché di fatto la fattispecie in commento è una ipotesi di ravvedimento), che lo inibisce qualora siano

iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza”.

In questo senso, dunque, il momento limite deve essere quello dell’avvio delle attività, e non già quello successivo della notifica dell’atto impoesattivo.

 

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A cura di Danilo Sciuto

Mercoledì 19 Luglio 2023