Mini proroga del pagamento delle imposte: facilitazione o complicazione?

Facciamo il punto sulla proroga per il pagamento delle imposte per i “soggetti ISA”. Esaminiamo i nuovi calendari di versamento e le criticità per chi si avvale delle rateazioni. Vediamo anche perché la “maggiorazione” dello 0,4%, applicata per soli 10 giorni, appare estremamente penalizzante per i contribuenti che verseranno il 31 Luglio.

La proroga al pagamento delle imposte 2023: aspetti generali

proroga pagamento imposteIl Ministero dell’economia e delle finanze aveva già annunciato la concessione della proroga della scadenza per il versamento delle imposte attraverso il comunicato stampa (o comunicato legge?) n. 98 del 14 giugno 2023, con il quale aveva segnalato che, con “una prossima disposizione normativa” avrebbe prorogato, per professionisti e imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli Isa-Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, i termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva, in scadenza al 30 giugno 2023:

  • entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione;
  • entro il 31 luglio 2023, applicando una maggiorazione dello 0,40%;

oltre a precisare che:

“potranno beneficiare della proroga anche i contribuenti che presentano cause di esclusione dagli Isa, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’art. 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché i soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del Tuir soggette agli Isa”.

La notizia, per la verità, era attesa dai contribuenti, abituati ad attendere il necessario provvedimento all’ultimo momento.

Per una coerente formalizzazione è intervenuto, come detto, il Ministero dell’Economia e delle finanze con il “comunicato” che, in un certo senso, assume il requisito di “anticipazione ufficiale” di una norma di pros­sima emanazione che dovrà individuare con certezza l’operatività della proroga.

In data 30/6/2023 è stato convertito in Legge il Decreto 51/2023 (da pubblicare in Gazzetta Ufficiale) che sposta ufficialmente il termine di versamento precedentemente previsto per il 30 giugno e prorogato al 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione di interessi.

Inspiegabilmente e difformemente dalle proroghe intervenute nei periodi d’imposta precedenti, però, non viene concesso lo slittamento ad agosto anche del termine per il versa­mento con la maggiorazione dello 0,40%, che, conseguentemente, rimane confermato al 31 luglio 2023 (nei 30 giorni successivi al 30 giugno 2023, prorogato al giorno successivo in quanto il 30 luglio 2023 cade di domenica).

Così operando, vengono, in concreto, non modificate le rateazioni per i contribuenti che optano per la corresponsione con lo 0,40%.

 

Contribuenti interessati o non alla proroga

Lo spostamento dei termini di versamento, come regola, riguarda solamente:

  • i lavoratori autonomi-professionisti;
  • gli esercenti attività d’impresa;

per i quali sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Si è evidenziato “come regola”, in quanto per sottrarsi a dubbi interpretativi, nel comunicato del Ministero dell’economia e delle finanze viene chiaramente posto in rilievo che:

“potranno beneficiare della proroga anche i contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché i soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA”.

Ne deriva, di conseguenza, che beneficiano della proroga anche i soggetti che:

  • rientrano nell’ambito di cause di esclusione dagli Isa;
     
  • applicano il regime forfetario agevolato e/o il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cioè il regime dei “minimi” ad esaurimento);
     
  • partecipano a società, associazioni e altre imprese che procedono all’imputazione dei redditi per trasparenza;

mentre non possono fruire della proroga in esame, coloro che, pur appartenendo alle categorie dei soggetti predetti, dichiarano ricavi o compensi di entità superiore alla soglia di applicazione degli Isa (attualmente di entità pari a € 5.164.569,00).

 

Gli effetti della proroga del pagamento delle imposte

I termini per effettuare il versamento delle imposte (saldo 2022 e primo acconto 2023) derivanti dagli adempimenti dichiarativi per il periodo d’imposta 2022 possono essere così individuati:

  • termine “naturale”: 20 luglio 2023 (proroga dal 30 giugno 2023);
  • data ultima di corresponsione con maggiorazione dello 0,40%: 31 luglio 2023.

Si ritiene che oltre alle imposte sui redditi, all’Irap e all’Iva, citate nel comunicato, si devono ritenere comprese, per il cosiddetto “effetto di trascinamento”, sia le imposte sostitutive, tra cui, a titolo di mera indicazione:

  • la cedolare secca sulle locazioni;
  • l’Ivie – Imposta sugli investimenti immobiliari all’estero;
  • l’Ivafe – Imposta sul valore delle attività all’estero;
  • il diritto annuale della CCIAA.

 

Il nuovo calendario dei versamenti

Il calendario dei versamenti (con applicazione delle previste maggiorazioni per interessi di dilazione), aggiornato con la proroga in argomento e delle inerenti rateazioni può essere così schematizzato.

 

Per i soggetti titolari di partita IVA:
  • senza maggiorazione dal 30 giugno 2023 al 20 luglio 2023:
    • rata o quota: 1 -> 20 luglio 2023;
    • rata o quota: 2 -> 21 agosto 2023 (il 20 agosto 2023 cade di domenica);
    • rata o quota: 3 -> 18 settembre 2023 (il 16 settembre 2023 cade di sabato);
    • rata o quota: 4 -> 16 ottobre 2023;
    • rata o quota: 5 ->16 novembre 2023;
       
  • con maggiorazione dello 0,40% dal 21 luglio 2023 al 31 luglio 2023:
    • rata o quota: 1 -> 31 luglio 2023;
    • rata o quota: 2 -> 21 agosto 2023;
    • rata o quota: 3 -> 18 settembre2023;
    • rata o quota: 4 -> 16 ottobre 2023;
    • rata o quota: 5 -> 16 novembre 2023.

 

Per i soggetti titolari non di partita IVA:
  • senza maggiorazione dal 30 giugno 2023 al 20 luglio 2023:
    • rata o quota: 1 -> 20 luglio 2023;
    • rata o quota: 2 -> 31 luglio 2023 (la seconda rata scade 11 giorni dopo la prima);
    • rata o quota: 3 -> 31 agosto 2023;
    • rata o quota: 4 -> 2 ottobre 2023 (dato che il 30 settembre cade di sabato);
    • rata o quota: 5 -> 31 ottobre 2023;
    • rata o quota: 6 -> 30 novembre 2023;
       
  • con maggiorazione dello 0,40% dal 21 luglio 2023 al 31 luglio 2023:
    • rata o quota: 1 -> 31 luglio 2023;
    • rata o quota: 2 -> 31 luglio 2023 (in pratica si versa la doppia rata il 31 luglio);
    • rata o quota: 3 -> 31 agosto 2023;
    • rata o quota: 4 -> 2 ottobre 2023 (dato che il 30 settembre cade di sabato);
    • rata o quota: 5 -> 31 ottobre 2023;
    • rata o quota: 6 -> 30 novembre 2023;

tenendo presente che l’entità dell’interesse che deve risultare applicato a ogni rata o quota successiva alla prima, deve essere conteggiato in misura forfetaria, a prescindere dal giorno di corresponsione, con il tasso del 4% annuo.

 

Le prospettive: nuova variante del neo convertito del D.L. n. 51/2023

Nella seduta del 28 giugno 2023, il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto Omnibus (D.L. n. 51/2023) recante, tra l’altro, anche la proroga in argomento.

 

Vediamo come deve essere formalizzata la proroga ed il calendario dei versamenti.

I commi 3-quinquies e 3-septies del citato provvedimento consentono di rinviare il termine del 30 giugno 2023 entro il 20 luglio 2023 senza alcuna maggiorazione o entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo per i soggetti per i quali è prevista l’applicazione degli indici Isa e le partite Iva nel regime forfetario.

In concreto, la mini-proroga dal 21 al 31 luglio 2023 deve scontare non una maggiorazione forfettaria, ma un interesse corrispettivo pari allo 0,40% in ragione di giorno.

Il motivo del ragguaglio, è stato previsto come una facilitazione per i contribuenti, in quanto tende a mitigare il “peso” della maggiorazione dello 0,40% per diffe­rimento dei versamenti di soli 11 giorni (dal 21 al 31 luglio 2023), che, da più parti, è stata segnalata come particolarmente sproporzionata.

Una nuova tessera di viene a inserire nell’annunciata proroga dei versamenti collegati con gli adempimenti dichiarativi.

In questa sede, senza entrare nel merito delle ragioni tecniche che difendono la determinazione a giorni della percentuale dello 0,40 degli interessi corrispettivi per le corresponsioni che saranno eseguite dal 21 al 31 luglio 2023, mi sia consentito affermare che l’iniziativa costituisce una ulteriore complicazione della quale, certamente, i contribuenti e i professionisti avrebbero preferito evitare.

In relazione al nuovo adempimento annunciato, auspicando una variazione di intenti e di non complicazioni procedurali, di seguito indico il possibile funzionamento della seconda finestra temporale, cioè del pagamento entro il 31 luglio 2023, che, come detto, deve risultare posto in essere procedendo a maggiorare le somme da corrispondere, in ragione di giorno, fino allo 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo.

 

La maggiorazione dello 0,4% appare spropositata

In concreto, la maggiorazione integrale dello 0,40% si renderà operativa solamente nell’ipotesi in cui il versamento avvenga proprio il 31 luglio 2023, mentre nelle situazioni effettivi pagamenti in uno degli altri giorni compresi fra il 21 e lo stesso 31 luglio 2023, l’importo da aggiungere dovrà essere conteggiato per ogni giorno a partire dal 21 luglio 2023.

A chiarimento dell’assunto, valga la seguente esemplificazione.

Caso – si consideri il versamento in linea capitale di € 1.000,00, che sarà eseguito nel limite temporale dal 21 al 31 luglio 2023.
Analisi:

il calcolo degli interessi sarà:

 

pari a euro
(valore arrotondato)
se il versamento sarà eseguito il

0,36

21 luglio 2023

0,73

22 luglio 2023

1,09

23 luglio 2023

1,45

24 luglio 2023

1,82

25 luglio 2023

2,18

26 luglio 2023

2,55

27 luglio 2023

2,91

28 luglio 2023

3,27

29 luglio 2023

3,64

30 luglio 2023

4,00

31 luglio 2023

 

Chissà se i software dell’Agenzia delle entrate risulteranno aggiornati dalla ripetizione delle scadenze e dalla nuova maggiorazione giorno per giorno e, quindi, non diano origine a strani invii di errate comunicazioni di irregolarità.

 

E per i contribuenti che hanno subito l’avvenimento alluvionale a maggio 2023

Per completezza e coerenza, si ritiene opportuno rammentare che con l’art. 1 del D.L. n. 61/2023 è stata accordata la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari in scadenza tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023 per i contribuenti che, alla data del 1° maggio 2023:

  • avevano la residenza o la sede legale o la sede operativa nei territori delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche;
  • per Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, 23 maggio 2023 e 25 maggio 2023 (cfr.: nell’allegato 1 del decreto l’individuazione dei Comuni interessati).

Ovviamente, come consuetudine, le somme già corrisposte non possono essere richiesta a rimborso.

I pagamenti dei tributi e dei contributi sospesi fino al 31 agosto 2023 devono essere eseguiti in un’unica soluzione entro il 20 novembre 2023 (salvo successiva proroga) senza alcun importo aggiuntivo a titolo di maggiorazione per interessi e/o sanzioni amministrative.

 

 

NdR: potrebbe interessarti anche…Compensazione e rateazione nel modello redditi Persone Fisiche 2023

 

A cura di Giancarlo Modolo e Luca Bianchi

Lunedì 3 luglio 2023