Come ogni anno sono in arrivo le lettere di compliance per anomalie nei modelli ISA allegati per il triennio 2020 – 2022: quali sono i soggetti a rischio? Quanto costa il ravvedimento?
L’Agenzia delle Entrate si è occupata di definire le omissioni o le anomalie nei dati dichiarati ai fini degli ISA per il triennio 2020-2021-2022. Tale operazione rappresenta il frutto del lavoro svolto analizzando non solo i dati delle dichiarazioni, ma anche le altre fonti informative disponibili.
Si tratta, invero, di un aggiornamento di quelle già approvate in relazione al triennio precedente.
Chi riceverà le eventuali comunicazioni di anomalia ISA?
L’analisi ha riguardato soltanto i soggetti che hanno svolto un’attività soggetta agli ISA per tutte le annualità interessate dal criterio di selezione. In particolare:
- le imprese in contabilità ordinaria con gravi e ripetute incoerenze nella gestione del magazzino (per tutte, le incoerenze nell’indicatore durata delle scorte, o quella relativa alla mancata corrispondenza per almeno 10.000 euro tra rimanenze iniziali dell’anno e finali dell’anno precedente);
- i soggetti che presentano squadrature tra i dati indicati nel modello Redditi2023 e quelli riportati nei modelli per l’applicazione degli ISA per importi superiori a 2.000 euro;
- i soggetti che hanno dichiarato la causa di esclusione dagli ISA “4-Periodo di non normale svolgimento dell’attività” per i suddetti periodi 2020-2021-2022;
- i soggetti che hanno utilizzato in modo anomalo le cause di esclusione “inizio e cessazione dell’attività”;
- i soggetti che hanno dichiarato la causa di esclusione dagli ISA per ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro anche se i righi di riferimento del modello Redditi2023 non superano tale soglia;
- gli enti che hanno dichiarato le cause di esclusione previste per gli enti del Terzo settore (codici 8, 9 e 10), ancorché queste non siano ancora operative per l’assenza dell’autorizzazione comunitaria;
- le imprese del settore dei servizi o del commercio che hanno indicato, per il 2022, il valore delle rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale;
- i soggetti che operano in forma individuale e che, per il periodo d’imposta 2022, hanno dichiarato nel frontespizio del modello ISA la condizione di “Lavoro dipendente a tempo pieno o parziale” o la condizione “Pensionato” e tale informazione non trova riscontro nel modello CU;
- i professionisti che, per il periodo 2022, hanno indicato nel quadro H del modello ISA il massimo valore tra i compensi dichiarati (H02) e il volume d’affari (H23) inferiore, per almeno 2.000 euro, rispetto alle somme imponibili percepite desunte dalla CU;
- i professionisti che, per il 2022, hanno dichiarato nel Quadro C un numero complessivo di incarichi inferiore rispetto a quello desumibile dalla CU;
- le imprese (escluse le imprese individuali e gli enti non commerciali) che, per il 2022, hanno dichiarato nel campo “F05 – Altri proventi e componenti positivi” un ammontare inferiore per almeno 5.000 euro rispetto a quello dei canoni percepiti in qualità di dante causa desumibile dal modello di RLI per contratti in vigore nell’anno 2022;
- i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 che non hanno utilizzato i dati precalcolati resi disponibili nel Cassetto fiscale;
- imprese che esercitano l’attività di trasporto di merci su strada e servizi di trasloco (ISA CG68U) con incongruenze, per il 2022, tra l’ISA presentato e i dati indicati ai fini dell’applicazione dello stesso (ad esempio, la mancata indicazione dei costi sostenuti per subvezione e del valore dei beni strumentali);
- i soggetti che svolgono attività ausiliarie dei servizi finanziari e assicurativi (ISA CG91U) che per il 2022 hanno compilato il quadro H anziché il quadro F;
- le imprese che hanno presentato l’ISA CG61U – Intermediari del commercio, che presentano per il 2022 incongruenze tra l’ISA presentato e gli elementi specifici dell’attività dichiarati (ad esempio, non hanno indicato se si tratta di agente mono o plurimandatario);
- le imprese del settore edile che presentano incongruenze nel valore delle rimanenze finali e con il valore dei servizi resi da subappaltatori.
Illustrati i soggetti potenzialmente destinataria di tali comunicazioni, vediamo ora come verranno notificate tali richieste.
NdR. Reddito professionale e ISA: l’incidenza delle spese negli indicatori di anomalia
Dove reperire le Comunicazioni?
Le comunicazioni sono messe a disposizione nel Cassetto fiscale del contribuente e sono anche trasmesse via Entratel all’intermediario (quest’ultimo caso, solo se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle).
Si ricorda che per far ricevere (anche) all’intermediario tali comunicazioni, occorre mettere la spunta nella casella “Ricezione altre comunicazioni telematiche”, sita nel frontespizio del modello Redditi, nella sezione “Impegno alla presentazione telematica”.
La disponibilità della comunicazione nel Cassetto fiscale è annunciata, per i soggetti abilitati ai servizi telematici, da un avviso personalizzato nell’area autenticata e inviato via mail o PEC ai recapiti disponibili.
Come rispondere? Quanto costa il ravvedimento?
A fronte della comunicazione, i comportamenti possibili sono sempre gli stessi:
- nel caso in cui le anomalie abbiano una motivazione corretta (caso quasi scolastico), possono essere forniti chiarimenti e precisazioni utilizzando il software che sarà reso disponibile dall’Agenzia;
- se l’anomalia è invece fondata, gli errori e le omissioni potranno essere regolarizzati presentando una dichiarazione integrativa, comprensiva della comunicazione dei dati rilevanti corretta, ricorrendo al ravvedimento per la riduzione delle sanzioni.
Ricordiamo che la sanzione per ISA non corretto ammonta a euro 250, riducibile con ravvedimento in base alle note frazioni, (ad esempio a 1/8 se commessa in Redditi2023), con il codice tributo residuale 8911 e anno di riferimento del modello Redditi.
In conclusione, come si vede, si tratta di anomalie abbastanza gravi, frutto di evidenti disattenzioni, che fortunatamente possono essere corrette con una modesta sanzione.
Fonte: provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 281202 del 01/07/2024
Danilo Sciuto
Venerdì 5 Luglio 2024