Tassa di concessione governativa: pagamento entro il 16 Marzo

Ricordiamo la scadenza del 16 marzo 2023 per il versamento della tassa di concessione governativa dovuta per la numerazione e la bollatura dei libri e registri contabili.
Facciamo il punto sui soggetti obbligati ed esonerati, sui libri da vidimare, sugli importi dovuti e le modalità di pagamento.

pagamento tassa concessione governativaEntro il prossimo 16 Marzo 2023 le società di capitali devono obbligatoriamente versare la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili di cui all’art. 2215 codice civile. tramite F24 telematico.

L’obbligo di versamento sussiste nonostante ci sia stata l’abolizione dell’obbligo di vidimazione iniziale dei principali libri contabili obbligatori, stabilita dall’art. 8 della legge n. 383/2001.

È importante ricordare che, a seguito dell’intervento operato dalla citata L. 383/2001, la vidimazione è attualmente prevista solo per i libri sociali obbligatori (artt. 2421 e 2478 codice civile), nonché su ogni altro libro o registro per cui l’obbligo di bollatura sia previsto da norme speciali.

Al contrario, i libri contabili previsti dal codice civile (libro giornale e libro degli inventari) e quelli previsti dalla normativa fiscale (registri IVA, registro dei beni ammortizzabili), non sono più soggetti all’obbligo di bollatura, ferma restando la formalità di numerazione progressiva delle pagine di ciascun registro.

 

Pagamento della Tassa di concessione governativa: soggetti obbligati

I soggetti obbligati al versamento della tassa annuale vidimazione libri sociali sono i seguenti:

  • società di capitali (Spa, Srl, Sapa);
     
  • società in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali (escluso il fallimento).
    Questo a condizione che sussista l’obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice civile (Circolare Ministeriale 3.5.1996, n. 108/E);
     
  • Enti commerciali di cui all’articolo 73 (ex art. 87), comma 1, lettera b) del DPR n. 917/1986 Tuir).
    Vale a dire agli Enti pubblicie privati, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (come risulta da risoluzione Ministeriale n. 265/E, 23 dicembre 1996).

Inoltre, ai fini dell’adempimento, sono tenute al versamento della tassa, anche:

  • le società in liquidazione ordinaria;
     
  • le società sottoposte a procedure concorsuali (escluse solamente le società fallite), sempre che, ovviamente, come precisato dalla circolare 3 maggio 1996, n. 108/E, sussista l’obbligo/onere di tenuta delle scritture contabili e/o sociali da sottoporre a vidimazione nei modi stabiliti dalle disposizioni del codice civile.

 

Soggetti esonerati

Sono escluse dal versamento della tassa di concessione governativa le società cooperative e di mutua assicurazione; consorzi diversi dalle società consortili; le società sportive affiliate ad una Federazione; le società di capitali dichiarate fallite.

Restano ulteriormente escluse le imprese costituite in forma diversa: imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali (associazioni, fondazioni, ONLUS, organizzazioni di volontariato, ecc., iscritte o meno al Rea in quanto in possesso di una attività commerciale o meno).

 

Libri Sociali da vidimare

Per le SRL sono previsti i seguenti libri (ex articolo 2478 codice civile):

  1. Libro dei soci;
  2. Libro delle decisioni dei soci;
  3. Il Libro delle decisioni degli amministratori;
  4. Libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore nominati ai sensi dell’art. 2477.

Per il libro giornale e per il libro degli inventari è rimasto l’obbligo di numerazione progressiva per anno e di assolvimento dell’imposta di bollo.

 

Per le SPA sono previsti i seguenti libri sociali (ex articolo 2421 codice civile):

  1. Libro dei soci;
  2. Libro delle obbligazioni;
  3. Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
  4. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione:
  5. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione;
  6. Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste;
  7. Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni;
  8. Libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell’art. 2447 sexies.

 

Importo dovuto

La tassa annuale è calcolata in misura forfettaria, a prescindere dal numero di libri o pagine utilizzati nell’anno, in base al capitale sociale (o del fondo di dotazione) esistente al 1° gennaio 2023 non rilevando eventuali variazioni intervenute successivamente a detta data.

La tassa è dovuta, a prescindere dal numero di libri o registri tenuti e dal numero delle relative pagine, in misura forfetaria pari a:

  • 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90 euro;
     
  • 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione è superiore a 516.456,90 euro.

 

 Modalità di versamento della tassa di concessione governativa

 Il versamento va effettuato mediante F24, con modalità telematiche, tenendo presente che:

  • nel caso di saldo “a zero” con compensazione vanno utilizzati esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/ Fisconline);
     
  • nel caso di saldo a debito con o senza compensazione vanno utilizzati i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate o dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa.

Nella Sezione “Erario” vanno riportati i seguenti dati:

  • codice tributo “7085”
  • periodo di riferimento “2023”.

 

Sanzioni

Nell’ambito del DPR 641/72 non si riscontra alcuna specifica sanzione in caso di omesso o tardivo versamento della tassa annuale.

La riforma del 1997 ha infatti soppresso l’art. 9 comma 3 DPR 641/72 nella parte in cui prevedeva la sanzione amministrativa dal 100% al 200%.

Il mancato versamento è punito con la sanzione amministrativa variabile dal 100 al 200 per cento del tributo omesso, con un minimo di 103 euro.

Il versamento tardivo (punito con la sanzione amministrativa del 30 per cento dell’imposta dovuta) può formare oggetto di regolarizzazione spontanea mediante l’istituto del ravvedimento operoso.

 

NdR: Potrebbe interessarti approfondire: …Tassa annuale sulla bollatura e numerazione dei libri e dei registri per l’anno 2023

… e la tesi che ritiene dubbio questo adempimento: Le SRL hanno l’obbligo di vidimare i libri sociali?

 

A cura di Giovanna Greco

Venerdì 10 marzo 2023