Le società di capitali sono tenute a procedere al versamento della tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e dei registri sociali. Spieghiamo tutto…
La tassa annuale sulla bollatura e numerazione dei libri e dei registri contabili: generalità
Il 16 marzo 2023 costituisce il termine ultimo per eseguire il versamento da parte delle società di capitali della tassa annuale sulla bollatura e numerazione del libri e registri contabili:
- sulla bollatura;
e:
- sulla numerazione;
dei libri e dei registri contabili.
L’adempimento che, come detto, deve essere posto in essere dalle società di capitali, deve avvenire esclusivamente per gli anni successivi a quello di inizio dell’attività, in quanto per le società di nuova costituzione la corresponsione deve essere eseguita tramite il conto corrente postale n. 6007 intestato a “Agenzia delle entrate” – centro operativo di Pescara-causale “Bollatura e numerazione libri sociali”.
La tassa in argomento si rende dovuta anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 8 della L. 24 ottobre 2001, n. 383, che ha soppresso l’obbligo della cosiddetta “vidimazione iniziale” di alcuni libri e registri (libro giornale, libro inventari, registri e scritture contabili previsti in materia di Iva e di imposte sui redditi).
Nell’ipotesi di numerazione e bollatura dei libri e dei registri:
- anteriormente al 16 marzo 2023, la prova dell’avvenuta corresponsione della tassa annuale non può essere richiesta, in quanto non risulta ancora decorso il termine previsto per l’adempimento.
L’Amministrazione finanziaria, come precisato nella risoluzione 20 novembre 2000, n. 170/E, ha la possibilità di riscontrare l’avvenuto pagamento in sede di eventuali verifiche e/o riscontri;
- successivamente al 16 marzo 2023, sussiste l’onere di dimostrare, mediante esibizione al Registro delle imprese o al notaio incaricato, della fotocopia del modello F24 inerente al pagamento della prevista tassa.
Soggetti tenuti al versamento
Per “società di capitali”, al fine del pagamento della tassa di concessione governativa forfettaria annua, si devono intendere:
- le società per azioni;
- le società a responsabilità limitata;
- le società in accomandita per azioni;
- le società consortili a responsabilità limitata;
nonché:
- i consorzi tra enti territoriali;
- le aziende speciali;
in quanto dotati di specifico fondo di dotazione.
Ai fini dell’adempimento è opportuno tenere in considerazione che sono tenute anche:
- le società in liquidazione ordinaria;
e:
- le società sottoposte a procedure concorsuali (escluse solamente le società fallite);
sempre che, ovviamente, come precisato dalla circolare 3 maggio 1996, n. 108/E, sussista l’obbligo-onere di tenuta delle scritture contabili e/o sociali da sottoporre a vidimazione nei modi stabiliti dalle disposizioni del codice civile.
Soggetti esonerati a porre in essere l’adempimento
Non sono tenute, come regola, al pagamento della tassa di concessione in argomento per la numerazione e la bollatura dei libri e dei registri:
- le imprese individuali;
- i consorzi tra imprese;
- le società personali (società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
- le società cooperative e le società di mutua assicurazione, in quanto non rientrano nel libro V del codice civile;
- gli enti non economici;
- le aziende ospedaliere;
- le aziende socio sanitarie;
- le associazioni e le fondazioni organizzazioni di volontariato (iscritte e non iscritte al Rea-Repertorio delle attività economiche);
nonché:
- le società di capitali dichiarate fallite, in quanto il curatore fallimentare non deve tenere le scritture previste dal codice civile, ma quelle imposte dalla legge fallimentare che devono essere vidimate dal Giudice dele