Le SRL hanno l’obbligo di vidimare i libri sociali?

Dato che per le SRL non vi è obbligo di vidimazione dei libri sociali, allora non è neanche dovuta la tassa di concessione governativa in scadenza al 16 marzo… ?
Vediamo il collegamento fra codice civile e Concessioni Governative.

obbligo vidimazione libri socialiLa tassa annuale dovuta per la vidimazione dei libri sociali è pari a 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione (verificato alla data del 1° gennaio 2023) è inferiore o uguale a 516.456,90 euro, oppure a 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera 516.456,90 euro.

La predetta scadenza non riguarda, invece, gli imprenditori individuali, le società di persone, le società cooperative, le società di mutua assicurazione ecc., per i quali la tassa di concessione governativa, se dovuta in relazione alla vidimazione obbligatoria o volontaria di libri e registri, è liquidata in base al numero di pagine, 67 euro ogni 500 pagine o frazione di esse.

La stessa scadenza non riguarda tra l’altro, a nostro parere, neanche le società a responsabilità limitata. Vediamo insieme il perché.

 

 

Perchè le SRL non hanno abbligo di vidimare i libri sociali?

L’articolo 2421 del codice civile, riguardante le società per azioni, prevede espressamente l’obbligo di bollatura, disponendo che i libri sociali, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell’articolo 2215 codice civile.

L’articolo 2215 dispone che:

I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l’obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall’ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali“.

Nessun dubbio, quindi, per la vidimazione nelle Spa, posta la specifica previsione normativa.

Per quanto attiene le srl, occorre rifarsi agli articoli 2462-2483 del codice civile.

Rammentiamo che per effetto del D.Lgs. n. 6/ 2003, la disciplina di queste è stata rivisitata con lo scopo di introdurre una normativa autonoma e distinta rispetto a quella delle spa, molto più vicina a quella delle società di persone.

In precedenza, infatti, fino al 31/12/2003, la srl aveva una disciplina i cui articoli spesso richiamavano le disposizioni delle spa.

Oggi l’articolo 2478 “Libri sociali Obbligatori contenuto nella Sezione III – “Dell’amministrazione della società e dei controlli”, nulla prevede in merito all’obbligo di vidimazione dei libri sociali per le srl.

 

 

E se non si vidimano i libri è da ritenersi non dovuta la tassa di concessione governativa…

Pertanto, è da concludere che le srl non hanno alcun obbligo di vidimazione e, di conseguenza, non è dovuta neanche la tassa di Concessione Governativa in discorso, semprechè gli amministratori della srl, per possibili eventuali opportunità di natura civilistica e non quindi fiscale decidano di far vidimare ugualmente i libri sociali; in tal caso la tassa è dovuta.

Anche l’analisi della Tariffa allegata al Dpr 641/72 sulle concessioni governative ci porta alla stessa conclusione.

Infatti il suo articolo 23 prevede la bollatura e numerazione libri e registri dei libri e registri richiamandosi espressamente all’art. 2215 del codice civile, che per quanto alle società di capitali vale per le spa ma non per le srl.

Per quanto sopra esposto è da ritenersi errata, quindi, l’indicazione data da Agenzia delle Entrate nel proprio sito, laddove considera soggetti passivi della tassa vidimazione anche le srl, a prescindere dal fatto che abbiano o meno deciso di vidimare i propri libri.

 

 

NdR: vedi la guida al versamento della Tassa di Concessione Governativa sui Libri sociali

 

A cura di Danilo Sciuto e Salvatore Cuomo

Mercoledì 8 Marzo 2023