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Gli errori del codice natura nella fattura elettronica rientrano nella sanatoria delle irregolarità formali?
Nella recente circolare 6/2023 (vedi qui il riassunto del provvedimento), l’Agenzia conferma che gli errori del codice natura nella fattura elettronica sono errori meramente formali, ma tale indicazione contiene due errori di interpretazione del Fisco, che esaminiamo.
Nelle fatture elettroniche, il “codice natura” definisce il trattamento delle operazioni per le quali non è applicata l’IVA.
Si tratta, invero, di un elemento della fattura non previsto dall’art. 21 del DPR n. 633/72; poiché la sua errata indicazione non incide sulla corretta liquidazione dell’imposta, esso è dunque una violazione meramente formale.
Nella circolare 6 del 2023 si prevede tale irrilevanza, a condizione che l’errore non incida sulla liquidazione Iva: tale condizione è ridondante, per quanto detto, poiché l’impiego di un “codice natura” in luogo di un altro non è mai suscettibile di incidere sulla liquidazione periodica.
Il caso: contratto di subappalto e reverse charge interno
Altra presa d’atto da parte dell’Agenzia riguarda le operazioni soggette al meccanismo del reverse charge interno: poiché non risulta alcun obbligo normativo di evidenziare la particolare fattispecie applicata, anche esso costituisce errore meramente formale.
E’ il caso della prestazione di subappalto nel settore edile, per la quale si utilizza il codice “N6.3” in vece del “N6.7” allorquando vi siano i presupposti normativi per entrambe le tipologie di prestazioni (articolo 17 comma 6 lett. a e lett. a-ter del comma 6 dell’articolo 17).
Il caso dei forfettari
Un altro caso di errore meramente formale è quello della fattura senza la corretta indicazione del codice “N2.2” per i soggetti in regime forfetario: nemmeno in questo caso, infatti, non esiste alcuna norma che richieda di riportare in fattura il richiamo all’adozione del regime forfetario (che l’operazione risulta in “franchigia da IVA” è una indicazione richiesta dalla prassi, infatti).
Codice natura in fatturazione elettronica: profili IVA
Resta fermo, invece, l’obbligo di cui all’art. 21 commi 6 e 6-bis del DPR 633/72 di indicare la natura dell’operazione per tutti, nel caso della operazione esente da Iva (art. 10) o non imponibile (8, 8bis e 9).
La loro omissione, quindi determinerebbe una irregolarità sanzionabile.
In conclusione, la circolare 6, in questo ambito, contiene due errori di diritto:
- la condizione che l’errore “non incida sulla corretta determinazione dell’imposta”, in quanto, come detto, in nessun caso l’omissione del codice natura può incidere sulla determinazione dell’imposta;
- il riconoscimento generalizzato di tali errori nella categoria degli “errori meramente formali”, in quanto come detto, ciò non vale per le fattispecie di cui ai commi 6 e 6bis appena illustrati.
A cura di Danilo Sciuto
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