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Puntiamo il mouse sui: controlli formali per verifica deduzioni, detrazioni e ritenute; definizione agevolata PVC; regolarizzazione omessi versamenti; definizione agevolata e mediazione fiscale...
Dopo il nostro intervento dedicato alla circolare n. 1/2023, ci soffermiamo anche sulla recente Circolare n. 6/2023 dell’Agenzia delle entrate che ha fornito ulteriori chiarimenti in risposta a specifici quesiti relativi alla Tregua Fiscale 2023.
Vediamo i punti salienti in vista della scadenza di venerdì 31 marzo ed in attesa della proroga tanto annunciata...
Tregua fiscale 2023: i chiarimenti del 20 marzo
Controlli formali su verifica deduzioni, detrazioni e ritenute
In particolare, si segnala che gli atti derivanti dai controlli di cui all’art. 36-ter del DPR n. 600/1973, relativi alla verifica della corrispondenza dei dati relativi a deduzioni, detrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione della definizione agevolata tramite adesione o acquiescenza (commi da 179 a 185 legge di Bilancio 2023).
A tali atti non si applica né l’istituto dell’adesione né quello dell’acquiescenza; pertanto, nel caso degli atti derivanti dai controlli di cui al citato art. 36-ter non può essere applicata la definizione agevolata delle sanzioni ad un diciottesimo, né la specifica rateazione prevista dai predetti commi.
Definizione agevolata PVC
Relativamente ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31/03/2023, è possibile la definizione agevolata sia nel caso di istanza presentata dal contribuente ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 218/1997, sia nel caso di invito di iniziativa dell’ufficio ex art. 5 di detto decreto, anche successivi al 31/03, purché sia sottoscritto l’accertamento con adesione e lo stesso sia perfezionato con il pagamento.
Regolarizzazioni omessi versamenti
La Circolare in commento ha chiarito, inoltre, che la regolarizzazione degli omessi pagamenti deve riguardare l’intero ammontare del debito residuo, in difetto della quale, l’intervenuta decadenza determina l’applicazione del citato articolo 15-ter Dpr n. 602/1973.
Nel caso di omesso o carente versamento di una rata, entro l’ordinaria scadenza e senza che sia ancora intervenuta la decadenza dalla rateazione, la regolarizzazione deve riguardare il solo importo non versato al 1° gennaio 2023, mentre le rate non ancora scadute non possono essere regolarizzate, con conseguente versamento di imposte, interessi e sanzioni alle ordinarie scadenze previste dal piano di rateazione.
Ricordiamo che nell’ambito di applicazione della definizione agevolata rientrano, altresì, anche i carichi recanti solo sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie, conformemente a quanto già chiarito della circolare n. 2/E/2017.
Definizione agevolata controversie
Per quanto attiene la definizione delle controversie per le quali è stato proposto reclamo e sia stata effettuata la costituzione in giudizio entro il 31/12/2022 (prima comunque della decorrenza dei 90 giorni ex art. 17-bis d lgs n. 546/92), è stato chiarito - premesso che l’istituto della mediazione per cui la presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso e che il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica -, il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza di tale termini.
Di conseguenza se alla data del 31/12/2022 risulta depositato il ricorso per il quale siano ancora pendenti i termini per la mediazione, lo stesso deve considerarsi improcedibile, quindi non valorizzabile processualmente, per cui il contribuente può definire la lite mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
Se a seguito di definizione della lite ex art. 5 n. 130/2022 in relazione ad uno solo degli atti di cui alla sentenza impugnata per cassazione, il contribuente può accedere alla definizione (commi 186 -205 legge di bilancio 2023) degli ulteriori atti in relazione ai quali il giudizio è ancora pendente mediante la procedura di cui al citato art. 5.
A fronte della nuova tregua fiscale 2023, proponiamo un pacchetto di due fac-simili in word già predisposti da utilizzare da parte del professionista (difensore a mandato) qualora vi sia una causa pendente in primo o secondo grado di giudizione rientrante nella definizione agevolata liti pendenti ex art. 1, comma 186-203, legge 29 dicembre 2022, n.19 (Legge di Bilancio 2023).
Il pacchetto include quindi:
- un modello di istanza di sospensione da presentare alla Corte di Giustizia tributaria innanzi alla quale pende il procedimento
- e un modello di autorizzazione che il cliente deve rilasciare al fine di procedere con la deflazione.
I file sono liberamente modificabili con Microsoft Word e sono inoltre corredati con le note operative e suggerimenti pratici di utilizzo.
E i debiti provenienti da precedenti definizioni agevolate
Per quanto attiene, infine, debiti oggetto di precedenti definizioni agevolate, viene chiarito che non rientrano tra quelli agevolati sulla base della nuova definizione, e gli stessi debbano essere saldati rispettando il precedente piano di rateazione previsto dalle regole della definizione agevolata a cui si è aderito.
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