Tregua Fiscale 2023, istruzioni per l’uso

Facciamo il punto sui diversi strumenti disponibili con la cosiddetta Tregua Fiscale 2023, tenendo conto dei chiarimenti e delle novità successive alla Legge di bilancio (l’articolo è aggiornato con la conversione del decreto Milleproroghe 2023 che è intervenuto sullo stralcio dei ruoli inferiori a 1.000 euro).

Tregua fiscale  2023: i primi chiarimenti in tema di definizione agevolata

tregua fiscale 2023L’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti relativi alla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni.

Detta circolare contiene tutte le possibilità e modalità per usufruire delle norme agevolative per imprese e famiglie nell’attuale situazione di crisi economica.

In particolare, il documento di prassi amministrazione contiene indicazioni sulla regolarizzazione delle irregolarità formali relative a imposte sui redditi, Iva e Irap commesse fino al 31 ottobre 2022, sul “ravvedimento speciale” previsto per le violazioni sulle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2021 e precedenti, sull’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e su come regolarizzare gli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.

Il documento contiene, inoltre, indicazioni sulla cancellazione dei debiti minori di importo fino a 1.000 euro affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2015 e sulla definizione agevolata dei carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Spazio inoltre alle indicazioni sulle misure in materia di contenzioso pendente (definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata delle controversie tributarie innanzi alle Corti di giustizia tributaria, rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione).

Il condono previsto dalla tregua fiscale, che avverrà automaticamente entro il 31 marzo 2023, concerne le cartelle esattoriali di importo fino a mille euro affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

La nuova rottamazione prevista dalla tregua fiscale del governo Meloni si può quindi utilizzare per tutte le cartelle affidate entro giugno con la sola eccezione di quelle che il Fisco procederà a stralciare automaticamente, perché ricadono nella sanatoria per debiti fino a mille euro. 

Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, oppure a rate e se il debito è verso un’amministrazione locale (IMU, multe stradali) o verso un istituto previdenziale privato, lo stralcio è solo parziale: riguarda solo interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora.

Il governo comunque ha previsto che detti enti possono comunque decidere, entro la predetta data, di non aderire a questo mini stralcio.

In caso di contenzioso già instaurato con il fisco, è possibile sanare la propria posizione; se è stato notificato l’atto di accertamento, si può chiudere la pendenza pagando, oltre al dovuto, una sanzione ridotta di un 18esimo.

È prevista una rateazione fino a 20 rate trimestrali di pari importo.

Se c’è una controversia tributaria pendente, quindi è in corso un processo tributario, si può sanare la lite in ogni grado di giudizio (anche in Cassazione).

Qui le somme da pagare cambiano a seconda del grado di giudizio: il 90% in primo grado, mentre nei seguenti gradi di giudizio dipende da come è andato il giudizio precedente.

Vediamo in dettaglio le varie agevolazioni.

 

Irregolarità formali

I commi da 166 a 173 dell’art. 1 della legge n. 197/2022 prevedono le irregolarità fiscali che devono intendersi i casi in cui il contribuente ha commesso errori, dichiarativi o procedurali, che non determinano il pagamento di minori tasse rispetto al dovuto.

In tali commi si dà la possibilità di sanare irregolarità formali, in materia di imposte sui redditi, imposta sul valore aggiunto (IVA) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

In particolare, il comma 166 introduce la possibilità di regolarizzare le infrazioni, le irregolarità e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale (rectius: violazioni formali), commesse fino al 31/10/ 2022, che non incidono sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi.

Per intenderci oltre alle “violazioni sostanziali”, non sono suscettibili di regolarizzazione le violazioni formali inerenti ad ambiti impositivi diversi da quelli espressamente indicati dal comma 166 (ad es, violazioni formali inerenti l’imposta di registro e l’imposta di successione).

Può ricorrere a sanare tali irregolarità la generalità dei contribuenti, senza riferimento ad alcuna categoria di soggetti, e riguardano quelle violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione.

In virtù di tali norme c’è la possibilità di correggere irregolarità formali, che quindi non incidono sull’imposta dovuta; si può sanare la situazione pagando 200 euro per ogni anno d’imposta a cui si riferisce l’irregolarità.

 

Di seguito sono elencati casi che rientrano tra le violazioni definibili:
  • la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati, ovvero l’errata indicazione o l’incompletezza dei dati relativi al contribuente (cfr. art. 8, comma 1, d. lgs ln. 471/1997);
     
  • l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA, di cui all’ articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122; invero, tale violazione può essere definita solo quando l’imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta;
     
  • l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat, di cui all’articolo 50, commi 4 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427 (cfr. articolo 11, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997);
     
  • la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari (vd.. art. 7-bis d. lgs n.241/1997);
     
  • le irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari;
     
  • l’omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria (cfr. articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175);
     
  • violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (cfr. articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997).

Per effetto delle disposizioni contenute nei commi 166 e 167, le violazioni formali possono essere regolarizzate con il pagamento di due rate annuali di pari importo, da versare entro il 31 marzo 2023 e 31 marzo 2024; quanto precede soltanto nel caso l’irregolarità non sia stata contestata dall’amministrazione finanziaria, mentre non è possibile regolarizzare attività finanziarie detenute all’estero.

Il successivo comma 168 prevede la regolarizzazione, oltre che con il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 167, con la “rimozione delle irregolarità od omissioni”, mentre le irregolarità, infrazioni o inosservanze compiute entro il 31 ottobre 2022 devono essere rimosse – per ogni periodo d’imposta – entro il termine di versamento della seconda rata (31 marzo 2024).

Con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di un processo verbale di constatazione, il comma 171 stabilisce, in deroga all’articolo 3, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212), che sono prorogati di due anni i termini di decadenza previsti dall’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 472/1997, per la notifica dell’atto di contestazione ovvero dell’atto di irrogazione sanzione.

 

Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie

I commi da 174 a 178 prevedono una sorta di c.d. ravvedimento speciale diretto a regolarizzare le violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti.

Il contribuente può definire le violazioni riguardanti le dichiarazioni presentate – con riferimento ai periodi di imposta ancora accertabili – al più tardi entro 90 giorni dal termine di presentazione delle stesse (cd. dichiarazioni tardive).

Sono definibili, inoltre, con il ravvedimento speciale in commento le violazioni rilevabili ex art. 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972, e le violazioni formali.

Per usufruire di tale agevolazione è ammesso il pagamento rateizzato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023, mentre, sulle rate successive alla prima – da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ogni anno – sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo.

Per tale agevolazione occorre che le violazioni “ravvedibili” non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600/1973 (ad es. la notifica di un processo verbale di constatazione (p.v.c.) ai sensi dell’ art. 24 legge n. 4/1929, entro il 31 marzo 2023 non preclude la procedura agevolativa in esame).

 

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Le disposizioni di cui ai commi da 186 a 205 consentono di regolarizzare le controversie, attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti presso le Corti di Giustizia tributarie di 1° e 2° grado alla data del 1° gennaio 2023, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio.

Premesso che sono pendenti ai fini della definizione agevolata:

  • le controversie per cui alla data del 1° gennaio 2023 sia stato proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, non definite alla data di presentazione della domanda di definizione;
     
  • le liti interessate da una decisione in primo o in secondo grado i cui termini di impugnazione non siano ancora scaduti alla data del 1° gennaio 2023;
     
  •  le liti pendenti innanzi al giudice del rinvio o, infine, quelle per le quali siano ancora in corso, al 1° gennaio 2023, i termini per la riassunzione, la definizione agevolata avviene a seguito della domanda all’Agenzia delle entrate, parte in giudizio, presentata dal soggetto che ha proposto il ricorso in giudizio.

Il comma 186 stabilisce che la definizione avviene con il pagamento del cento per cento da cui vanno comunque esclusi gli importi di cui all’atto impugnato che eventualmente non formano oggetto della materia del contendere.

Al valore della controversia, da intendere, in base all’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, come “……l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste”, si applicano le percentuali di riduzione stabilite dai commi da 186 a 191, in relazione allo stato e al grado in cui pende la controversia medesima.

 

Perfezionamento della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti

La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione di una domanda di definizione e con il pagamento eseguito, entro la data del 30 giugno 2023, e dell’integrale importo dovuto per ciascuna controversia autonoma (comma 194).

Nel caso in cui gli importi dovuti superino euro 1.000 è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell’articolo 8 del d.lgs. n. 218/1997 in tema di accertamento con adesione, per quanto compatibile, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo; le rate trimestrali vanno versate entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno e sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata.

Se il versamento avviene ratealmente, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023.

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda

 

Conciliazione agevolata delle controversie tributarie

Le disposizioni di cui ai commi da 206 a 212 prevedono una particolare ipotesi di conciliazione fuori udienza, con un abbattimento delle sanzioni maggiorato rispetto alla disciplina a regime, contenuta negli articoli 48 e 48-ter del d.lgs. n. 546 del 1992, e con una rateazione in cinque anni.

E’ prevista la possibilità di definire la lite (art. 1, comma), sottoscrivendo entro il 30 giugno 2023 un accordo conciliativo (ex art. 48 del d.lgs. n. 546/1992), in base al quale le parti depositano in giudizio – di primo o di secondo grado – una “istanza congiunta”, sottoscritta personalmente o dai difensori, per la definizione totale o parziale della controversia.

Tale tipo di conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento; l’accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

Le sanzioni sono ridotte ad 1/18 del minimo previsto dalla legge, degli interessi e di eventuali accessori; il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata, deve essere eseguito entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo conciliativo.

 

Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione

Il contribuente può rinunciare al ricorso per cassazione, principale o incidentale, a seguito di definizione in via transattiva di tutte le pretese azionate in giudizio, con conseguente applicazione delle sanzioni in misura ridotta, e i successivi commi, da 214 a 218, ne delineano la disciplina; deve trattarsi di controversie pendenti in Cassazione al 1° gennaio 2023.

Anche in questo caso, come nella precedente conciliazione agevolata, la disposizione non si applica alle controversie concernenti il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato estero, in applicazione della direttiva 2010/24/UE o degli accordi o convenzioni bilaterali o multilaterali ratificati dall’Italia

che prevedono assistenza reciproca alla riscossione.

 

Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015

Sono automaticamente annullati i debiti fino a euro 1.000 (commi 222-230), relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, anche se già inclusi nella cd. “rottamazione-ter” o nel cd. “saldo e stralcio”.

L’annullamento dei debiti fino a euro 1.000 non si applica ai debiti relativi ai carichi recanti:

  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
     
  •  i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti (cfr. rinvio all’articolo 3, comma 16, lett. b), del d.l. n. 119 del 2018); – le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
     
  • le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lett. a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020.

 

Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022

Trattasi di una nuova procedura di rottamazione prevedendo che possano essere definiti in modo agevolato (commi da 231 a 252) i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Premesso che gli enti competenti dovranno adottare una specifica delibera da adottare entro il 31 gennaio 2023, il debitore deve presentare entro il 30 aprile 2023 la dichiarazione con la quale manifesta la volontà di aderire alla stessa definizione, indicando anche il numero delle rate (al massimo 18 con cui intende effettuare il pagamento delle somme dovute.

Per poter usufruire della definizione, il debitore deve pagare le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora ex art. 30 Dpr n. 602/1973, nonché per le sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 28, il debitore, versando le somme dovute a titolo di sanzione, può beneficiare dell’abbattimento degli interessi.

Per poter usufruire della definizione devono essere corrisposte le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento possono essere versate in unica soluzione entro il 31 luglio 2023 ovvero, con addebito di interessi al tasso del 2 per cento annuo (a decorrere dal 1° agosto 2023), in un numero massimo di 18 rate consecutive di pari importo.

L’agente della riscossione deve comunicare all’interessato, entro il 30 giugno 2023, l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione e di quello delle singole rate, con le relative scadenze (comma 241), nonché trasmettere agli enti creditori interessati, entro il 31 dicembre 2028, anche in via telematica, l’elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

Da ultimo in ordine agli effetti della definizione in parola, si pone in rilievo che, analogamente a quanto già successo nelle precedenti “rottamazioni” essa non comporta una sospensione generalizzata della riscossione dei carichi definibili.

E’ notizia recente della conversione in legge n. 14/2023 del d.l. n. 198/2022 (decreto Milleproroghe) con la quale, tra varie modifiche, è stato disposto lo slittamento della data per l’annullamento dei debiti dal 31 marzo al 30 aprile 2023, ovvero di tutte le somme che possono rientrare nel “condono” fiscale.

Conseguentemente l’Agenzia della riscossione deve aggiornare i modelli per permettere agli enti diversi dallo Stato, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (ad es. i Comuni) di fare una scelta sullo stralcio dei carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2015 fino a mille euro che è una delle dodici sanatorie della tregua fiscale dell’ultima manovra.

I Comuni dovranno decidere entro il 31/03/23 l’annullamento integrale o il non annullamento parziale verificando lo stato del contenzioso pendente e di conseguenza, in seguito alla richiesta di definizione, valutare le minori entrate e gli effetti sul bilancio dell’ente locale.

Pertanto il legislatore ha esteso anche ai suddetti enti la possibilità di annullare il totale dell’importo richiesto dalla riscossione modificando quanto previsto dal precedente decreto n. 197/2023 che includeva, in assenza di un provvedimento contrario da parte dell’ente, l’annullamento automatico solo delle sanzioni e degli interessi (cd stralcio parziale), restando inalterate le somme dovute a titolo di capitale, rimborso spese per procedure esecutive e notifica.

 

Fonte: Circolare Agenzia Entrate n. 1/E/2023.

 

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A cura di Enzo Di Giacomo

Venerdì 10 marzo 2023

 

La Tregua Fiscale 2023

Il punto della situazione sulle varie sanatorie previste dalla legge di Bilancio 2023

in collaborazione con

ODCEC di Rimini

UGDCEC Rimini

tregua fiscale 2023QUANDO: Mercoledì 15 marzo 2023 dalle ore 14.30 alle ore 18.30
 

DOVE: Centro Congressi SGR, Sala Energia – Via Gabriello Chiabrera, 34 D – 47924 Rimini (RN) – SOLO IN PRESENZA, no on-line
 

DOCENTI: Dario Deotto, Luigi Lovecchio (Studio Deotto Lovecchio & Partners)
 

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