Tregua fiscale: quali sono gli errori formali sanabili con 200 euro?

Riportiamo un elenco di errori formali che possono aiutare a capire quali sono quelli sanabili con il versamento di 200 euro per anno di imposta in unica soluzione entro il 31 marzo prossimo, oppure in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

La reintroduzione del condono (ora chiamato tregua fiscale) per le irregolarità o errori formali (già precedentemente introdotto nel 2018 con l’articolo 9, commi da 1 a 8, del D.L. n. 119/2018) ha causato il “risorgere” di discussioni tra gli addetti ai lavori, che rendono opportuno stabilire quali sono gli errori definibili formali e quindi sanabili entro il …

Ora le regole sono dettate dai commi 166-173 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2023, legge 29/12/2022 n. 197.

 

Le irregolarità formali

sanatoria eorri formaliInnanzi tutto, qualsiasi sia l’irregolarità formale, ai fini del condono, occorre che riguardi la materia delle imposte sui redditi, Iva o IRAP (non sono sanabili quindi le violazioni formali inerenti l’imposta di registro e l’imposta di successione), e che le violazioni siano state commesse entro il 31/10/2022.

Nessuna preclusione soggettiva, dunque, ma solo oggettiva e temporale.

In quanto formali, deve trattarsi di violazioni che non rilevano per la determinazione della base imponibile e sul pagamento di tali tributi.

Non occorre confondere le violazioni formali con quelle meramente formali (che non sono sanzionate): le prime, ossia quelle condonabili, sono inosservanze di formalità e adempimenti suscettibili di ostacolare l’attività di controllo, anche solo in via potenziale.

 

Gli errori formali sanabili con la tregua fiscale 2023

Vediamo allora, sulla scorta anche di quanto condiviso dalla prassi, di fornire un elenco di errori formali, ossia condonabili:

  • la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati, ovvero l’errata indicazione o l’incompletezza dei dati relativi al contribuente; sai sottolinea come questa sia l’unica infrazione formale relativa alle dichiarazioni, sicché in nessun caso l’omessa dichiarazione (Redditi, Iva, Irap o 770) può essere considerata errore formale;

  • l’omessa o irregolare presentazione delle Lipe, se ed in quanto l’imposta risulti assolta e non anche quando la violazione abbia avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta;

  • l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;

  • l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;

  • l’omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere;

  • l’omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio, o variazione dell’attività;

  • l’erronea compilazione della dichiarazione d’intento che abbia determinato l’annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione;

  • l’anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza, sempre che la violazione non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento;

  • la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari;

  • l’omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria;

  • l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;

  • la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione (quindi anche l’omessa o tardiva fatturazione) e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;

  • la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione (quindi anche l’omessa o tardiva fatturazione) e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad Iva, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito;

  • la detrazione dell’Iva, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode;

  • l’irregolare applicazione delle disposizioni concernenti il reverse charge, in assenza di frode, e solo quando l’imposta risulta, ancorché irregolarmente, assolta e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento;

  • l’omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto, salva l’ipotesi di omesso esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di applicazione del regime opzionale sanabile mediante l’istituto della remissione in bonis (ad esempio, quella destinata all’Enea);

  • la mancata iscrizione al VIES.

 

Ricordiamo anche un passaggio della legge molto importante: al comma 168 (articolo 1) della sopra citata legge di bilancio 2023 è precisato che:

  • la regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute (200 euro per ogni annualità che si intende sanare; in unica soluzione oppure in due rate di pari importo al 31/3/2023 e 31/3/2024);
     
  • e, evidenziamo: con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

 

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A cura di Danilo Sciuto

Martedì 7 Marzo 2023

 

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