Valenza probatoria delle dichiarazioni dei terzi non trascritte in un p.v.c.

di Isabella Buscema

Pubblicato il 1 febbraio 2023

Le dichiarazioni rese da terzi hanno valenza di fatti indiziari anche se non sono state trascritte in un pvc?
La mancanza di processi verbali, aventi ad oggetto le predette dichiarazioni di terzi, preclude la rilevanza di tali elementi istruttori ai fini della prova, anche indiziaria, della natura di "cartiera" delle cedenti e quindi dell'inesistenza delle operazioni?

Efficacia probatoria delle dichiarazioni di terzi non trascritte in un PVC: il principio

valenza probatoria dichiarazioni terzi non trascritte pvcLe dichiarazioni di terzi richiamate in maniera sommaria e sintetica nel corpo motivazionale dell'avviso di accertamento non possono essere ignorate come se non esistessero solo perché non sono state trascritte in un processo verbale di constatazione (PVC).

Infatti, in tema di applicazione delle imposte dirette e indirette, l'efficacia probatoria delle dichiarazioni rese da terzi, testualmente riportate in un avviso di accertamento (quale provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo di applicazione dell'imposta), non può essere disconosciuta, tamquam non esset.

Pertanto, le dichiarazioni di terzi rilevano come fonti di conoscenza, come fatti o indizi, che spetta al giudice di merito valutare insieme con gli altri elementi presuntivi che completano il quadro probatorio a sostegno della pretesa tributaria, al fine di decidere se l'Ufficio abbia soddisfatto l'onere della prova a suo carico, con conseguente trasferimento al contribuente dell'onere della prova contraria.

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