Come noto, gli iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti dell’Istituto Previdenziale ogni anno attendono la misura della contribuzione sul minimale da versare, e quindi le aliquote contributive e pensionistiche di finanziamento e di computo delle relative gestioni.
Contributi Gestione Artigiani e Commercianti: le aliquote 2023
A seguito dell’articolo 24, comma 22, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con Legge n. 214/2011, le aliquote sono fissate in modo tale da raggiungere il livello del 24% per tutti i soggetti iscritti alle Gestioni autonome dell’Inps.
Tali aliquote contributive per l’anno 2023 sono pari al 24% per i titolari e i collaboratori con età superiore a 21 anni, e a 23,25% per i collaboratori con età inferiore a 21 anni, per i quali tale aliquota si incrementerà annualmente di 0,45 punti percentuali fino a raggiungere il 24%.
Per l’anno 2023 continuano però ad applicarsi anche le disposizioni di cui alla Legge n. 449/1997, articolo 59, comma 15, che prevede la riduzione del 50% dei contributi dovuti da artigiani ed esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età che siano pensionati presso le Gestioni dell’Istituto.
Inoltre, bisogna segnalare quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2021, L. 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, comma 380, a seguito della quale, a partire dal 1° gennaio 2022 per gli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali è previsto un aumento dell’aliquota contributiva a seguito dell’introduzione di un indennizzo in occasione della cessazione definitiva dell’attività commerciale senza aver raggiunto i requisiti di vecchiaia; perciò, a partire dal 1° gennaio 2022 gli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciale sono tenuti al versamento di un’aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,48% così composta:
- 0,46% destinati all’aumento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale, che garantisce il pagamento degli indennizzi per la cessazione definitiva dell’attività commerciale;
- 0,02% devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.
Inoltre, è dovuto un contributo per le prestazioni di maternità stabilito in 0,62 € mensili, ossia 7,44 € annui.
Minimale di reddito e contribuzione minima
Come noto, la variazione dell’indice dei prezzi al consumo per l’anno 2023 è fissata all’8,1%, con la conseguenza che per l’anno 2023 il reddito minimo annuo che dovrà essere preso in considerazione per calcolare il contributo IVS minimo dovuto dagli artigiani ed esercenti attività commerciali sarà pari a 17.504,00 €; ciò significa che sulla base delle aliquote contributive previste, aumenterà anche il contributo calcolato sul reddito minimale.
Vediamo meglio:
-
titolari di qualunque età e coadiuvanti coadiutori di età superiore ai 21 anni.
Se si tratta di artigiani l’aliquota prevista è pari al 24%, con un contributo calcolato sul reddito minimale pari a € 4.208,40, dei quali € 4.200,96 sono di contributo IVS, mentre € 7,44 sono pari al contributo di maternità; se si tratta invece di commercianti, per i quali il contributo spettante è pari a 24,48%, il contributo calcolato sul minimale è pari a 4.292,42 €, dei quali il contributo IVS è pari a 4.284,98 €, a cui si aggiungono 7,44 € come contributo maternità;
-
coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni.
In tal caso se artigiani, il contributo spettante è pari ad un’aliquota del 23,25%, mentre per i commercianti è pari a 23,73%.
In tal caso, il contributo calcolato sul reddito minimale per gli artigiani sarà pari a 4.077,12 € di cui a titolo di IVS 4.069,68, a cui si aggiungono 7,44 € di maternità, mentre se commercianti € 4.161,14 dei quali IVS 4.153,70 a cui si aggiungono 7,44 € a titolo di maternità.
ARTIGIANI |
|||
|
Aliquota |
Contributo sul minimale |
Contributo sul minimale mensile |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni |
24% |
€ 4.208,40 |
€ 350,70 |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
23,25% |
€ 4.077,12 |
€ 339,76 |
COMMERCIANTI |
|||
|
Aliquota |
Contributo sul minimale |
Contributo sul minimale mensile |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni |
24,48% |
€ 4.292,42 |
€ 357,70 |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
23,73% |
€ 4.161,14 |
€ 346,76 |
Reddito eccedente il minimale
Per l’anno 2023 il contributo sarà dovuto sulla totalità dei redditi di impresa prodotti nel 2023 i quali siano eccedenti il minimale di 17.504 € annui, tenendo conto delle specifiche aliquote.
Si ricorda però che oltre la prima fascia di retribuzione pari a 52.190 € l’aliquota di computo aumenta di un punto percentuale per ciascuna categoria.
Il reddito eccedente il minimale, comporta quindi il pagamento della restante parte dei contributi: ciò significa che il contributo minimo spettante viene considerato come contributo in acconto, e ciò che resta una volta fatti i calcoli del reddito, deve essere considerato come contributo a conguaglio.
Massimale imponibile
Esiste però anche un reddito massimo imponibile oltre il quale non è più prevista la contribuzione.
Infatti, in caso di reddito di impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile si applicherà la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l’assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti; per l’anno 2023 il massimale di reddito annuo entro cui sono dovuti i contributi IVS è pari a 86.983,00 €.
Ciò significa che i contributi massimi dovuti non potranno superare l’aliquota spettante per ciascuna categoria, ma rapportati sempre a tale limite massimo.
Riduzione contributiva
Si segnala infine quanto previsto relativamente ai soggetti che siano artigiani e commercianti e che allo stesso tempo abbiano aderito al regime fiscale agevolato di cui alla Legge n. 190/2014.
In particolare, il regime comporta la possibilità di accedere anche ad un particolare regime contributivo di vantaggio, che comporta la riduzione del 35% dei contributi spettanti.
In tal caso la riduzione contributiva del 35% si applicherà nel 2023 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale previdenziale nel 2022 che permangano all’interno delle condizioni per accedere al regime fiscale di vantaggio (modificati dalla Legge di Bilancio 2023).
I soggetti che invece abbiano intrapreso nel 2022 una nuova attività di impresa per la quale intendano beneficiare del regime contributivo agevolato, dovranno comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2023.
Termini di versamento
Da ultimo si ricorda che i contributi dovranno essere versati tramite modello F24 entro il:
per le quote riguardanti i contributi dovuti sul minimale di reddito.
Per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale a titolo di saldo 2022, primo acconto 2023 e secondo acconto 2023, bisognerà considerare i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
Fonte: INPS, Circolare n. 19 del 10 febbraio 2023.
Se vuoi approfondire, Ti suggeriamo: Contributi previdenziali artigiani e commercianti per l’anno 2023
A cura di Antonella Madia
Sabato 25 febbraio 2023