Contributi previdenziali artigiani e commercianti per l’anno 2023

Esaminiamo le novità relative alla contribuzione dovuta da artigiani e commercianti per l’anno 2023 appena aggiornata dall’INPS…

Contribuzione previdenziale artigiani e commercianti anno 2023 – Sommario

 

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Contributi previdenziali artigiani e commercianti: aspetti generali

contribuzione previdenziale artigiani commercianti 2023Con il comma 22 dell’art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella L. 22 dicembre 2011, n. 214, è stato previsto – per tutti i soggetti iscritti alle gestioni autonome dell’Inps – che, con effetto dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’Inps devono essere incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti ogni anno fino a raggiungere il livello del 24%, tenendo presente che con l’art. 1, comma 380, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) è stato disposto l’incremento dell’aliquota contributiva aggiuntiva della gestione commercianti dal 2022 dello 0,48% complessivo destinato a finanziare il fondo per gli indennizzi per la cessazione dell’attività ai soggetti privi di anzianità contributiva.

Ne deriva, di conseguenza, che, per l’anno 2023, le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti risultano di entità pari alla misura:

  • del 24,00% (gestione artigiani), per i titolari e i collaboratori di età superiore ai 21 anni;
  • del 24,48% (gestione commercianti), per i titolari e i collaboratori di età superiore ai 21 anni;

mentre per i collaboratori di età inferiore a 21 anni continua a rendersi operativo l’adeguamento progressivo all’aliquota standardizzata del 24% (da abbattere di 3 punti, al 21%, per tali soggetti) di 0,45 punti annuali e, quindi, per l’anno 2023, l’aliquota applicabile è di entità pari alla misura:

  • del 23,25%, per la gestione artigiani;
  • del 23,73%, per la gestione commercianti;

come meglio verrà schematizzato di seguito.

Inoltre, si sottolinea che:

    • continuano a trovare applicazione:
       

      • per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Inps: la riduzione del 50% della contribuzione dovuta;
         
      • per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiori a ventuno anni: le agevolazioni stabilite dall’art. 1, comma 2, della L. 2 agosto 1990, n. 233, consistenti nella riduzione dell’aliquota contributiva, come già accennato;
         
    • si devono ritenere, nel rispetto del requisito dell’abitualità e della prevalenza nell’attività aziendale, soggetti all’iscrizione e alla corresponsione contributiva anche:

      • soci accomandatari di società in accomandita semplice che pongono in essere l’esercizio di attività commerciale o artigiana;

      • i soci delle società a responsabilità limitata che svolgono attività commerciale o artigiana;

      • i soci di società in nome collettivo che svolgono attività commerciale o artigiana;

      • il socio della società a responsabilità limitata unipersonale artigiana o con attività commerciale;

nonché al sussistere di particolari e specifiche condizioni previste dai relativi settori:

    • gli affittacamere;

    • i bagnini;

    • le ostetriche;

    • gli operatori e le guide turistiche.

 

Al riguardo, si ritiene opportuno puntualizzare che, con la Circolare 84/2021, l’Inps, adeguandosi alla giurisprudenza maggioritaria, ha precisato che l’assoggettamento a Ivs:

  • scatta solamente in presenza di attività lavorativa del socio nell’ambito della società a responsabilità limitata;
     
  • ai fini previdenziali, la quota di reddito della società a responsabilità limitata non deve essere sommata al reddito d’impresa dichiarato dal socio, se, ovviamente, non sussiste alcuna attività lavorativa (cosiddetto “socio passivo” o “socio di capitale”).
    In merito, si ritiene che l’affermazione predetta esplica effetti solamente nell’ipotesi di società a responsabilità limitata partecipata non in trasparenza fiscale, in quanto, diversamente, l’inerente l’entità del reddito imputato assumerebbe la natura di reddito “d’impresa” e, quindi, non “di capitale”).

 

Contribuzione Ivs sul minimale di reddito

Per l’anno 2023:

  • il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, è pari a € 17.504,00, coincidente con quello dell’anno precedente, in quanto l’Istat ha rilevato, nella misura dell’8,1%, la variazione percentuale che si è verificata nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2021-dicembre 2021 e il periodo gennaio 2022-dicembre 2022.
    Tale valore si determina, in relazione alle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 3, della L. 2 agosto 1990, n. 233:
     

    • moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2023 (€ 53,95);
       
    • aggiungendo al prodotto l’ammontare di € 671,39, così come disposto dall’art. 6 della L. 31 dicembre 1991, n. 415;
  • tutti gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, per effetto delle modifiche apportate al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 dal D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, devono corrispondere i contributi tramite i modelli di pagamento F24.
    In altri termini gli artigiani e i commercianti devono effettuare il pagamento delle rate di contribuzione dovute mediante versamento utilizzando il modello F24.
    Sono tenuti all’adempimento, come detto, tutti i soggetti, con o senza partita Iva, titolari di imprese artigiane e commerciali, sia per sé stessi, sia per le altre persone che prestano la loro attività lavorativa nell’impresa familiare o coniugale.

 

Termini per eseguire i versamenti

Gli artigiani e i commercianti sono tenuti ad effettuare i pagamenti dei contributi necessari per il diritto alla pensione nelle casse dell’Inps, la cui rilevazione deve essere eseguita con riferimento sia al cosiddetto “minimale”, sia agli effettivi redditi eccedenti il minimale.

Ai fini procedurali:

  • i contributi dovuti sul minimale del reddito devono essere corrisposti in quattro rate, alle seguenti scadenze:
    • 16 maggio 2023;
    • 21 agosto 2023, quanto il giorno 20 cade di domenica;
    • 16 novembre 2023;
    • 16 febbraio 2024;
  • le somme dovute a titolo di saldo 2022 e prima quota o rata acconto 2023, devono essere corrisposte entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale e cioè:
     

    • entro il 30 giugno 2023, senza maggiorazione di interessi;
       
      oppure:
       
    • entro i successivi 30 giorni dal 30 giugno 2023 (cioè entro il 30 luglio 2023), con la maggiorazione, a titolo di interesse corrispettivo, dello 0,40%;
      tenendo presente, in ogni caso, sussiste la possibilità di procedere a effettuare il pagamento rateale, previa opzione, in quanto, ai sensi dell’art 2 del D.L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 giugno 2002, n. 112, i contributi ai quali si applicano le scadenze ai fini Irpef possono essere corrisposti con un differimento sino a 30 giorni, applicando sempre la sola maggiorazione di una quota pari allo 0,40% dell’importo dovuto, a titolo di interessi corrispettivi.
      Tale maggiorazione si applica a tutte le ipotesi di compensazione mediante presentazione di delega F24 e non solo a quelle nelle quali residui un’eccedenza a debito a carico del contribuente;
  • le somme dovute a titolo di secondo quota o rata acconto 2023, devono essere corrisposte entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale.

N.B.: si ritiene utile rammentare che in sede di versamento, gli importi:

  • delle singole rate;
  • degli acconti;
  • del saldo;

devono essere arrotondati all’unità di euro.

 

Causali contributi da utilizzare per i versamenti

Le “causali contributo” da indicare nella sezione Inps del modello F24 sono:

  • per la gestione artigiani:
    • AF: contributi dovuti sul minimale di reddito;
    • AP: contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale;
    • APR: contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale (rate);
    • API: interessi per rateazioni o differimento;
  • per la gestione commercianti:
    • CF: contributi dovuti sul minimale di reddito;
    • CP: contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale;
    • CPR: contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale (rate);
    • CPI: interessi per rateazioni o differimento.

 

Entità della Contribuzione Ivs dovuta sul minimale

La contribuzione Ivs dovuta sul cosiddetto minimale deve essere calcolata in base alle seguenti aliquote percentuali:

  • artigiani:
    • 24,00%: per i titolari di qualunque età e coadiuvanti;
    • 24,00%: per i coadiutori di età superiore ai 21 anni;
    • 23,25%: per i coadiuvanti e/o i coadiutori di età non superiore ai 21 anni;
  • commercianti:
    • 24,48%: per i titolari di qualunque età e coadiuvanti;
    • 24,48%: per i coadiutori di età superiore ai 21 anni;
    • 23,73%: per i coadiuvanti e/o i coadiutori di età non superiore ai 21 anni.

Ai fini operativi, è bene tenere presente che la riduzione contributiva al 23,25% (artigiani) e al 23,73% (commercianti) per i coadiuvanti e/o i coadiutori di età non superiore ai 21 anni, si rende applicabile fino a tutto il mese in cui il soggetto interessato compie i 21 anni, per cui:

  • il minimale di reddito;

e:

  • il relativo contributo annuo;

devono necessariamente risultare riferiti al reddito attribuito a ogni singolo soggetto operante nell’impresa.

Ne deriva, di conseguenza, che il contributo calcolato sul reddito “minimale” deve risultare così suddiviso:

  • artigiani:
     

    • € 4.208,40 annui, per i titolari di qualunque età e coadiuvanti, di cui € 4.200,96riferiti al contributo Ivs più € 7,44 a titolo di contributo per le prestazioni di maternità;
       
    • € 4.208,40 annui, per i coadiutori di età superiore ai 21 anni, di cui € 4.200,96riferiti al contributo Ivs più € 7,44 a titolo di contributo per le prestazioni di maternità;
       
    • € 4.077,12 annui, per i coadiuvanti e/o i coadiutori di età non superiore ai 21 anni, di cui € 4.069,68 riferiti al contributo Ivs più € 7,44 a titolo di contributo per le prestazioni di maternità;
  • commercianti:
    • € 4.292,42 annui, per i titolari di qualunque età e coadiuvanti, di cui € 4.292,42 riferiti al contributo Ivs più € 7,44 a titolo di contributo per le prestazioni di maternità;
       
    • € 4.292,42 annui, per i coadiutori di età superiore ai 21 anni, di cui € 4.292,42 riferiti al contributo Ivs più € 7,44 a titolo di contributo per le prestazioni di maternità;
       
    • € 4.161,14 annui, per i coadiuvanti e/o i coadiutori di età non superiore ai 21 anni, di cui € 4.153,70riferiti al contributo Ivs più € 7,44 a titolo di contributo per le prestazioni di maternità;

tenendo presente che per i periodi inferiori all’anno solare, i contributi devono essere rapportati a mese e, di conseguenza, il contributo minimo deve risultare determinato come segue:

  • artigiani:
     

    • € 350,70 annui, per i titolari di qualunque età e coadiuvanti, di cui € 350,08 riferiti al contributo Ivs più € 0,62 a titolo di contributo per le prestazioni di maternità;
       
    • € 350,70 annui, per i coadiutori di età superiore ai 21 anni, di cui € 350,08 riferiti al contributo Ivs più € 0,62 a titolo di contributo per le prestazioni di maternità;
       
    • € 339,76 annui, per i coadiuvanti e/o i coadiutori di età non superiore ai 21 anni, di cui € 339,14 riferiti al contributo Ivs più € 0,62 a titolo di contributo per le prestazioni di maternità;
  • commercianti:
     

    • € 357,70 annui, per i titolari di qualunque età e coadiuvanti, di cui € 357,08 riferiti al contributo Ivs più € 0,62 a titolo di contributo per le prestazioni di maternità;
       
    • € 357,70 annui, per i coadiutori di età superiore ai 21 anni, di cui € 357,08 riferiti al contributo Ivs più € 0,62 a titolo di contributo per le prestazioni di maternità;
       
    • € 346,76 annui, per i coadiuvanti e/o i coadiutori di età non superiore ai 21 anni, di cui € 346,14 riferiti al contributo Ivs più € 0,62 a titolo di contributo per le prestazioni di maternità.

 

Contributi Ivs sul reddito che eccede il minimale

Il contributo per l’anno 2023 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2018, per la quota eccedente il predetto minimale di € 17.504,00 annui, in relazione alle aliquote di riferimento e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile di entità pari, per il corrente anno, all’entità di € 52.190,00, mentre per i redditi superiori a tale limite annuo, a norma dell’art. 3-ter della L. 14 novembre 1992, n. 438, si rende operativo l’incremento dell’aliquota di un punto percentuale.

Le aliquote contributive sono le seguenti:

  • artigiani:
    1. per i titolari di qualunque età e coadiuvanti:
      • 24,00% del reddito fino a € 52.190,00;
      • 25,00% del reddito superiore a € 52.190,00;
         
    2. per i coadiutori di età superiore ai 21 anni:
      • 24,00% del reddito fino a € 52.190,00;
      • 25,00% del reddito superiore a € 52.190,00;
         
    3. per i coadiuvanti e/o i coadiutori di età non superiore ai 21 anni:
      • 23,25% del reddito fino a € 52.190,00;
      • 24,25% del reddito superiore a € 52.190,00;
  • commercianti:
    1. per i titolari di qualunque età e coadiuvanti:
      • 24,48% del reddito fino a € 52.190,00;
      • 25,48% del reddito superiore a € 52.190,00;
         
    2. per i coadiutori di età superiore ai 21 anni:
      • 24,48% del reddito fino a € 52.190,00;
      • 25,48% del reddito superiore a € 52.190,00;
         
    3. per i coadiuvanti e/o i coadiutori di età non superiore ai 21 anni:
      • 23,73% del reddito fino a € 52.190,00;
      • 24,73% del reddito superiore a € 52.190,00;

Al riguardo, si ritiene utile puntualizzare che il contributo in argomento (denominato “contributo a conguaglio”), deve essere sommato al contributo sul cosiddetto “minimale di reddito”, in quanto deve necessariamente essere considerato quale acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel corso dell’anno 2023.

 

Massimale imponibile di reddito annuo

Il comma 4 dell’art. 1 della L. 2 agosto 1990, n. 233, stabilisce che, in presenza di un reddito d’impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l’assicurazione generale obbligatoria Ivs dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite (che – per l’anno 2023 – ammonta a € 52.190,00) deve essere presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite medesimo.

Per l’anno 2023, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a € 86.983,00, derivante dal seguente semplice conteggio:

  •  retribuzione annua pensionabile – limite: € 52.190,00
     più:
  • maggiorazione dei due terzi della retribuzione annua pensionabile: € 34.793,00
    uguale:                                          
  • massimale reddito annuo: €983,00

tenendo in considerazione che i limiti dei redditi predetti:

  • sono individuali e, quindi, devono essere riferiti ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa e non massimali globali da attribuire all’impresa medesima;
     
  • riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla gestione con decorrenza anteriore al 1°gennaio 1996 oppure che possono far valere anzianità contributiva a tale data;

mentre per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e che risultano iscritti con decorrenza dal mese di gennaio 1996 o da data successiva, ai sensi dell’art. 2, comma 18, della L. 8 agosto 1995, n. 335, il massimale annuo è pari, per il 2023, ad € 113.520,00, tenendo, tra l’altro, presente che lo stesso non è frazionabile in ragione mensile.

 

Per i lavoratori:
  • con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, il “contributo previdenziale massimo” dovuto per l’Ivs deve essere determinato nel modo seguente:
    • artigiani:
      • € 21.223,85  annui, per i titolari di qualunque età e coadiuvanti, pari:
        • al 24,00% di € 52.190,00;
          più:
        • il 25,00% di € 34.793,00;
           
      • € 21.223,85  annui, per i coadiutori di età superiore ai 21 anni, pari:
        • al 24,00% di € 52.190,00;
          più:
        • il 25,00% di € 34.793,00;
           
      • € 20.571,48  annui, per i coadiuvanti e/o i coadiutori di età non superiore ai 21 anni, pari al:
        • al 23,25% di € 52.190,00;
          più:
        • il 24,25% di € 34.793,00;
           
    • commercianti:
      • € 21.641,37 annui, per i titolari di qualunque età e coadiuvanti, pari:
        • al 24,48% di € 52.190,00;
          più:
        • il 25,48% di € 34.793,00;
           
      • € 21.641,37 annui, per i coadiutori di età superiore ai 21 anni, pari:
        • al 24,48% di € 52.190,00;
          più:
        • il 25,48% di € 34.793,00;
           
      • € 20.989,00  annui, per i coadiuvanti e/o i coadiutori di età non superiore ai 21 anni, pari al:
        • al 23,73% di € 52.190,00;
          più:
        • il 24,73% di € 34.793,00;
  • privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il “contributo previdenziale massimo” dovuto per l’Ivs deve essere determinato nel modo seguente:
    • artigiani:
      • € 27.858,10  annui, per i titolari di qualunque età e coadiuvanti, pari:
        • al 24,00% di € 52.190,00;
          più:
        • il 25,00% di € 61.330,00;
           
      • € 27.858,10  annui, per i coadiutori di età superiore ai 21 anni, pari:
        • al 24,00% di € 52.190,00;
          più:
        • il 25,00% di € 61.330,00;
           
      • € 27.006,70  annui, per i coadiuvanti e/o i coadiutori di età non superiore ai 21 anni, pari al:
        • al 23,25% % di € 52.190,00;
          più:
        • il 24,25% di € 61.330,00;
           
    • commercianti:
      • € 28.403,00  annui, per i titolari di qualunque età e coadiuvanti, pari:
        • al 24,48% di € 52.190,00;
          più:
        • il 25,48%di € 61.330,00;
           
      • € 28.403,00  annui, per i coadiutori di età superiore ai 21 anni, pari:
        • al 24,48% di € 52.190,00;
          più:
        • il 25,48%di € 61.330,00;
           
      • € 27.551,60  annui, per i coadiuvanti e/o i coadiutori di età non superiore ai 21 anni, pari al:
        • al 23,73% di € 52.190,00;
          più:
        • il 24,73%di € 61.330,00.

 

Contribuzione a saldo

La L. 14 novembre 1992, n. 438 ha stabilito che il contributo Ivs dovuto dagli artigiani e dai commercianti:

  • deve essere calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini dell’Irpef-imposta sul reddito delle persone fisiche (e non soltanto su quello derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza);
     
  • deve essere rapportato ai redditi d’impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell’anno 2023, ai redditi dell’anno 2023, da dichiarare con il modello Redditi 2024);

e, di conseguenza, se la somma:

  •  dei contributi sul minimale,
     
    e:
     
  • della contribuzione a conguaglio;

corrisposti alle previste scadenze risulti di entità inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati nel corso dell’anno solare 2023, si rende dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Per i soci di società a responsabilità limitata iscritti, in quanto tali, alle gestioni:

  • dei commercianti;
     
    e:
     
  • degli artigiani;

la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali, attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dagli eventuali accantonamenti a riserva o dall’effettiva distribuzione degli stessi e, ovviamente, nel limite dei massimali di riferimento.

Nell’ipotesi in cui gli interessati siano percettori di redditi di segno opposto:

  • i contributi a conguaglio;
     
    e:
     
  • i contributi a saldo;

devono essere calcolati sull’importo risultante dalla sottrazione del reddito negativo da quello di segno positivo.

 

Imprese con collaboratori

Nel caso in cui il titolare si avvalga anche dell’attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati in questo modo:

  • nelle imprese familiari legalmente costituite, i contributi per il titolare e per i collaboratori devono essere calcolati, nel rispetto sia dell’art. 5, comma 4, del Tuir, sia dell’art. 230-bis del codice civile, tenendo in considerazione la quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali;
     
  • nelle aziende non costituite in imprese familiari, il titolare ha la possibilità di attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali, tenendo presente, in ogni caso, che:
     

    • il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell’impresa;
       
    • i contributi per il titolare e per i collaboratori devono essere calcolati, nel rispetto dell’art. 1, comma 5, della L. 2 agosto 1990, n. 233, tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi.

 

Contribuzioni per le prestazioni di maternità

Il contributo per le prestazioni di maternità, per effetto di quanto disposto dall’art. 49, comma 1, della L. 23 dicembre 1999, n. 488, è stabilito nella misura di € 0,62 mensili, per ciascun soggetto iscritto alla gestione di appartenenza.

Nei moduli di pagamento, pertanto, il contributo per le prestazioni di maternità deve necessariamente risultare aggiunto agli importi dovuti per contribuzione Ivs dovuta sul minimale di reddito.

 

Regime contributivo agevolato per coloro che applicano il regime forfetario

Con l’art. 1, comma 54, lett. a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), è stato innalzato da € 65.000,00 a € 85.000,00 il requisito per l’accesso al regime fiscale agevolato.

Per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare, che applicano il regime forfetario, hanno la possibilità di beneficiare di una specifica riduzione contributiva non obbligatoria, in quanto ha carattere opzionale e, di conseguenza, risulta accessibile esclusivamente a seguito di specifica domanda dell’interessato.

Ai fini della determinazione della contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti, ai sensi dell’art. 1 della L. 2 agosto 1990, n. 233, la base imponibile risulta costituita dal reddito d’impresa individuato ai fini fiscali, che per coloro che applicano il “regime forfetario” la contribuzione dovuta, sia sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente, può, come detto, su espressa richiesta, risultare ridotta del 35%.

Ai fini dell’accredito della contribuzione versata, continua ad applicarsi l’art. 2, comma 29, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in relazione al quale il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il pagamento.

Conseguentemente, il calcolo del dovuto deriverà dall’applicazione della riduzione (-35%) prevista per legge sul contributo complessivo, riferito sia al minimale di reddito, sia all’eventuale parte di reddito eccedente il minimale.

Nel caso in cui l’importo complessivamente versato risulti di entità inferiore all’importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto corrisposto.

Ai fini dell’accredito di 12 mesi di contribuzione, pertanto, dovrà essere versata una somma pari all’importo del contributo dovuto sul minimale.

Pertanto, se viene effettuato un versamento corrispondente al contributo calcolato sul minimale ordinario, ma inferiore rispetto al dovuto, si attiverà l’operazione del recupero della differenza, nel rispetto del limite del 65%.

Nell’ipotesi di impresa già esistente, i contributi devono necessariamente risultare attribuiti temporalmente dall’inizio dell’anno solare, mentre nell’ipotesi di nuova impresa, la decorrenza coinciderà naturalmente con il mese di inizio di imposizione contributiva.

In ogni caso, si ritiene opportuno sottolineare che si rende, in ogni caso, dovuto il contributo di maternità, pari ad € 7,44 annui, che deve risultare corrisposto alle scadenze previste per la contribuzione in misura fissa.

Per quanto attiene ai familiari coadiuvanti/coadiutori, compresi nel regime previdenziale agevolato cui ha aderito il titolare dell’impresa, continua ad applicarsi la disposizione di cui all’art. 3-bis del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1992, n. 438.

Pertanto, la base imponibile su cui il titolare deve procedere a calcolare la contribuzione dovuta è data dalla quota di reddito determinato forfetariamente ed attribuito al collaboratore sino ad un massimo del 49%, oltre a tutti gli altri redditi d’impresa che il collaboratore ha, in concreto, eventualmente percepito nel periodo d’imposta.

L’accesso al regime previdenziale agevolato avviene sulla base di apposita dichiarazione che il soggetto interessato ha l’onere di presentare all’Inps entro il 28 febbraio dell’anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato.

Al riguardo, si ritiene importante porre in evidenza che se non risulta rispettato tale termine, l’accesso al regime agevolato non sarà consentito per l’anno in corso e per il successivo, per cui deve necessariamente essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo e l’agevolazione sarà accordata con decorrenza 1° gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge e possa continuare ad applicare il “regime forfetario”.

Da quanto accennato, si deduce che la natura facoltativa dell’accesso, che avviene a fronte di apposita domanda presentata dall’interessato attestante di essere in possesso dei requisiti di legge, in quanto il regime in argomento, che consiste nella riduzione contributiva del 35%, si renderà operativo:

  • nel 2023 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2022 che, se permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l’anno 2023, non abbiano trasmesso espressa rinuncia allo stesso;
     
  • i soggetti che hanno intrapreso nel 2022 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2023 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2023;
     
  • i soggetti che intraprendono una nuova attività nel 2023, per la quale intendono aderire al regime agevolato in argomento, devono necessariamente procedere a comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Inps la coerente predisposizione della tariffazione annuale.

 

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A cura di Annamaria Bettagno

Mercoledì 22 febbraio 2023