La riduzione contributiva per i forfettari è davvero una agevolazione?

Ai contribuenti forfettari che sono artigiani e commercianti conviene la riduzione contributiva INPS del 35%? Il risparmio monetario di oggi come incide a fini pensionistici domani?

Il 28 febbraio 2022 scade il termine per scegliere (ma anche per revocare, per ragioni volontarie o meno) la riduzione contributiva prevista in favore degli imprenditori individuali forfettari.

Da quanto appena detto si evince una prima considerazione: la riduzione non è applicabile ai professionisti iscritti alla Gestione separata INPS oppure a Casse professionali private.

Riduzione contributiva per artigiani e commercianti forfettari

E’ noto che la riduzione ammonta al 35% della contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni IVS, e vale non solo per le eccedenze, ma anche per i minimi.

L’adesione non va ripetuta, una volta effettuata, se non si vuole revocare.

Come detto dalla circolare INPS 22/2022, per i soggetti che hanno già aderito all’agevolazione contributiva nel 2021, si applica automaticamente anche nel 2022, ove permangano i requisiti necessari per l’applicazione del regime ai fini fiscali (e non sia prodotta espressa rinuncia).

I soggetti interessati dovranno compilare e presentare un apposito modello (accessibile tramite il Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti nell’area riservata del sito dell’INPS oppure, se non ancora titolari di posizione attiva, il modello cartaceo indicato nella circolare INPS n. 29/2015) a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2022.

Nel caso in cui la domanda venga presentata oltre tale termine, non sarà valida per l’anno successivo, sicchè andrà ripresentata entro il 28 febbraio 2023.

Per chi è forfettario dal 2022…

Tuttavia, tale scadenza non vale per tutti i soggetti interessati: i soggetti forfettari nati nel 2022 devono infatti presentare la domanda in via telematica “con la massima tempestività” rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla Gestione previdenziale, e non quindi entro il 28/2/2022.

Al riguardo, occorre capire cosa si intende quando si parla di “massima tempestività”. Si ritiene che, oltre al classico termine dei 30 giorni, si possa affermare che è opportuno presentare la domanda prima che l’INPS emetta la comunicazione con gli importi dovuti, che, nella migliore delle ipotesi, non avviene prima di 60 giorni.

Anche la rinuncia va trasmessa all’INPS entro il mese di febbraio 2022; in tal caso, il regime contributivo ordinario è ripristinato con decorrenza dall’ 1/1/2022. Le comunicazioni inviate in data successiva determinano il ripristino del regime contributivo ordinario dall’ 1/1/2023. Al riguardo, si sottolinea come la revoca sia definitiva, ossia che il passaggio al regime previdenziale ordinario determina l’impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato.

Alcune considerazioni di convenienza previdenziale…

Se, ad una prima lettura, la riduzione dei contributi previdenziali ha evidenti effetti positivi, in quanto riduce l’entità del versamento, occorre evidenziare che il professionista incaricato della consulenza dell’imprenditore interessato non può esimersi dal sottolineare come tale riduzione va ad incidere negativamente sotto il profilo della maturazione dei requisiti e della misura del futuro trattamento pensionistico.

Stiamo parlando di un’ottica di lungo termine, che deve però necessariamente convivere, nella scelta, con quella (di pancia) a brevissimo termine.

Più in particolare, è chiarissima la disposizione a cui, sul punto, fa rinvio la norma sul forfettario, ossia l’articolo 2 comma 29 della nota L. 335/95, in forza della quale, in caso di versamento di un contributo inferiore, i mesi accreditati sono ridotti in proporzione alla somma versata, con attribuzione a decorrere dall’inizio dell’anno solare.

Trattandosi dunque di una riduzione del 35%, possiamo affermare che a fronte di dodici mesi ne saranno riconosciuti solo otto, e nel caso di riduzione per un triennio, ci sarà un intero anno perso ai fini previdenziali.

Ndr. Abbiamo illustrato qui i contributi INPS dovuti per il 2022

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A cura di Danilo Sciuto

Lunedì 21 Febbraio 2022