Artigiani e commercianti: la contribuzione INPS per il 2022

Quali sono le aliquote contributive INPS 2022 per artigiani e commercianti?
Ecco tutte le novità dell’anno in corso… Minimali e massimali contributivi, scadenze (primo versamento il 16 maggio) e riduzioni per i forfettari.

contribuzione inps 2022Il Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, all’articolo 24, comma 22, prevede che le aliquote pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’Inps, siano incrementati dell’1,3% e successivamente dello 0,45% ogni anno fino a raggiungere il livello del 24%, per tutti i soggetti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS.

In considerazione di ciò, le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti per l’anno 2022 sono pari alla misura, raggiunta nel 2018:

  • del 24%, per titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni,

  • del 22,80% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali tale aliquota si incrementa annualmente di una misura pari allo 0,45% fino a raggiungere la soglia del 24%.

L’Istituto Previdenziale comunica gli importi dei contributi dovuti da artigiani e commercianti per le attività commerciali per l’anno 2022.

 

Aumento delle aliquote INPS per i commercianti

Prima di entrare nel dettaglio degli importi da corrispondere all’INPS per l’anno in corso, si segnala che anche per l’anno 2022 continuano ad applicarsi le riduzioni del 50% dei contributi dovuti da artigiani e commercianti con più di 65 anni di età che siano già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.

Inoltre, si ricorda che la Legge n. 178/2020 con l’articolo 1, comma 380, ha previsto che a partire dal 1° gennaio 2022 sia aumentata l’aliquota contributiva aggiuntiva di cui all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 207/1996, che ha introdotto per i soli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali un indennizzo in occasione della cessazione definitiva dell’attività imprenditoriale senza aver raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia.

Tale misura, resa strutturale con la Legge n. 145/2018, prevede che a partire dal 1° gennaio 2022 gli iscritti alla Gestione degli esercenti l’attività commerciale sono tenuti al versamento di una aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,48%, di cui la quota pari allo:

  • 0,46% è destinata al finanziamento del fondo per la razionalizzazione della rete commerciale di cui all’articolo 5, comma 1, D.Lgs. n. 207/1996, che garantisce il pagamento di indennizzi per la cessazione definitiva dell’attività commerciale;

  • 0,02% è devoluta alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

Inoltre, ai sensi della Legge n. 488/1999 è dovuto un contributo per le prestazioni di maternità, che è stabilito per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti nella misura di 0,62 euro al mese.

 

Stabiliti minimi contributivi 2022

A seguito della variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo – stimata nell’1,9% da parte dell’ISTAT – per l’anno 2022, sono aumentati anche i redditi minimi annui da prendere in considerazione per il calcolo del suddetto contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

Tale valore si attesta a 16.243 euro; pertanto, per il corrente annuo l’aliquota è fissata al:

  • 24% per gli artigiani;

  • 24,48% per i commercianti;

che siano titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni.

L’aliquota si attesta invece al:

  • 22,80% per gli artigiani;

  • 23,28% per i commercianti,

in caso di coadiuvanti e coadiutori di età non superiore a 21 anni.

In conseguenza di quanto detto, il contributo calcolato sul reddito minimale seguirà i seguenti valori:
  1. titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni:

    1. euro 3.905,76 (3.898,32 IVS + 7,44 maternità) per artigiani;
    2. euro 3.983,73 (3.976,29 IVS + 7,44 maternità) per commercianti;
  1. coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni:

    1. euro 3.710,84 (3.703,40 IVS + 7,44 maternità) per artigiani;

    2. euro 3.788,81 (3.781,37 IVS + 7,44 maternità) per commercianti.

 

Reddito eccedente il minimale

Per quanto riguarda il reddito eccedente il minimale, il contributo per l’anno 2022 sarà dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2022 e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile, che è pari a 48.279 euro per il 2022; per i redditi superiori a tale importo resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale.

Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:

  • titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni, fino al reddito di 48.279 euro pagano, se artigiani il 24%, se commercianti il 24,48%.
    Se il reddito supera l’importo di 48.279 euro, allora se artigiani pagheranno il 25%, se commercianti il 25,48%;

  • coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni, fino al reddito di 48.279 euro pagano, se artigiani il 22,80%, se commercianti il 23,28%. Se il reddito supera l’importo di 48.279 euro, allora se artigiani pagheranno il 23,80%, se commercianti il 24,28%.

 

Massimale 2022

Il massimale di reddito previsto per l’anno 2022 entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a 80.465 euro.

Tale limite riguarda solamente i soggetti che hanno una data di iscrizione alla gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data.

Diversamente, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 oppure che si siano iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successivamente, il massimale annuo è pari per il 2022 a 105.014 euro.

 

Riduzione contributiva per forfettari

Si ricorda infine in tale sede che la Legge di Bilancio 2020, L. n. 162/2019, con l’articolo 1, comma 691 e 692, ha modificato alcuni requisiti che riguardano il regime fiscale agevolato, in particolare prevedendo la possibilità di riduzione contributiva del 35% per i soggetti che ne facciano richiesta e che sono beneficiari del regime fiscale agevolato.

Tale regime si applicherà nel 2022:

  • ai soggetti che siano già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2021 e che – ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l’anno 2022 – non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso;

  • ai soggetti che nel 2021 hanno intrapreso una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2022 del regime agevolato (in tal caso sarà necessario comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2022);

  • e ai soggetti che iniziano una nuova attività nel 2022, i quali, al fine di accedere alla riduzione contributiva, dovranno comunicare questa volontà all’INPS con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento di iscrizione.

 

Contribuzione INPS Scadenze 2022

Si segnalano le scadenze da dover tenere in considerazione relativamente ai versamenti contributivi dovuti per l’anno 2022:

  • 16 maggio 2022;

  • 22 agosto 2022;

  • 16 novembre 2022;

  • 16 febbraio 2023.

Infine, si ricorda che oltre alle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito, dovranno essere versati – entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche – anche i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2021, primo acconto 2022, e secondo acconto 2022.

 

Fonte: Circolare INPS n. 22 dell’8 febbraio 2022.

 

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A cura di Antonella Madia

Martedì 15 Febbraio 2022