In particolare, è necessario fare una distinzione tra omissione ed evasione contributiva, tenuto conto che le conseguenze sono piuttosto differenti, con sanzioni più aspre nel secondo caso.
Omissione ed evasione contributi INPS
L’art. 116 della Legge n. 388/2000 (Misure per favorire l’emersione del lavoro irregolare), ai commi 8, 9 e 10, disciplina il regime sanzionatorio per i casi di omissione o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Tale regime trova applicazione nei confronti sia dei soggetti che rivestono la qualifica di datori di lavoro sia dei lavoratori autonomi in relazione agli adempimenti previsti per ciascuna gestione previdenziale.
Al fine di determinare l’entità delle sanzioni, la disposizione ha distinto due fattispecie: quella dell’omissione contributiva e quella dell’evasione contributiva.
Il regime sanzionatorio del mancato o ritardato pagamento dei contributi previdenziali
Più precisamente il comma 8, lettera a), stabilisce che, nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi, il cui ammontare risulta dalle registrazioni e dalle documentazioni obbligatorie, regolarmente denunciate dal datore di lavoro, la sanzione applicabile, in ragione d’anno, è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti e, in ogni caso, non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge[1].
La lettera b) dello stesso comma dispone, invece, che, nel caso in cui le registrazioni o le denunce obbligatorie siano state omesse o occultate dal datore di lavoro oppure siano non conformi al vero, le sanzioni applicabili, in ragione di anno, sono pari al 30 per cento e, comunque, non possono essere superiori al 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Se l’omissione venga “sanata” mediante denuncia spontanea prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia spontanea, troveranno applicazione le stesse sanzioni previste alla lettera a).
Ovviamente, qualora si osservi l’anzidetto termine per il pagamento, troverà applicazione la sanzione civile ordinaria stabilita per i casi di evasione.
Se, in seguito dell’applicazione delle sanzioni, secondo quanto previsto dalle lettere a) e b), non si riesca a provvedere all’integrale pagamento del dovuto, il comma 9 dello stesso articolo prevede che sul debito contributivo maturino interessi nella misura degli interessi di mora[2].
Ai casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi derivanti da “oggettive incertezze”[3], determinate da contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi circa l’obbligo contributivo, obbligo, che successivamente viene riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, si applicherà una sanzione civile, su base annua, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, qualora il versamento dei contributi venga effettuato nei termini fissati dall’Ente impositore.
In merito a tale ultima disposizione è appena il caso di evidenziare che l’incertezza deve essere “oggettiva” (e, quindi, non “soggettiva”), nel senso che devono essersi definiti nel tempo contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi (così, ad esempio, non può ritenersi che ricorra “oggettiva incertezza” quando il