Termini per il ravvedimento dell’acconto IVA

Vediamo quali sono le modalità di ravvedimento dell’acconto IVA, con calcolo di sanzioni ridotte e interessi, per chi non versa entro la scadenza odierna.

Il soggetto passivo Iva che non ottempera, entro oggi, il versamento dell’acconto Iva, commette la violazione di omesso e/o insufficiente versamento, per la quale si rende applicabile, come regola, la sanzione amministrativa ordinaria di entità pari al 30% dell’ammontare non corrisposto.

Tuttavia, entro specifici termini, nel rispetto delle condizioni previste, sussiste la possibilità di sanare tale violazione con l’istituto del ravvedimento operoso, che consente di beneficiare di una consistente riduzione delle sanzioni ordinariamente irrogabili.

 

Il ravvedimento dell’acconto IVA

ravvedimento acconto iva Il ravvedimento operoso per:

  • l’omesso;

e/o:

  • insufficiente;

versamento dell’acconto Iva, deve essere eseguito corrispondendo:

  • l’imposta ancora dovuta o non versata o corrisposta solo parzialmente (evidenziando l’appropriato codice tributo);
  • gli interessi legali (codice tributo: 1991);
  • la sanzione amministrativa ridotta (codice tributo: 8904);

tenendo presente che il ravvedimento operoso:

  • si rende operativo anche se risultano iniziati accessi, ispezioni e/o verifiche;
  • viene meno solamente in presenza di notifica degli atti di liquidazione e/o di accertamento;

in quanto, la correzione degli errori, si deve ritenere consentita per tutto il periodo dell’accertamento, con riduzioni dell’entità delle sanzioni, come evidenziato nel seguente prospetto:

 

Effettuazione del pagamento dell’imposta
Sanzione amministrativa applicabile
Esecuzione ravvedimento (per sanzioni e interessi)
Entità della sanzione amministrativa ridotta dovuta (in assenza di cause ostative)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entro il 14° giorno dalla data di scadenza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1% per ogni giorno di ritardo

dopo 1 giorno

 

0,1%

(1/15 del 15%: 10 x 1)

dopo 2 giorni

0,2%

(1/15 del 15%: 10 x 2)

dopo 3 giorni

0,3%

(1/15 del 15%: 10 x 3)

dopo 4 giorni

0,4%

(1/15 del 15%: 10 x 4)

dopo 5 giorni

0,5%

(1/15 del 15%: 10 x 5)

dopo 6 giorni

0,6%

(1/15 del 15%: 10 x 6)

dopo 7 giorni

0,7%

(1/15 del 15%: 10 x 7)

dopo 8 giorni

0,8%

(1/15 del 15%: 10 x 8)

dopo 9 giorni

0,9%

(1/15 del 15%: 10 x 9)

dopo 10 giorni

1,0%

(1/15 del 15%: 10 x 10)

dopo 11 giorni

1,1%

(1/15 del 15%: 10 x 11)

dopo 12 giorni

1,2%

(1/15 del 15%: 10 x 12)

dopo 13 giorni

1,3%

(1/15 del 15%: 10 x 13)

dopo 14 giorni

1,4%

(1/15 del 15%: 10 x 14)

Dal 15.mo giorno ed entro 30 giorni

(*)

1,5% per giorno di ritardo

(1/10 del 15%)

(*)

 

 

 

 

dopo il 15° giorno

 

15% se il ravvedimento viene posto in essere entro 90 giorni dalla scadenza e del 30% successivamente

entro 30 giorni

1,5%

(1/10 del 15%)

entro 90 giorni

1,6667%

(1/9 del 15%)

entro un anno

3,75%

(1/8 del 30%)

entro due anni

4,2857%

(1/7 del 30%)

oltre due anni

5%

(1/6 del 30%)

(*) Nella circolare dell’Agenzia delle entrate 5 agosto 2011, n. 41/E, viene precisato che se il versamento viene effettuato con un ritardo inferiore a quindici giorni e allo stesso si accompagna quello, spontaneo, dei relativi interessi legali e della sanzione entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, la riduzione di cui all’art. 13, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 18 dicembre 1998, n. 471 si aggiunge a quella di un decimo del minimo prevista dall’art. 13, comma 1, lettera a), D.Lgs. 18 dicembre 1998, n. 472.

Così, ad esempio, se un versamento di € 1.000 viene eseguito con due giorni di ritardo e il ravvedimento della sanzione risulta effettuato entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione sarà pari allo 0,2% (1/15 del 15%: 10 x 2) pari ad € 2,00.

 

Si pone in evidenza che si rende operativo il ravvedimento operoso anche nei casi di versamento frazionato della somma dovuta, purché il versamento della parte d’imposta, delle sanzioni e degli interessi venga effettuato nei termini di legge per avvalersi del ravvedimento.

A titolo meramente indicativo, se un contribuente non ha corrisposto l’acconto Iva o la versato in misura inferiore (pari, a esempio, a € 1.000,00), fino al momento in cui non gli sarà notificato un atto impositivo, ha la possibilità di ravvedersi suddividendo la somma da corrispondere a titolo di acconto Iva, sanzioni e interessi.

In ipotesi, il contribuente può versare:

  • € 200,00, con una sanzione ridotta di 1/10 del 15%, nel caso in cui effettua il versamento entro 30 giorni;
     
  • € 300,00 con una riduzione delle sanzioni di 1/9 del 15%, se il pagamento viene effettuato entro 90 giorni;
     
  • e € 500,00, sui quali sarà applicata, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore, una sanzione del 30% ridotta a 1/8 del minimo.

 

Il nuovo tasso d’interesse legale

Ricordiamo che da Sabato 1° gennaio 2023 cambia il tasso d’interesse legale, che sale dall’1,25% del 2022 al 5% del 2023, rendendo più oneroso il ritardo nei versamenti.

 

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A cura di Giancarlo Modolo, Annamaria Bettagno e Luca Bianchi

Martedì 27 dicembre 2022