Acconto IVA: applicazione del metodo storico

In questo articolo puntiamo il mouse sulle modalità di determinazione dell’acconto IVA con metodo storico. L’utilizzazione di tale metodo è accompagnata da numerosi casi pratici di calcolo.

Modalità di determinazione dell’acconto IVA

acconto iva metodo storicoI riferimenti storici per l’individuazione della base di calcolo sono per i soggetti:

  • per i soggetti mensili, i versamenti eseguiti per il mese di dicembre dell’anno precedente (acconto e saldo);
     
  • per i soggetti rientranti nell’ambito delle cosiddette categorie speciali, i versamenti effettuati per l’ultimo trimestre dell’anno precedente;
     
  • e per i soggetti trimestrali, i versamenti posti in essere, oltre all’acconto, in sede di dichiarazione Iva annuale;

tenendo presente che nel caso in cui, tra il periodo d’imposta precedente e l’attuale, si è verificato il passaggio di regime:

  • da trimestrale a mensile, si deve considerare un terzo del versato per l’ultimo trimestre dell’anno precedente (acconto più versato in sede di dichiarazione);
     
  • da mensile a trimestrale, si deve necessariamente eseguire la somma inerente ai versamenti di ottobre, novembre e dicembre (acconto e saldo) dell’anno precedente.

Per la determinazione dell’entità dell’acconto dovuto, come si è accennato precedentemente, si può applicare una delle seguenti procedure:

  • metodo storico, per il quale l’acconto è pari all’88% dell’ammontare a debito del periodo di riferimento di competenza dell’anno precedente;
     
  • metodo della previsione, per il quale l’acconto è pari all’88% di quanto si presume dovuto per il periodo di riferimento;
     
  • cosiddetto ricalcolo straordinario (o metodo analitico delle operazioni eseguite), per il quale l’acconto è pari all’imposta dovuta sulle operazioni effettuate entro il 20 del mese di dicembre, al netto, ovviamente, del tributo a credito sugli acquisti annotati entro la medesima data;

come meglio verrà di seguito puntualizzato.

 

Calcolo dell’acconto Iva con il metodo storico

Ai sensi dell’art. 6, comma 2, della L. 29 dicembre 1990, n. 405, il metodo cosiddetto “storico” per la determinazione dell’entità da corrispondere a titolo di “acconto Iva”, deve necessariamente fare riferimento a un ammontare pari all’88% dell’entità di imposta dovuta nell’ultimo mese o trimestre del periodo d’imposta precedente.

In altri termini, la base su cui procedere a conteggiare l’88%, è costituita dall’importo Iva risultante:

  • dalla liquidazione inerente al mese di dicembre 2021, per i contribuenti “mensili”;
     
  • dalla liquidazione relativa all’ultimo trimestre 2021, per i contribuenti “trimestrali per natura” (art. 74, comma 4, del decreto Iva);
     
  • dal saldo risultante dall’adempimento dichiarativo Iva del periodo d’imposta 2021, per i contribuenti “trimestrali per opzione” che, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. del 14 ottobre 1999, n. 542, possono essere coloro che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore:
     

    • a € 400.000,00, se imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
    • a € 400.000,00, se esercenti arti o professioni;
    • e a € 700.000,00, se imprese che hanno per oggetto altre attività.

Schematicamente la situazione può essere così rappresentata:

 

Contribuente Iva che liquida il tributo con periodicità
Base su cui commisurare la determinazione
In relazione alla liquidazione periodica Iva
In caso di compilazione del quadro VH

mensile

entità di tributo a debito inerente al mese di dicembre 2021

del mese di dicembre 2021:

VP13 + VP14

VH15 (campo debiti) + VH17

trimestrale (soggetti per “natura”)

entità di tributo a debito inerente all’ultimo trimestre del 2021

del quarto trimestre 2021:

VP13 + VP14

VH16 (campo debiti) + VH17

trimestrale (soggetti per “opzione”)

entità di tributo a debito risultante dall’adempimento dichiarativo del 2021

VL38 + VH17 – VL 36 (interessi)

(la maggiorazione dell’1% dovuta in sede di dichiarazione annuale non deve essere presa in considerazione)

Precisazioni:
  • in sede di compilazione dei righi VH15 e VH16, si pone in rilievo che le istruzioni alla redazione della dichiarazione Iva del periodo d’imposta precedente puntualizzano che deve essere specificato il risultato della liquidazione periodica (mensile o trimestrale) di riferimento “sottraendo l’ammontare dell’acconto eventualmente dovuto”;
     
  • la maggiorazione dell’1% applicata all’Iva dovuta in sede di dichiarazione annuale, come precisato nella risoluzione dell’Agenzia delle entrate 23 dicembre 2004, n. 157, non deve essere considerata, in quanto costituisce l’interesse corrisposto per la dilazione del pagamento degli ammontari dovuti.

 

Per i contribuenti che intendono applicare il “metodo storico”, l’acconto Iva è pari all’88% dell’ammontare di tributo risultante dal calcolo dell’Iva a debito:

1) Inerente al mese di dicembre 2021, per i contribuenti mensili.

     Caso: si consideri un contribuente in regime di liquidazione Iva mensile che per il mese di dicembre 2021, ha rilevato i seguenti dati:

  • cessioni di beni per complessivi (Iva 22% compresa): € 122.000,00

          (imponibile: € 100.000,00 e Iva: € 22.000,00)
 

  • acquisti complessivi (Iva 22% compresa): € 73.200,00

          (imponibile: € 60.000,00 e Iva: € 13.200,00)
 

  • credito Iva da precedente liquidazione mensile (novembre 2021): € 0,00

 

  • acconto versato in dicembre per l’anno 2021: € 8.500,00

e, quindi, in sede di liquidazione mensile per il mese di dicembre 2021 (eseguita entro il 17 gennaio 2022, in quanto il giorno 16 cadeva di domenica) ha rilevato un credito d’imposta pari a € 300,00 da riportare a nuovo, reveniente dal seguente conteggio:

  • Iva a debito su vendite del mese di dicembre 2021: € 22.000,00

          meno:

  • Iva a credito su acquisti del mese di dicembre 2021: € 13.200,00

          uguale:                                                                               

  • sub-totale:  € 8.800,00

          meno:

  • acconto versato in dicembre per l’anno 2021: € 8.500,00

          meno:

  • credito liquidazione mese di novembre 2021: € 0,00

          uguale:                                                              

  • importo a credito da riportare a nuovo periodo: € 300,00

 

Calcolo dell’acconto da corrispondere entro il 27 dicembre 2022

Se il soggetto passivo o contribuente opta per il calcolo dell’acconto con il “metodo storico”, il conteggio da effettuare sarà il seguente:

  • Iva a debito su vendite del mese di dicembre 2021: € 22.000,00

          meno:

  • Iva a credito su acquisti del mese di dicembre 2021: € 13.200,00

          uguale:                                                                                     

  • debito Iva di riferimento del mese di dicembre 2021: € 8.800,00

          da cui:                                                                                        

  • acconto Iva per il mese di dicembre 2022 (88% di € 8.800,00): € 7.744,00

 

2) In sede di dichiarazione Iva dell’anno 2021, per i contribuenti trimestrali per opzione.

Infatti, la determinazione dell’acconto 2022 è pari all’88% dell’ammontare del tributo a debito risultante dalla dichiarazione dell’anno 2021.

In pratica, l’ammontare dell’Iva dovuta, inerente all’ultima liquidazione periodica trimestrale dell’anno è uguale, di regola, alla somma dell’acconto dell’Iva e del saldo versato in sede di dichiarazione annuale, con esclusione degli interessi nella misura dell’1% dovuti dai contribuenti trimestrali sull’imposta a saldo risultante dalla dichiarazione Iva dell’anno 2021 (rilevati al rigo VL 36-Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale).

Esempio:

Si consideri un contribuente in regime di liquidazione Iva trimestrale che nella dichiarazione Iva inerente all’anno 2021 che:

  • ha rilevato nel rigo VL32-Iva a debito: € 10.000,00

          e:

  • ha versato un acconto per l’anno 2021 di: € 3.000,00

 

Calcolo dell’acconto da corrispondere entro il 27 dicembre 2022

Se il soggetto passivo o contribuente opta per il calcolo dell’acconto con il “metodo storico”, il conteggio da effettuare sarà il seguente:

  • Iva a debito (rigo VL32 della dichiarazione): € 10.000,00

          più:

  • acconto versato per l’anno 2021: € 3.000,00

          uguale:                                                 

  • base di riferimento per il calcolo dell’acconto dovuto per il 2022: € 13.000,00

          da cui:

  • acconto Iva per il 2022 (88% di € 13.000,00): € 11.440,00

 

Nell’ipotesi in cui nell’anno 2021:
  • sia stato versato l’acconto Iva;

     e:

  • nella dichiarazione annuale risultasse un credito;

l’acconto per l’anno 2022 si rende dovuto solamente se l’ammontare del credito rilevato dalla dichiarazione Iva dell’anno 2021 non risulta di entità superiore a quello dell’acconto versato per il medesimo anno.

In altri termini, l’acconto per l’anno 2022 si rende dovuto solamente se, sottraendo dall’acconto versato per l’anno 2021, il credito d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale di tale anno, risulta una differenza positiva.

 

     Esempio:

     si consideri un contribuente in regime di liquidazione Iva trimestrale che nella dichiarazione Iva inerente all’anno 2021 che:

  • ha rilevato un credito di: € 3.000,00

          e:

  • ha versato un acconto per l’anno 2021 di: € 3.500,00

 

Calcolo dell’acconto da corrispondere entro il 27 dicembre 2022

Se il soggetto passivo o contribuente opta per il calcolo dell’acconto con il “metodo storico”, il conteggio da effettuare sarà il seguente:

  • Iva a credito risultante dalla dichiarazione Iva per l’anno 2021: € 3.000,00

          meno:

  • acconto versato per l’anno 2021: € 3.500,00

          uguale:                                                 

  • base di riferimento per il calcolo dell’acconto dovuto per il 2022: € -500,00

          da cui:

  • acconto Iva per il 2022: non si rende dovuto

 

In pratica, l’acconto è pari all’88% dell’Iva versata o che il soggetto interessato avrebbe dovuto versare con la dichiarazione annuale dell’anno 2021 (acconto più saldo) e, quindi, si dovrà applicare la percentuale predetta all’effettivo saldo a debito reveniente dalla dichiarazione annuale.

In ogni caso, si ritiene utile porre in rilievo, che per quanto attiene alla base di commisurazione del “dato storico” sul quale deve essere individuato l’ammontare dell’acconto dovuto, che l’art. 6, comma 2, della L. 29 dicembre 1990, n. 405, fa riferimento al versamento:

  • effettuato;

     o:

  • che avrebbe dovuto essere effettuato;

     con la dichiarazione annuale dell’anno precedente.

Pertanto, poiché l’art. 7, comma 3, del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, dispone, nei confronti dei contribuenti minori, “l’effettuazione … dei versamenti dell’imposta entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari”, prevedendo, altresì, che “le somme devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell’1%”.

Relativamente all’acconto dovuto per l’anno d’imposta 2022 da parte dei contribuenti trimestrali, si ritiene che il “dato storico” di riferimento sia dato dalla somma dell’imposta versata a titolo di acconto per l’anno d’imposta 2021 e di quella a saldo dovuta per il medesimo anno, al netto della maggiorazione a titolo d’interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale (rigo VL36) a titolo di “indennizzo” della dilazione del versamento dell’imposta concessa;

  • nella liquidazione periodica del quarto trimestre 2021, per i contribuenti trimestrali per natura rientranti nelle cosiddette “categorie speciali” (contribuenti Iva rientranti nell’ambito di cui al quarto comma dell’art. 74 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo:
     

    • gli autotrasportatori di cose per conto terzi regolarmente iscritti all’albo di cui alla L. 6 giugno 1974, n. 298;
       
    • gli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione;
       
    • e gli enti e le imprese che pongono in essere prestazioni di servizio al pubblico con carattere di frequenza, uniformità e diffusione (se autorizzati con apposito decreto ministeriale).

 

Esempio:

Si consideri un contribuente in regime di liquidazione Iva trimestrale e rientranti nelle cosiddette “categorie speciali” che per il quarto trimestre 2021, ha rilevato la seguente situazione:

  • cessioni di beni per complessivi (Iva 22% compresa): € 61.000,00

          (imponibile: € 50.000,00 e Iva: € 11.000,00)
 

  • acquisti complessivi (Iva 22% compresa): € 36.600,00

          (imponibile: € 30.000,00 e Iva: € 6.600,00)
 

  • credito Iva da precedente liquidazione trimestrale (terzo trimestre 2021): € 0,00
     
  • acconto versato in dicembre per l’anno 2021: € 4.500,00

e, quindi, in sede di liquidazione per il quarto trimestre 2021 (eseguita entro il 16 febbraio 2022) ha rilevato un credito d’imposta pari a € 500,00 da riportare a nuovo, reveniente dal seguente conteggio:

  • Iva a debito su operazioni del quarto trimestre 2021: € 11.000,00

          meno:

  • Iva a credito su acquisti del quarto trimestre 2021: € 6.600,00

          uguale:                                                                            

  • sub-totale: € 4.400,00

          meno:

  • acconto versato in dicembre per l’anno 2021: € 4.500,00

          meno:

  • credito liquidazione terzo trimestre 2021: € 0,00

          uguale:                                                                            

  • importo a credito da riportare a nuovo periodo: € 100,00
 
Calcolo dell’acconto da corrispondere entro il 27 dicembre 2022

Se il soggetto passivo o contribuente opta per il calcolo dell’acconto con il “metodo storico”, il conteggio da effettuare sarà il seguente:

  • Iva a debito su operazioni del quarto trimestre 2021: € 11.000,00

          meno:

  • Iva a credito su acquisti del quarto trimestre 2021: € 6.600,00

          uguale:

  • debito Iva di riferimento: € 4.400,00

          da cui:                                      

  • acconto Iva da versare per l’anno 2022 (88% di € 4.400,00): € 3.872,00

 

Riepilogando le modalità da seguire possono essere così schematizzate:

 

Contribuente in regime di liquidazione
Base di calcolo
Mensile
Saldo Iva a debito inerente al mese di dicembre 2021
Contribuente mensile (metodo storico):

Acconto corrisposto per il 2021

1.000,00

 

Saldo Iva mese di dicembre 2021

4.000,00

 

Totale Iva dovuta per dicembre 2021

5.000,00

 

Acconto Iva dovuto per il 2022

4.400,00

(88% di € 5.000,00)

Trimestrale per natura
Saldo Iva a debito inerente al quarto trimestre del 2021
Contribuente “trimestrale per natura” (metodo storico)

Acconto corrisposto per il 2021

2.000,00

 

Saldo Iva quarto trimestre 2021

3.000,00

 

Totale Iva dovuta per quarto trimestre 2021

5.000,00

 

Acconto Iva dovuto per il 2022

4.400,00

(88% di € 5.000,00)

Trimestrale per opzione
Saldo Iva a debito dell’anno 2021
Contribuente “trimestrale per opzione” (metodo storico)

Acconto versato per il 2021

2.000,00

 

Saldo Iva dichiarazione annuale 2021

3.030,00

 

di cui interessi dell’1%

30,00

 

Totale Iva dovuta per quarto 2021:

5.000,00

(2.000,00 + 3.030,00 – 30,00)

Acconto Iva dovuto per il 2022

4.400,00

(88% di € 5.000,00)

N.B.:  si rammenta che la maggiorazione dell’1% applicata all’entità dell’Iva dovuta in sede di dichiarazione annuale non deve essere considerata ai fini dell’individuazione dell’acconto da corrispondere, in quanto costituisce l’interesse della dilazione del pagamento (vedere risoluzione Agenzia delle entrate 23 dicembre 2004, n. 157).

 

 

 

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Lunedì 19 dicembre 2022