Acconto IVA: soggetti esonerati dall’adempimento e particolarità procedurali

Facciamo il punto sui tanti casi di esonero dal versamento dell’acconto IVA. A puro titolo di esempio coloro i quali prevedono di pervenire a un credito Iva nell’ultima liquidazione (mensile o trimestrale) inerente all’anno 2021 o nella dichiarazione Iva annuale del 2021.

Soggetti esonerati dal versamento dell’acconto IVA

acconto iva soggetti esoneratiSi ritiene opportuno puntualizzare che non sono tenuti a porre in essere l’adempimento in esame, in quanto esonerati dall’obbligo di versamento dell’acconto Iva i soggetti tenuti a corrispondere un acconto di entità inferiore a € 103,29, nonché coloro che:

  • hanno aderito al regime forfetario (ex 1, commi 54 – 89, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni e integrazioni);
     
  • hanno applicato il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (di cui all’ 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98), che pur abrogato, si deve ritenere ancora operativo per coloro che avevano aderito prima del 31 dicembre 2015;
     
  • esercitano attività di intrattenimento (ex 74, comma 6, del decreto Iva), in quanto si ritiene operante l’esclusione considerando che il disposto dell’art. 2 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544 riguardante l’esonero dall’obbligo sia di registrazione dei corrispettivi (ex art. 24 del decreto Iva), sia di liquidazione periodica dell’Iva (ex art. 1 del D.P.R. 23 maggio 1998, n. 100), sia, infine, di dichiarazione annuale (ex D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322), nonché dall’art. 17 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, secondo cui l’Iva si applica sulla medesima base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti, la cui riscossione avviene con le stesse modalità (ex art. 6 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554) e, inoltre, si ritine necessario anche per rammentare che per l’imposta sugli intrattenimenti non è stato disciplinato alcuna corresponsione a titolo di acconto d’imposta;
     
  • hanno cessato (o cessano) l’attività nel corso del 2021 e non sono tenuti a effettuare alcuna liquidazione periodica dell’imposta relativa al mese di dicembre 2021 (contribuenti “mensili”) o all’ultimo trimestre del 2021 (contribuenti “trimestrali”), in quanto non hanno registrato alcuna operazione dopo l’inizio di detto periodo di liquidazione del tributo;
     
  • hanno posto in essere operazioni attive esclusivamente nei riguardi della Pubblica amministrazione con il meccanismo di “split payment” (di cui all’art. 17-ter del decreto Iva), in quanto il medesimo non prevede, come regola, il pagamento, da parte del soggetto cessionario o del committente, dell’imposta che il fornitore ha evidenziato in fattura.
    Infatti, in merito, è opportuno tenere in considerazione che il comma 2 dell’art. 2 del D.M. 23 gennaio 2015, stabilisce che le fatture emesse devono essere rilevate senza che l’entità del tributo risulti computata nelle liquidazioni periodiche;
     
  • che hanno effettuato esclusivamente operazioni attive rientranti nel sistema di “split payment”, in quanto, ai sensi dell’ 17-ter del decreto Iva, non risulta operativo l’addebito dell’Iva in rivalsa da parte del fornitore e, di conseguenza, le fatture emesse vengono annotate non computando il tributo nelle liquidazioni periodiche (art. 2, comma 2, del D.M. 23 gennaio 2015);
     
  • hanno posto in essere esclusivamente operazioni esenti o non imponibili ai fini dell’Iva;
     
  • hanno utilizzato il regime agricolo di esonero (ex 34, comma 6, del decreto Iva);

e, inoltre:

  • le società e le associazioni sportive dilettantistiche;

e:

  • le associazioni in genere;

che hanno applicato nel corso del periodo d’imposta “2021” il regime forfetario di cui alla L. 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni.

 

Acconto maggiormente favorevole e altri esoneri

Ai fini procedurali, poiché vige la modalità di scelta per il metodo di individuazione dell’acconto maggiormente “favorevole” per il soggetto Iva, considerando i concetti già esposti, si devono ritenere espressamente esonerati dall’adempimento in argomento coloro che:

  • hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno 2021;
     
  • in regime “Iva mensile”, hanno rilevato un credito di imposta nella liquidazione inerente al mese di dicembre 2020;
     
  • in regime “Iva trimestrale per natura”, hanno contabilizzato un credito di tributo nella liquidazione relativa al quarto trimestre del 2020;
     
  • o in regime “Iva trimestrale per opzione”, che hanno determinato un credito in sede di adempimento dichiarativo Iva annuale inerente al periodo d’imposta 2020;
     
  • prevedono di pervenire a un credito Iva nell’ultima liquidazione (mensile o trimestrale) inerente all’anno 2021 o nella dichiarazione Iva annuale del 2021.

Inoltre, si ritiene opportuno riaffermare che i contribuenti o soggetti passivi d’imposta (mensili) che affidano la contabilità a terzi (che, come detto, hanno la possibilità di determinare l’acconto in misura pari ai due terzi dell’Iva dovuta per il mese di dicembre, determinata con riferimento al mese di novembre) non sono tenuti a porre in essere l’adempimento dell’acconto Iva se dall’annotazione risulta un credito d’imposta o un debito d’imposta non superiore a € 154,93, in quanto i due terzi di detto ammontare risulta pari a € 103,28 e, quindi, di entità inferiore al minimo stabilito per l’effettuazione dell’acconto (€ 103,29).

 

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Lunedì 13 dicembre 2021

 

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acconto iva 2021A cura di: Giancarlo Modolo, Annamaria Bettagno, Luca Bianchi
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N. pagine: 61
Pubblicazione: Novembre 2021

Entro lunedì 27 dicembre 2021 (come tutti gli anni), i soggetti interessati – ditte individuali, società di persone, società di capitali, lavoratori autonomi – devono procedere a eseguire il versamento anticipato a titolo di acconto dell’IVA per l’anno o periodo d’imposta in corso.

La determinazione dell’entità da corrispondere, anche se apparentemente semplice, si configura come un’operazione particolarmente delicata, in quanto i metodi che possono essere utilizzati sono individuati con i termini storico, previsionale e analitico o dato effettivo; eventuali errori nel calcolo dell’acconto.

E’ noto, inoltre, che i contribuenti gradiscono ridurre l’importo dell’acconto versato…

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