Fringe benefits: richiedono maggiore attenzione per le operazioni di conguaglio

Quest’anno, le operazioni di conguaglio assumono rilevanza per effetto delle diverse novità che hanno interessato i lavoratori dipendenti, come l’introduzione dell’assegno unico e la conseguente revisione delle detrazioni per figli a carico, ma anche, e soprattutto, per l’innalzamento della quota di esenzione dei fringe benefits a 3.000 euro e la loro estensione anche alle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle bollette domestiche.

Innalzamento della soglia di esenzione dei fringe benefits

fringe benefits operazioni conguaglioL’innalzamento della soglia di esenzione dei fringe benefits può determinare conguagli a credito per il dipendente.

Come ogni fine anno, i datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, sono tenuti a effettuare le operazioni di conguaglio fiscale, confrontando:

  • da un lato, le ritenute effettuate sulle somme e i valori corrisposti durante l’anno (o più correttamente entro il 12 gennaio 2023 se le somme si riferiscono al 2022);
     
  • dall’altro, l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo delle somme stesse, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti.

Se le ritenute effettuate dal datore di lavoro sono state maggiori rispetto all’Irpef effettivamente dovuta, si genererà un credito per il lavoratore, che verrà restituito.

Se invece è l’Irpef dovuta dal lavoratore ad essere maggiore delle ritenute effettuate, la differenza sarà trattenuta.

 

Fringe benefits: maggiore rilevanza per le operazioni di conguaglio

Quest’anno, le operazioni di conguaglio assumono rilevanza per effetto delle diverse novità che hanno interessato i lavoratori dipendenti, come l’introduzione dell’assegno unico e la conseguente revisione delle detrazioni per figli a carico, ma anche, e soprattutto, l’innalzamento della quota di esenzione dei fringe benefits a 3.000 euro e la loro estensione anche alle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas.

Potrebbe ben darsi, quindi, che i datori di lavoro abbiano operato le ritenute quando ancora la soglia di esenzione era fissata a 258,23 euro, oppure in vigenza del successivo aumento a 600 euro, sicchè è proprio sul fringe benefit che dovrà concentrarsi l’attenzione in sede di conguaglio.

Poiché il superamento della soglia di 3.000 euro determina l’assoggettamento a imposizione anche della parte di ammontare inferiore a tale limite, le situazioni che potranno generarsi sono due.

Il datore di lavoro che ha riconosciuto al lavoratore un valore complessivo di fringe benefits non superiore a 3.000 euro:

  • dovrà restituire al lavoratore le ritenute eventualmente operate sui fringe benefits;
     
  • non sarà tenuto a sottoporre a ritenuta il valore complessivo dei fringe benefits qualora durante il corso dell’anno non le abbia applicate ritenute.

Viceversa, se il valore complessivo dei fringe benefits risulti superiore al limite di 3.000 euro, il datore di lavoro dovrà verificare di avere operato tutte le ritenute durante l’anno; qualora dalla verifica risultasse che non ha operato alcuna ritenuta durante l’anno, dovrà sottoporre a tassazione l’intero valore dei fringe benefits.

 Occorrerà dunque individuare dapprima i dipendenti che hanno fruito di fringe benefit nel corso dell’anno 2022, per poi verificarne l’importo (inferiore o meno a euro 3.000) e infine il trattamento fiscale a cui sono state assoggettate (se cioè sono state o meno oggetto di ritenute).

 

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A cura di Danilo Sciuto

Martedì 20 dicembre 2022