Il Decreto Aiuti-bis stabilisce per il 2022 l’esenzione fino a 600 euro dei fringe benefits, ossia dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro, per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
In particolare vedremo cosa succede nel caso di superamento di tale soglia.
Decreto Aiuti bis: l’ulteriore aumento della soglia di non imponilità dei fringe benefits

L’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 51 del TUIR stabilisce, tuttavia, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore

