Fringe benefits ai dipendenti: incrementata la soglia di non imponibilità

di Danilo Sciuto

Pubblicato il 7 settembre 2022

Il Decreto Aiuti-bis stabilisce per il 2022 l’esenzione fino a 600 euro dei fringe benefits, ossia dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro, per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
In particolare vedremo cosa succede nel caso di superamento di tale soglia.

Decreto Aiuti bis: l'ulteriore aumento della soglia di non imponilità dei fringe benefits

fringe benefits non imponibilitàL’articolo 51 comma 1 del TUIR stabilisce il c.d. “principio di onnicomprensività”, ossia che il reddito di lavoro dipendente è comprensivo di tutti i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali.

L’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 51 del TUIR stabilisce, tuttavia, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore