I datori di lavoro che abbiano erogato fringe benefits nell’anno 2022, hanno tempo fino al 21 febbraio 2023 per l’invio della comunicazione telematica dei dati relativi. Vediamo come procedere…
Fringe benefits: premessa generale
Come noto l’articolo 51, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi stabilisce che:
“Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
La presente disposizione stabilisce il cosiddetto “principio di onnicomprensività” che comporta l’assoggettamento a tassazione di tutto ciò che il lavoratore dipendente riceve in relazione al rapporto di lavoro e nello specifico quei vantaggi accessori, quali i fringe benefits e le stock option, che i lavoratori subordinati possono conseguire come integrazione della retribuzione in denaro.
A tale proposito l’Istituto Nazionale di Previdenza ha comunicato che entro il 21 febbraio 2023 i datori di lavoro che hanno erogato fringe benefit nell’anno 2022 devono provvedere ad apposita comunicazione telematica.