Fringe benefit: chiarimenti dall’Agenzia Entrate

La normativa sui fringe benefit è in continua evoluzione e per questo motivo si sono resi necessari chiarimenti da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

A seguito del CdM del 10 novembre 2022, che tra le altre cose, aumenta il valore di non imponibilità dei fringe benefit per l’anno 2022, è necessario tornare su un argomento che ha destato molto interesse nell’ultimo periodo.

Infatti, con un importante documento pubblicato il 4 novembre 2022 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’Amministrazione Finanziaria fornisce istruzioni relativamente alla gestione dei fringe benefit e della loro tassazione, soprattutto tenendo conto dei numerosi dubbi avanzati e delle novità introdotte di recente, sia in termini di erogazioni straordinarie, sia in termini di aumento della soglia di non imponibilità del welfare erogato.

Vediamo meglio quanto è stato chiarito.

La questione è destinata a rimanere nell’occhio del ciclone – seppur in  termini positivi – a seguito della bozza diramata del Decreto Aiuti-quater, con il quale si innalza fino a 3.000 euro la soglia di non imponibilità delle erogazioni effettuate nei confronti dei lavoratori dipendenti; questo è quanto prevede il testo del Decreto Legge stilato dal Governo che, al momento della predisposizione di questo approfondimento, non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Vediamo le istruzioni relativamente alla gestione operativa in caso di superamento della soglia prevista prima di tale intervento normativo.

 

Fringe benefit: le novità 2022

fringe benefit 2022La necessità ed urgenza di adottare misure per contenere il costo dell’energia elettrica e del gas naturale così come per contrastare l’emergenza idrica, hanno portato il Governo ad emanare il Decreto Legge n. 115 del 9 agosto 2022, cd. “Decreto Aiuti-bis”, il quale dispone che per il periodo di imposta 2022 il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati per il lavoratore dipendente da parte del datore di lavoro, nonché tutte le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas naturale da parte del datore di lavoro al dipendente, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche nel limite complessivo di 600 euro, in deroga a quanto previsto dal TUIR, articolo 51, che prevede infatti la non concorrenza ai fini Irpef dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore: ciò, però, nel limite di euro 258,23, superato il quale l’inclusione nel reddito imponibile viene effettuata per l’intero ammontare e non solamente la quota eccedente medesimo limite.

Perché si parla però di 600 euro anziché di 258,23 euro?

Ciò avviene perché, come già anticipato, la norma prevede che per l’anno 2022 il limite per la concessione dei fringe benefit ai lavoratori dipendenti sia innalzato ad euro 600 anziché a 258,23.

Tale argomento non è di poco conto, in quanto basta superare di un solo euro il limite fissato – che per l’anno 2022 è pari a 600 euro – e il lavoratore dipendente rischia di vedersi addebitata in busta paga la tassazione per tutto l’importo delle erogazioni effettuate dal datore di lavoro.

 

La norma di riferimento

L’Agenzia delle Entrate chiarisce innanzitutto l’ambito soggettivo della norma, che prevede una estensione in termini di limiti entro i quali si ha la non imponibilità, ma anche in termini di categorie di erogazioni per le quali è possibile fruire della non imponibilità Irpef.

Per l’anno 2022 quindi sono incluse tra i fringe benefit anche le somme erogate per il pagamento di utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, e per un ammontare di non concorrenza con il reddito da lavoro dipendente – sia dei beni ceduti e dei servizi prestati ma anche per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche – fino a 600 euro.

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, rientrano nella nozione di reddito da lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari di cui all’articolo 12 del TUIR, nonché i beni e servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da parte di terzi.

 

Utenze domestiche: adempimenti per il datore di lavoro

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti innanzitutto per la questione delle utenze domestiche.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che la misura agevolativa si riferisce espressamente a una determinata tipologia di spesa, per cui si ritiene necessario che il datore di lavoro acquisisca e conservi per eventuali controlli la documentazione che giustifichi la somma spesa e la sua non inclusione nel limite di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR.

In alternativa, il datore di lavoro potrà acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, delle quali riporti gli elementi necessari per identificarle, ad esempio numero e intestatario della fattura, tipologie di utenza, importo pagato, data, e modalità di pagamento.

Inoltre, il datore di lavoro, per evitare che si fruisca più volte del beneficio relativamente alle medesime spese, dovrà acquisire anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso totale o parziale anche presso eventuali altri datori di lavoro.

 

Superamento del limite di 600 euro

Un altro aspetto sul quale l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti riguarda il superamento del limite massimo e la relativa tassazione del fringe benefit. Come già segnalato, la non concorrenza alla formazione del reddito da lavoro dipendente normalmente è concessa fino a un limite massimo di 258,23 euro; per l’anno 2022 il livello di non imponibilità Irpef è stato fissato invece ad euro 600.

Se però il valore di quanto percepito è superiore al limite fissato dalla legge, allora tutto l’importo – e non solamente la parte eccedente – sarà soggetto a imposizione fiscale e concorrerà interamente a formare reddito imponibile.

Come chiarito dall’Amministrazione Finanziaria, dalla lettura della disposizione nonché della relazione illustrativa e tecnica al Decreto Legge di agosto, risulta evidente che la disciplina applicabile a tale disposizione sia quella dell’articolo 51, comma 3 del TUIR, e la deroga introdotta riguardi esclusivamente il limite massimo di esenzione e le tipologie di fringe benefit concessi al lavoratore, senza che ciò comporti alcuna modifica al funzionamento del regime di tassazione in caso di superamento dei limiti di non concorrenza stabiliti dalla norma.

La relazione illustrativa, infatti, chiarisce che la misura in esame eleva la soglia di esenzione a 600 euro, pertanto nel momento in cui in sede di conguaglio il valore dei beni o dei servizi prestati nonché le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche risultino superiori a tale limite, il datore di lavoro dovrà assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, ossia anche la quota di valore inferiore al già menzionato limite di 600 euro.

Come già anticipato, a seguito del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2022 e del Decreto Aiuti-quater, tale soglia di 600 euro è innalzata, fino al 31 dicembre 2022, all’importo di 3.000 euro, cosicché fintanto che le erogazioni non superino tale valore, rimarranno all’interno dell’area di esenzione dalle imposte sul reddito.

 

Principio di cassa allargato ed effetti sui fringe benefit 2022

Sull’erogazione dei fringe benefit 2022 bisogna fare anche una ulteriore precisazione: infatti sebbene la disposizione che allarga la soglia fino a 600 euro faccia riferimento esclusivamente all’anno d’imposta 2022, bisogna ricordare che ai sensi del TUIR, art. 51 comma 1, si considerano percepiti nel periodo di imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo di imposta successivo a quello cui si riferiscono secondo il principio di cassa allargato.

Sulla base di ciò, la retribuzione deve essere imputata al momento di effettiva percezione della stessa da parte del lavoratore, vale a dire che il momento di percezione è quello in cui provento esce dalla sfera di disponibilità dell’erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore.

Tale principio si allarga quindi sia per le erogazioni in denaro ma anche per le erogazioni in natura, attraverso l’assegnazione di beni o servizi.

A maggior ragione è necessario fare una precisazione per i benefit erogati mediante voucher, i quali si considerano percepiti dal dipendente e assumono rilevanza reddituale nel momento in cui entrano nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che tale servizio venga fruito in un momento successivo.

 

Compatibilità con il bonus carburante

Per quanto concerne invece il bonus carburante di cui all’articolo 2, del Decreto Legge n. 21/2022, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che esso rappresenta un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma rispetto a quanto stabilito da parte dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, limitato però all’anno d’imposta 2022.

In conseguenza di ciò, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo 2022 dal datore di lavoro possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina, ed un valore di 600 euro per l’insieme degli altri beni e servizi, nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche.

Atteso che il bonus carburante ai fini della tassazione è ricondotto nell’ambito di applicazione dell’articolo 51, comma 3, primo periodo del TUIR, se il valore in questione è superiore a 200 euro, concorre perciò interamente a formare reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria; tale regola si applica anche quando il lavoratore dipendente abbia scelto la sostituzione dei premi di risultato con il bonus in parola o con i fringe benefit.

In altri termini, qualora il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati e delle somme erogate e rimborsate per il pagamento di utenze domestiche sia di importo superiore ai rispettivi limiti fissati dalle norme in commento – ossia 600 euro per il regime temporaneo (ora 3000 euro) e 200 euro per il bonus carburante – ciascun valore, per l’intero, sarà soggetto a tassazione ordinaria.

 

Fonte: Circolare Agenzia Entrate n. 35/E del 4 novembre 2022.

 

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A cura di Antonella Madia

Mercoledì 16 novembre 2022

 

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