Il Decreto Aiuti-quater innalza la soglia di esenzione, per il solo 2022, a 3.000 euro, e amplia le tipologie di fringe benefit concedibili al lavoratore. Inoltre risolve, normativamente, la questione dell’interpretazione fornita dall’Agenzia Entrate nella circolare del 4 novembre 2022.
Misure fiscali per il welfare aziendale: fringe benefit per l’anno 2022
L’art. 12 del Decreto Legge 9 agosto 2022 n. 115[1], noto come Decreto Aiuti-Bis, convertito dalla Legge 21 settembre 2022 n. 142[2], dispone, esclusivamente per il periodo d’imposta 2022, che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel limite complessivo di euro 600, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917[3].
L’Agenzia delle entrate, con circolare n. 35/E del 4 novembre 2022, ha fornito ulteriori precisazioni operative in merito a quanto previsto dalla norma.
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Soglia di esenzione innalzata a 3000 euro
A distanza di pochi giorni dall’emanazione della circolare esplicativa dell’Agenzia delle Entrate, il Governo ha approvato il DL 18/11/2022 n. 176 (Decreto Aiuti-quater) che introduce ulteriori misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti e che, per l’anno 2022, innalza a 3.000 euro il limite di esenzione del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Indipendentemente dal nuovo valore di esenzione, introdotto dal Decreto Aiuti-quater, per la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), ai fini prettamente operativi, si ritengono comunque utili le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la summenzionata circolare n. 35/E del 4 novembre 2022 (emanata a commento della medesima soglia che, prima del Decreto Aiuti-quater, era stata fissata a 600 euro) che raccordati con le nuove disposizioni normative vengono di seguito riepilogate.
Ambito di applicazione soggettivo
In considerazione del fatto che sia l’articolo 12 del decreto Aiuti-bis sia il Decreto Aiuti-quater introducono, sostanzialmente, un aumento, per l’anno d’imposta 2022, del valore e un’estensione delle tipologie dei fringe benefit che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, in assenza di ulteriori limiti soggettivi, la disposizione si applica ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell’articolo 51 del TUIR.
I fringe benefit in oggetto possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam e non devono pertanto essere necessariamente erogati a tutti i dipendenti, a categorie omogenee o ricondotti ad un piano di welfare.
Ambito di applicazione oggettivo
L’articolo 51, comma 3, del TUIR stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi presta