Welfare aziendale: allargamento del limite massimo di esenzione e delle tipologie di fringe benefit

Le ultime novità in tema di welfare aziendale: un allargamento del limite massimo di esenzione e delle tipologie di fringe benefit erogabili ai dipendenti.

La disciplina applicabile ai fringe benefit per il 2022 è quella dell’articolo 51, comma 3, del Tuir.

 

Welfare aziendale: i nuovi bonus

Dopo il bonus carburante di cui all’articolo 2 del Dl n. 21/2022, il Legislatore ha ritenuto opportuno contenere il costo dell’energia elettrica e del gas naturale, nonché contrastare l’emergenza idrica, e con il decreto c.d. “Aiuti bis” (in particolare, l’articolo 12 del D.L. n. 115/22) ha stabilito, per l’anno d’imposta 2022, delle deroghe alla disciplina generale.

Le deroghe riguardano:

  • il limite massimo di esenzione
  • le tipologie di fringe benefit.

 

L’esenzione fiscale per i fringe benefit

In merito al limite massimo, esso passa dunque da 258,23 euro a 600 euro.

Inoltre, negli stessi verranno ricomprese anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Queste eccezioni, si ricorda, valgono solo per l’anno 2022, anche in applicazione del principio c.d. di cassa allargato, ossia anche se la somma dovesse essere corrisposta entro il 12 gennaio 2023, ed anche se gli importi erogati dal datore di lavoro si riferiscono a fatture emesse nel 2023, ma relative a consumi del 2022.

Questa, in estrema sintesi, la novità.

 

Il bonus energia

In merito al termine “utenze domestiche”, esse sono quelle relative a immobili a uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio.

Vi rientrano, quindi, anche le utenze per uso domestico intestate al condominio e quelle per le quali, pur essendo intestate al proprietario dell’immobile, nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore o dei propri coniugi e familiari.

Poiché dunque le eccezioni sono solo le due sopra analizzate, si applica la regola generale nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al predetto limite: in tal caso, infatti, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione anche la quota di valore inferiore al medesimo limite di 600 euro.

Al fine di tutelarsi da eventuali controlli, che potrebbero contestare l’esenzione di tali somme, è consigliabile conservare la documentazione a giustificazione della somma spesa e la sua inclusione nel suddetto limite.

È possibile al riguardo, chiedere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche e che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, presso altri datori di lavoro.

 

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A cura di Danilo Sciuto

Giovedì 10 Novembre 2022

 

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