Il Decreto Aiuti-bis ha incrementato, per il 2022, a 600 euro, la soglia ordinariamente prevista in misura pari a 258,23 euro per la non imponibilità delle erogazioni liberali in natura ai dipendenti, i c.d. fringe benefits.
Ha inoltre ampliato tali erogazioni con somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
I fringe benefit, o quelli che potremmo definire i vantaggi accessori, di cui godono i lavoratori subordinati ad integrazione della loro remunerazione, vengono erogati con finalità di incentivazione e fidelizzazione, e consistono ad esempio a:
- buoni acquisto;
- buoni carburante;
- generi in natura prodotti dall’azienda;
- auto ad uso promiscuo;
- alloggio dato in locazione, in uso o in comodato;
- uso di beni di proprietà dell’azienda ecc..
Detti benefici, integrativi della retribuzione, possono essere riconosciuti ad un singolo dipendente o a gruppi di dipendenti, piuttosto che a tutti i dipendenti dell’azienda.
Argomenti trattati:
- Fringe benefit aziendali tassabili e non
- Fringe benefit esclusi da tassazione
- Limite generale di intassabilità del fringe benefit
- Quantificazione del fringe benefit
- Novità del Decreto Aiuti-bis
- Bonus carburanti esentasse fino a 200 €
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Fringe benefit aziendali tassabili e non
I fringe benefit si distinguono in tassabile oppure no in capo al dipendente.
Il problema deriva essenzialmente dalla presenza, nell’attuale formulazione del comma 1 dell’art.51 del Tuir, di una disposizione in base alla quale:
“il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
È il cosiddetto “principio di onnicomprensività” o di “generalità dell’imposizione”.
Tutto ciò che il lavoratore percepisce nel periodo d’imposta, è imponibile ai fini fiscali e contributivi. In linea di principio generale rientrano nel reddito di lavoro dipendente anche i compensi in natura, che il lavoratore riceva dal proprio datore di lavoro o anche da terzi, purché in relazione alla propria posizione lavorativa.
Vi sono delle deroghe, tuttavia, a tale principio generale di imponibilità (elencati al comma 2, art. 51 Tuir).
L’elencazione degli elementi esclusi dall’imponibile fiscale è da ritenersi tassativa e, in deroga al principio della generalità impositiva, sono esclusi in tutto o in parte dal reddito imponibile.
Per effetto dell’armonizzazione ed in base alla nuova formulazione dell’art. 12 L. 153/69, tali elementi sono esclusi dal reddito imponibile anche ai fini contributivi.
Fringe benefit esclusi da tassazione
Sono esclusi da tassazione:
- contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge (es. premi Inail versati dal datore di lavoro, quota a carico lavoratore e datore di lavoro destinata alla contribuzione Inps, Enpals e INPGI);
- contributi per assistenza sanitaria (es. FASI, FASDAC) per un importo non superiore a 3.615,20 euro;
- somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi;
- prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di € 4, aumentato a € 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica;
- indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corris