Acconto IVA: versamento in scadenza al 27 dicembre 2022

Come ogni anno entro il prossimo 27 dicembre 2022 i contribuenti dovranno provvedere al pagamento dell’acconto Iva 2022 da scomputare dall’imposta dovuta risultante dalla liquidazione effettuata per il mese di dicembre per i contribuenti mensili (da pagare entro il 16 gennaio 2023) ovvero per il quarto trimestre 2022 per i contribuenti trimestrali speciali (scadenza al 16 febbraio 2023), o dalla liquidazione annuale per l’anno 2022 per i contribuenti trimestrali su opzione (pagamento entro il 16 marzo 2023).
Facciamo il punto sulle modalità di calcolo dell’acconto IVA anche in considerazione di alcune casistiche particolari.

Il versamento dell’acconto Iva va effettuato utilizzando il modello di pagamento F24 con i seguenti codici tributo: “6013” per i contribuenti mensili e “6035” per quelli trimestrali con l’indicazione dell’anno 2022.

L’importo dell’acconto IVA non può essere rateizzato ma è compensabile con altri crediti tributari e contributivi (in caso di carente versamento è applicabile la procedura del ravvedimento operoso).

Nota: l’importo dell’acconto Iva 2022 dovuto ed il metodo utilizzato per la sua determinazione va riportato a rigo VP13 della LI.PE. di dicembre.

 

Versamento dell’acconto IVA: i soggetti esonerati

scadenza acconto iva 2022Sono esclusi dall’adempimento i seguenti soggetti:

  1. soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2022 o che hanno cessato l’ attività entro il 30.09.2022 se trimestrali o entro il 30.11.2022 se mensili;
     
  2. soggetti che nel mese di Dicembre 2021 o nel quarto trimestre 2021 hanno chiuso il periodo con un credito IVA ovvero che prevedono di risultare a credito per il quarto trimestre 2022 o per il mese di dicembre 2022;
     
  3. contribuenti Minimi: coloro che nel 202 hanno adottato il regime dei minimi ovvero che nel 2022 sono usciti dal regime dei minimi avendo optato per il regime ordinario;
     
  4. contribuenti forfetari: soggetti che adottano il regime forfetario di cui alla Legge n. 190-2014 che hanno utilizzato tale regime nel 2021 e che ne sono usciti nell’anno 2022;
     
  5. imprese agricole: soggetti con volume d’affari annuo inferiore ai 7.000 euro;
     
  6. imprese che esercitano attività di intrattenimento di cui all’ art. 74 comma 6 del DPR.n. 633/72;
     
  7. associazioni che applicano il regime forfetario di cui alla Legge n. 398 del 1991;
     
  8. soggetti che devono versare un importo inferiore ai 103,29 euro;
     
  9. soggetti che hanno effettuato operazioni attive esclusivamente nei riguardi della Pubblica Amministrazione con il sistema di “split payment”;
     
  10. e soggetti che hanno esercitato attività con operazioni esenti o non imponibili Iva

 

La gestione del calcolo dell’acconto IVA

Il calcolo può essere effettuato attraverso le seguenti modalità operative:

 

Metodo storico

A misura dell’acconto è pari all’88% del saldo a debito relativo al periodo precedente individuato sulla base della periodicità di liquidazione adottata dal contribuente ovvero:

  1. contribuenti mensili: la base di riferimento sarà individuata nell’ammontare della liquidazione a debito relativa al mese di dicembre 2021;
     
  2. contribuenti trimestrali speciali di cui all’articolo 74, comma 4, del D.P.R. 633/1972: la base di riferimento sarà individuata sull’ammontare della liquidazione a debito relativa al quarto trimestre 2021; 
     
  3. contribuenti trimestrali per opzione: la base di riferimento è individuata nell’ammontare dell’importo a debito risultante dalla dichiarazione Iva relativa all’anno 2021,

Nota: l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 157/E/2004 ha chiarito che per la determinazione dell’acconto Iva dei contribuenti trimestrali non vanno considerati gli interessi dell’1% applicati in sede di dichiarazione annuale e l’eventuale adeguamento agli ISA per l’anno di riferimento.

 

Metodo previsionale

Si versa l’ 88% dell’iva effettivamente dovuta sul mese di dicembre 2022 o sul quarto trimestre 2022 (occorre considerare il rischio di versare un acconto di valore inferiore al dovuto con la possibilità di sanare l’errore con la procedura del ravvedimento operoso).

 

Metodo delle operazioni effettuate

Si versa il 100% dell’ IVA a debito dovuta in riferimento alle operazioni effettuate fino al 20/12/2022 (occorre considerare l’IVA a debito e a credito relativa alle operazioni annotate dal 01/12 al 20/12/2022 (se contribuenti con liquidazione mensile) ovvero dal 1/10 ‐ al 20/12/2022 (nel caso di contribuenti con liquidazione trimestrale) e, ai fini di un calcolo corretto, bisogna considerare anche l’iva relativa agli acquisti e alle vendite effettuate ma non ancora fatturate e/o registrate.

 

Esempio pratico:

Contribuente mensile: operazioni annotate dal 01.12 al 20.12.2022

 

Iva Vendite:

  1. per fatture registrate nel periodo euro 4.000
  2. IVA del periodo ma non ancora fatturata euro 2.000

totale IVA a debito euro 6.000

 

Iva Acquisti:

  1. per fatture registrate nel periodo euro 2.000
  2. IVA del periodo ma non ancora fatturata euro 1.000

Iva acquisti a credito euro 3.000

Iva da versare euro 3.000 (si versa il 100%).

Nota: il Contribuente deve conservare apposita liquidazione periodica effettuata alla data del 20 Dicembre 2022 al fine di poter dimostrare il calcolo effettuato.

 

Calcolo dell’acconto IVA in presenza di casi particolari

Ai fini di poter calcolare in modo corretto l’importo dell’acconto Iva da versare in presenza di “casistiche particolari” si focalizza l’attenzione sulle seguenti situazioni:

Soggetti con contabilità separate

Il versamento dell’acconto IVA riguarda tutte le attività gestite in contabilità separata quale somma algebrica (debiti meno crediti) delle basi imponibili di riferimento che potrebbero essere sia mensili e sia trimestrali a seconda del volume di affari (ad esempio: Contabilità imposta per obbligo al contribuente che esercita attività professionale con liquidazione trimestrale e attività commerciale con liquidazione mensile).

Il versamento, nel caso di specie, va effettuato con codici tributo diversi in presenza di periodicità che non coincidono.

 

Soggetti con contabilità presso terzi

E’ facoltà del contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità determinare l’acconto nella misura del 66,67% in luogo dell’88% per il mese di dicembre 2022 (con riferimento pertanto alle registrazioni di novembre 2022).

I contribuenti o soggetti passivi d’imposta (mensili) che affidano la contabilità a terzi non sono tenuti a porre in essere l’adempimento se dall’annotazione risulta un credito d’imposta o un debito d’imposta non superiore a euro 154,93, in quanto i due terzi di detto ammontare risulta pari a euro 103,29 e, quindi, di entità inferiore al minimo stabilito per l’effettuazione dell’acconto.

 

Liquidazione volontaria e procedure concorsuali

In caso di liquidazione volontaria e di procedure concorsuali l’acconto risulta essere dovuto e può essere ricalcolato con il metodo previsionale a cura del Liquidatore o del Commissario giudiziale.

 

Autotrasportatori

Anche per questi soggetti il calcolo può essere effettuato con:

  1. metodo storico: si determina l’acconto Iva con riferimento al debito del 4° trimestre 2021;
     
  2. metodo delle operazioni effettuate: si determina l’IVA a debito mediante la somma delle fatture emesse del 4° trimestre 2022 annotate dal 1/10 al 20/12/22 e delle fatture emesse dal 1-10 al 20-12-2022 anche se registrate nel 1° trimestre 2023;
     
  3. metodo previsionale: si determina con certezza l’IVA dovuta per il 4° trimestre 2022.

Nota: si ricorda che per questi soggetti le fatture emesse per trasporti ed operazioni accessorie e per cessioni di beni strumentali possono essere annotate entro il trimestre successivo a quello di emissione spostando di fatto l’esigibilità dell’imposta secondo la data di registrazione dell’operazione senza l’applicazione dei canonici interessi dell’1% (è una facoltà e non un obbligo di legge).

 

Acconto Iva e split payment

Con la circolare n. 28/E del 15 dicembre 2017 l’Agenzia ha chiarito le modalità di calcolo dell’acconto Iva per le P. A. e società controllate stabilendo che tutti i contribuenti “split payment” ai fini del versamento dell’acconto iva devono tenere conto dell’imposta versata nell’ambito della scissione dei pagamenti tramite il versamento diretto all’Erario (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015) o dell’iva versata a seguito della liquidazione periodica IVA (articolo 5, comma 1).

 

Variazione del regime di liquidazione Iva

In caso di passaggio nel 2022 ad un diverso regime di liquidazione per la determinazione della base di calcolo su cui applicare la percentuale dell’88% occorre procedere con le seguenti modalità operative:

  1. passaggio dal regime trimestrale al regime mensile: il “dato storico” utile per il calcolo dell’acconto Iva è pari ad 1/3 dell’imposta versata in sede di dichiarazione IVA 2022 (4° trimestre 2021);
     
  2. passaggio dal regime mensile al regime trimestrale: il “dato storico” è rappresentato da quanto versato nei mesi di ottobre ‐ novembre ‐ dicembre 2021.

 

Acconto IVA e riflessi penali

L’articolo 10-ter del Decreto Legislativo n. 74/2000 prevede la reclusione da 6 mesi a 2 anni per coloro che, entro il termine previsto per il versamento dell’acconto IVA previsto per il periodo d’imposta successivo, omettono di versare l’iva dovuta in base alla dichiarazione IVA annuale se di ammontare superiore a 250.000 euro per periodo d’imposta.

Nota: il reato non sussiste se entro il termine per il versamento dell’acconto Iva il contribuente provvede a ridurre il debito IVA al di sotto della soglia penalmente rilevante ovvero euro 250.000 ovvero se il contribuente, ai sensi dell’art.10 ter del Decreto Legislativo n. 74/2000, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede all’integrale pagamento di quanto dovuto all’Erario, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento, oltre al ravvedimento operoso.

 

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A cura di Celeste Vivenzi

Giovedì 22 dicembre 2022