Credito locazioni 2022 e il limite dei ricavi

Un piccolo ripasso per il credito d’imposta dedicato alle locazioni di fabbricati non abitativi per il primo trimestre 2022 destinato alle imprese del settore turismo, uno dei più colpiti dall’emergenza Covid

credito imposta locazioni 2022Il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, relativo al primo trimestre 2022, è stato confermato dall’articolo 5 del DL 4/2022 e può essere richiesto:

  • dalle imprese del “settore turismo” e le imprese operanti con codice ATECO 93.11.20 “Gestione di piscine”;
     
  • che abbiano subito una diminuzione del fatturato o corrispettivi pari almeno al 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019;
     
  • e che abbiano presentato, come chiarito dal provvedimento n. 253466 del 30.06.2022, un’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, in materia di aiuti di Stato, dalle Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” del Quadro temporaneo.

L’Agenzia delle Entrate, in una FAQ del 11 luglio scorso, ha precisato che il credito spetta per i canoni di gennaio, febbraio e marzo 2022 solo se gli stessi sono stati pagati entro il 29 agosto 2022.

 

Il credito d’imposta per le locazioni 2022

La norma che disciplina il “nuovo” credito d’imposta 2022 stabilisce che, per quanto non disposto espressamente dall’art. 5 del DL 4/2022, è possibile fare riferimento alle modalità e alle condizioni previste dal precedente art. 28 del DL 34/2020, la norma che aveva introdotto il credito per i canoni di locazione 2020.

Questo collegamento tra le due norme genera tuttavia qualche dubbio su quali soggetti possano accedere al credito.

Il “primo” credito d’imposta sui canoni di locazione ad uso non abitativo (DL. 34/2020) poteva essere chiesto dai soggetti che avevano registrato un calo del fatturato e realizzato ricavi/compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019.

Tra le deroghe poi introdotte, si ricorda che “indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente” potevano beneficiare comunque del credito le strutture alberghiere, termali e agrituristiche, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator.

La norma che ha riproposto il credito locazioni per il 2022 (DL. 4/2022), ha ribadito la condizione relativa al calo del fatturato ma senza affrontare il tema del limite dei ricavi.

 

Il credito d’imposta per le imprese turistiche

Con riguardo le imprese turistiche, è possibile affermare che grazie al DL 4/2022 e DL 34/2020, esse possono beneficiare del credito d’imposta sui canoni di locazione ad uso non abitativo per il primo trimestre 2022 senza la verifica del limite di 5 milioni di ricavi.

Allo stesso modo, il limite di 5 milioni di ricavi dovrebbe valere anche per i gestori di piscine per il credito 2022 se non fosse che nel modello di autodichiarazione approvato dal provv. n. 253466/2022, non si fa riferimento a questo limite, nemmeno per le piscine.

Considerando che questo è solo un esempio di una possibile interpretazione che può essere data coordinando il DL 4/2022 e l’art. 28 del DL 34/2020, sul tema del limite dei ricavi, è necessario un chiarimento da parte del legislatore.

 

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A cura di Alberto De Stefani

Lunedì 3 ottobre 2022

 

Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico…

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