Reato di indebita compensazione vale anche per i contributi?

Una corrente giurisprudenziale ritiene configurabile il reato di indebita compensazione anche nel caso di contributi previdenziali, e non solo di imposte: tale indirizzo è da ritenersi infondato, per precisi motivi.

In base all’articolo 10 quater del D. Lgs. n. 74/2000, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 38042/2019, aveva circoscritto tale previsione al solo ambito IVA e imposte dirette.

Ciò anche in considerazione del fatto che lo stesso Decreto Legislativo prevede, all’articolo 13 comma 1, una causa di non punibilità consistente nel pagamento del tributo, espressione che determinerebbe una incompatibilità con obblighi di natura diversa (ad esempio, contributivi).

 

Indebita compensazione: le correnti giurisprudenziali

reato indebita compensazioneRecentemente, tuttavia, una corrente giurisprudenziale (da ultimo, 33893/2022) si è espressa in termini diversi.

Essa ritiene infatti che il reato di indebita compensazione possa configurarsi anche in caso di compensazione “orizzontale”, concernente crediti e debiti di imposta di natura diversa, in quanto può avere a oggetto tutte le somme dovute che possono essere inserite nell’apposito modello F24, incluse quelle relative ai contributi previdenziali e assistenziali.

In altre parole, per configurare il reato, rileva qualunque tributo o contributo che possa essere opposto in compensazione secondo le norme generali.

I giudici di legittimità ricordano nelle motivazioni che la ratio della disposizione in esame si ravvisa nella necessità di punire tutti quei comportamenti che si concretizzano in realtà nell’omesso versamento del dovuto e nel conseguimento di un indebito risparmio di imposta mediante l’indebito ricorso al meccanismo della compensazione tributaria, ossia attraverso la materiale redazione di un documento ideologicamente falso, idoneo a prospettare una compensazione che non avrebbe potuto avere luogo, o per la non spettanza o per l’inesistenza del credito.

 

Dubbi sulla fondatezza del parere della Cassazione

Chi scrive ritiene che tale affermazione non possa essere ritenuta fondata, in quanto, per quanto sopra detto, si arriverebbe alla conseguenza che la causa di non punibilità non si potrebbe configurare in presenza di contributi, posto che per essi non esiste il c.d. “ravvedimento operoso”, istituto presente nell’ambito del D.Lgs. n. 472/97, relativo alle sanzioni tributarie.

Ciononostante, data la particolare rilevanza delle conseguenze, occorre tenere conto di tale filone giurisprudenziale, che si spera possa essere smentito da futura Cassazione che si attenga al dato letterale, ricordando che in tema penale non è ammessa l’interpretazione estensiva della norma, ma solo quella letterale.

 

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A cura di Danilo Sciuto

Lunedì 19 settembre 2022