Indebita compensazione quando il contribuente è vittima del consulente

di Gianfranco Antico

Pubblicato il 4 aprile 2022

Il caso dell’infedeltà del professionista/consulente, incaricato dal contribuente di procedere al pagamento delle imposte dovute.

Il fatto: condanna per omesso versamento IVA

indebita compensazione consulenteLa Corte d’Appello di Genova ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Genova, per il delitto ex art. 10-quater, comma 2, d.lgs. 274/2000 perché, quale amministratore delegato di una s.r.l., non ha versato le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti IVA inesistenti per l’importo complessivo di € 68.168,43.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, secondo il quale la Corte territoriale avrebbe erroneamente dedotto la sussistenza dell’elemento soggettivo dalla sola inesistenza e/o non spettanza dei crediti, senza indicare ulteriori elementi di prova, ed avrebbe omesso di valutare adeguatamente la denuncia-querela presentata dall’imputato per appropriazione indebita e le dichiarazioni della teste K.S.

La sentenza avrebbe dato atto dell’incarico affidato ai professionisti, dell’esistenza della denuncia per il reato di appropriazione indebita per il mancato versamento degli importi consegnati per il pagamento delle imposte e della falsità delle ricevute di pagamento attestanti l’assolvimento di tali oneri ma non avrebbe valutato tali elementi di prova per escludere l’elemento soggettivo del reato.

La sentenza impugnata sarebbe, altresì, in contrasto la giurisprudenza che ha escluso l’elemento soggettivo ove vi sia stata l’infedeltà dei professionisti a cui si erano affidati (si cita la sentenza della Corte di cassazione n. 2623/2018).

Inoltre, la Corte territoriale non avrebbe motivato sulla consapevolezza dell’imputato delle compensazioni indebite e del superamento della soglia di punibilità.

 

Le ragioni a fondamento della condanna del professionista per infedeltà e indebita compensazione

La condanna sarebbe fondata solo sull’inesistenza dei crediti portati in compensazione, mancando però la motivazione sulla rilevanza delle prove acquisite nel giudizio di appello e sulle allegazioni difensive.

Ed ancora si deduce il vizio della motivazione della sentenza gravata, sulla mancanza di correlazione tra l’infedeltà dei professionisti a cui si era affidato il ricorrente e l’indebita compensazione.

La Corte territoriale avrebbe ritenuto che l’interesse dei professionisti non sarebbe consistito nel rappresentare all’imputato l’esenzione dall’IVA delle prestazioni dei sub appaltatori.

Invece, la correlazione sussisterebbe poiché proprio