Sanzione per omesso versamento assorbita dall’infedele dichiarazione

di Gianfranco Antico

Pubblicato il 20 febbraio 2021

Se il mancato versamento dell'I.V.A. è diretta conseguenza della omessa indicazione nella dichiarazione dell'importo dell'imposta effettivamente dovuto, la sanzione prevista assorbe anche l'omesso versamento dell'imposta.

La sanzione per omesso versamento è assorbita dall'infedele dichiarazione.

E’ questo il principio recentemente espresso dalla Corte di Cassazione.

 

Avviso di accertamento per infedele dichiarazione: il fatto

sanzione omesso versamento infedele dichiarazioneL'Agenzia delle entrate notificava ad una s.a.s. avviso di accertamento, per l'anno 2005, con il quale procedeva al recupero di IRAP e I.V.A. ed all'applicazione della sanzione di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5, per infedele dichiarazione.

La contribuente, riconosciuta la fondatezza dei rilievi mossi dall'Amministrazione, provvedeva al pagamento delle sanzioni ed al versamento rateizzato dell'imposta.

Con distinto atto di contestazione l'Ufficio, rilevando la violazione generale di omesso versamento dell'I.V.A. per il medesimo anno d'imposta, irrogava l'ulteriore sanzione di cui all’art.13, del D.Lgs. n. 471 del 1997, ed avverso tale atto ricorreva la contribuente, eccependo che questo aveva l'effetto di duplicare la sanzione già irrogata con il primo avviso di accertamento.

La Commissione tributaria provinciale di Torino accoglieva il ricorso, con sentenza che veniva impugnata dall'Ufficio dinanzi alla Commissione tributaria regionale che la confermava.

In particolare, i giudici d'appello osservavano che:

si era in presenza di un unico comportamento omissivo in ordine al quale era applicabile una sola sanzione e che, secondo quanto stabilito dal del D.L. n. 78 del 2010, art. 29, la sanzione prevista dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, non si applicava nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini previsti, sulla base di accertamenti esecutivi”.

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta decisione.

 

Il pensiero della Corte

Preliminarmente osserva la Corte che risulta incontestato che l'Agenzia delle entrate ha applicato, con l'avviso di accertamento, la sanzione prevista dall’art.5, del D.Lgs. n. 471 del 1997, che viene irrogata nella ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, e, con l'atto di contestazione, l'ulteriore sanzione, pari al 30 per cento di ogni importo non versato, prevista dall’art.13, dello stesso D.Lgs., che colpisce chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o saldo dell'imposta risultanti dalla dichiarazione.

Il tenore letterale delle due norme sanzionatorie evidenzia chiaramente che con la prima viene