Il principio cardine delle società a responsabilità limitata è noto: dei debiti sociali risponde solo la società con il proprio patrimonio; tuttavia sono previste delle eccezioni, che negli anni la giurisprudenza ha via via precisato e rafforzato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione torna a porre sotto i riflettori la possibilità che anche i soci, pur non investiti di funzioni gestorie, possano essere chiamati a rispondere dei danni arrecati a società e creditori. In questo contributo analizziamo termini e condizioni.
Responsabilità dei soci di SRL per atti dannosi: quando il silenzio diventa complicità
Il principio generale: responsabilità limitata del socio
Nella SRL, l’articolo 2462 comma 1 del codice civile dispone che “per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio”.
Tale principio generale soffre di una eccezione nell’art. 2476 comma 8 dello stesso Codice Civile, laddove viene previsto che sono (solidalmente) responsabili (con gli amministratori) i soci di srl che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società,