Compensazione di crediti fiscali non spettanti: è applicabile il termine di accertamento lungo?

di Isabella Buscema

Pubblicato il 3 febbraio 2022

Salvi i più ampi termini previsti dalla legge in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia per il reato di indebita compensazione, l'atto emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.
Sussiste, a tal riguardo, l’equiparazione, ai fini della verifica della tempestività dell'azione di recupero, dell’ipotesi della inesistenza del credito d'imposta indebitamente portato in compensazione, che prevede il raddoppio dei termini di accertamento, all'ipotesi della mera non spettanza del credito?
La risposta a tale quesito è stata fornita da un innovativo recente intervento della Cassazione, in antitesi a un precedente orientamento dello stesso giudice di legittimità.

Credito inesistente e credito non spettante: il principio

compensazione crediti non spettantiSi intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Il "nuovo" art. 13, comma 5, terzo periodo, del d.lgs. n. 471/1997, come introdotto dall'art. 15 del d.lgs. n. 158/2015, si spinge a dettare la definizione normativa di credito "inesistente", tale essendo il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del d.P.R. n. 600/1973 e all'art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972.

Il credito fiscale illegittimamente utilizzato dal contribuente può dirsi "inesistente" quando ne manca il presupposto costitutivo (ossia, quando la situazione giuridica creditoria non emerge dai dati contabili-patrimoniali-finanziari del contribuente) e quando tale mancanza sia evincibile dai controlli automatizzati o formali sugli elementi dichiarati dal contribuente stesso o in possesso dell'anagrafe tributaria, banca dati pubblica disciplinata dal d.P.R. n. 605 del 1973, su cui detti controlli anche si fondano.

Non è affatto casuale, del resto, che il raddoppio dei termini di decadenza in discorso sia collegato alla non immediata riscontrabilità da parte del fisco, mediante i suddetti controlli, del carattere indeb