Il caso che andiamo ad esaminare riguarda un contribuente che abbia esercitato senza averne titolo, quindi abusivamente, l’attività di odontoiatra.
Se l’attività svolta configura un illecito civile, penale o amministrativo, possiamo definire illeciti i proventi da questa derivanti? Vanno assoggettati a tassazione?
In materia di indagini finanziarie, il contribuente che abbia esercitato attività di odontoiatra (professionalmente regolamentata dalla legge 24 luglio 1985, n. 409) abusivamente e senza possedere i titoli di cui all’art.1 della citata legge, ha svolto attività illecita ai fini dell’art. 14 della Legge 24 dicembre 1993 n. 357, percependo redditi rientranti nelle categorie reddituali di cui all’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, cui si applica la presunzione di cui all’art. 32 del DPR n. 600/73, sia quanto ai versamenti sia quanto ai prelievi ingiustificati dai conti correnti bancari destinati all’esercizio di detta attività d’impresa, ai fini della determinazione della base imponibile.
E’ questo il principio indicato dalla Corte di Cassazione.
Il caso di Cassazione: esercizio abusivo dell’attività di odontoiatra
La Commissione Tributaria Regionale della Campania ribaltava l’esito del primo grado, accogliendo l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Benevento.
Il fatto investiva il ricorso proposto da un contribuente, avente ad oggetto quattro avvisi di accertamento per II.DD. e IVA, oltre oneri accessori, relativi agli anni di imposta 1998, 1999, 2000 e 2001.
Il giudizio d’appello era originato dall’atto di riassunzione del contribuente conseguente al rinvio prosecutorio disposto dalla cassazione di una prima sentenza della