ASD: il plafond di 400.000 euro è legato al principio di cassa, e non al fatturato

Una recente sentenza della Cassazione smentisce la tesi dell’Agenzia Entrate, affermando la validità del principio di cassa per il plafond delle ASD di 400mila euro: vale quanto fatturato o quanto incassato?

ASD: il pensiero del Fisco sul computo del plafond

plafond asdIl regime agevolato previsto dalla Legge n. 398/91 per le ASD è ammesso a condizione che il soggetto interessato non superi un limite nei proventi derivanti dalla attività commerciale. Tale limite, inizialmente previsto in euro 250.000, è stato elevato a 400.000 dal 2017.

Il problema che si è spesso posto è se ai fini del computo di tale plafond, ci si debba rifare a quanto fatturato, o a quanto incassato.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate, al riguardo, è quella di riferimento al fatturato.

Così ha avuto modo di esprimersi nella circolare n. 18/2018. 

Per meglio dire, l’Agenzia delle Entrate, in un primo momento afferma che deve aversi riguardo al momento in cui è percepito il corrispettivo, ma successivamente specifica che, qualora, anteriormente alla percezione del corrispettivo sia emessa fattura, andranno in tale ipotesi computati anche gli introiti fatturati ancorché non riscossi.

Ancora una volta, il dibattito è frutto di una norma poco chiara, anche se ad una attenta analisi la soluzione è rinvenibile, come vediamo di seguito.

 

Vale quanto fatturato o quanto incassato?

L’articolo 1 comma 1 della L. 398/91, fa infatti riferimento ai proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, ciò che potrebbe (superficialmente) fare intendere un riferimento al fatturato.

In verità, l’articolo 2 comma 5 della stessa legge precisa che il reddito imponibile è determinato applicando il coefficiente di redditività del 3% all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.

Sulla base di questo, il diverso parere della Cassazione, che nella recente ordinanza n. 22440/2022 ha affermato che trova applicazione il criterio di cassa, con conseguente esclusione dei corrispettivi fatturati ma non ancora incassati.

Tale criterio per la Corte viene giustificato dalle particolari finalità, sottese alla possibile opzione per il regime, di tutela delle aggregazioni sociali senza scopo di lucro che perseguono finalità socialmente rilevanti.

La Cassazione rileva d’altronde che il ricorso al criterio di cassa appare in linea con la volontà legislativa di…

…“mettere tali associazioni in grado di operare eliminando quelle difficoltà e quelle incertezze che derivano dalla esistenza di obblighi tributari, soprattutto formali e contabili, che costituiscono una remora consistente allo sviluppo dell’associazionismo sportivo e sono spesso una fonte di contenzioso tributario”,

in particolare ancorando l’adozione del regime agevolato al conseguimento dei proventi con l’intento di…

…“far corrispondere correttamente l’ammontare dei tributi dovuti e rimuovere quegli adempimenti che […] appaiono eccessivamente onerosi rispetto alla potenzialità e alla capacità delle strutture organizzative delle associazioni in questione”.

 

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A cura di Danilo Sciuto

Lunedì 1 agosto 2022