ASD: la prova dell’insussistenza dell’attività commerciale compete all’AdE

Ai fini dell’accertamento della natura non commerciale dell’Associazione sportiva dilettantistica rileva la circostanza che questa appartenga alla Federazione Italiana di appartenenza ed al C.O.N.I, nonché che i suoi atleti partecipino a gare ufficiali.

asd prova attività commercialeAi fini dell’accertamento della natura non commerciale dell’Associazione sportiva dilettantistica, rileva la circostanza che questa appartenga alla Federazione Italiana di appartenenza ed al C.O.N.I, nonché che i suoi atleti partecipino a gare ufficiali.

Per il resto spetta all’Agenzia delle entrate riuscire a provare il contrario.

La Corte di Cassazione, nel confermare la decisione del giudice d’appello (Commissione tributaria regionale), con l’ordinanza n. 8182 del 24 aprile 2020, ha censurato (respinto) le motivazioni difensive addotte dall’Agenzia delle entrate che erano orientate a fare dichiarare l’ente non profit come un ente commerciale.

Come affermato dalla massima Corte, l’Amministrazione finanziaria può limitarsi a contestare l’applicazione di particolari norme agevolative (art. 148, comma 3 del TUIR) ma non anche il mancato riconoscimento della qualità di ente non commerciale dell’Associazione.

 

I fatti che hanno portato all’Ordinanza in merito all’attività commerciale

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 22 marzo 2012, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della Associazione Sportiva Dilettantistica Nuoto per l’annullamento degli avvisi di accertamento emessi con riferimento ai periodi di imposta dal 2003 al 2007.

Dall’esame della sentenza impugnata si evince che con tali atti impositivi l’Ufficio aveva contestato che l’Associazione aveva operato quale ente commerciale e aveva recuperato le imposte non versate.

Il giudice di appello ha disatteso il gravame erariale evidenziando che l’Associazione aveva offerto prova sufficiente del fatto che l’attività dalla stessa esercitata non aveva natura commerciale.

L’Agenzia delle entrate ha, invece, contestato tale decisione della CTR e si è quindi rivolta alla Cassazione.

 

La Decisione della Suprema Corte

La tesi difensiva esposta dall’Agenzia delle entrate è stata ritenuta inammissibile.

Il pensiero in merito della Corte suprema è il seguente:

L’art. 73, D.P.R. n. 917 del 1986 (già, art. 87), nell’annoverare tra i soggetti passivi IRES (anche) gli enti non societari, opera una distinzione tra enti commerciali e enti non commerciali, in relazione al fatto che abbiano o meno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

Qualora si sia in presenza di un ente non commerciale trova applicazione il regime di favore previsto dall’art. 143 (già 108), in base al quale non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’art. 2195 del Codice Civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.

L’art. 148 (già 111), poi, prevede una «decommercializzazione» specifica per alcune categorie di associazioni (tra cui le associazioni sportive dilettantistiche), estendendo il regime agevolativo alle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, qualora tali associazioni si conformino ad una serie di clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti, tra cui quelle aventi ad oggetto il divieto di distribuzione di utili durante la vita dell’associazione (salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge), la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie e la partecipazione effettiva degli associati alla vita dell’ente (commi 3 e 4-quinquies) (Cass. 26 settembre 2018, n. 22939; Cass. 9 maggio 2018, n. 11050).

Deve, pertanto, distinguersi la questione relativa alla individuazione della qualità dell’ente da quella relativa alla qualificazione delle attività poste in essere dall’ente, ai fini fiscali, quale attività commerciale o non commerciale.

 

Le motivazioni

La questione prospettata dall’Amministrazione può assumere rilevanza ai fini dell’esclusione dell’applicazione della richiamata norma agevolativa di cui all’art. 148, terzo comma, D.P.R. n. 917 del 1986, ostando alla qualifica delle attività svolte dall’ente quali attività non commerciali, ma non anche del contestato mancato riconoscimento della qualità di ente non commerciale dell’Associazione, la quale richiede che l’attività dell’ente abbia avuto per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

Tale questione, pertanto, si presenta, ai fini che qui interessano, irrilevante, in quanto priva di decisività ai fini dell’accertamento della sussistenza o meno della qualità di ente commerciale dell’ente.

L’Agenzia delle entrate ha lamentato l’insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo nella parte in cui la sentenza della CTR ha attribuito rilevanza, ai fini dell’accertamento della natura non commerciale dell’Associazione, alla circostanza che quest’ultima fosse appartenente alla Federazione Italiana Nuoto e al C.O.N.I., nonché che i suoi atleti partecipassero a gare ufficiali.

Ebbene secondo la Cassazione si è trattato di contestazioni infondate, anzi, si sono rilevate corrette le argomentazioni della Commissione regionale, che hanno reso palese l’iter seguito dal giudice e consentono di apprezzarne la sufficienza sotto il profilo logico giuridico.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso dell’Agenzia delle entrate non è stato accolto neppure in cassazione.

 

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A cura di Vincenzo D’Andò

Mercoledì 6 maggio 2020

 

Queste informazioni sono tratte dal diario Quotidiano di CommercialistaTelematico

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