ASD e principio di democraticità: i risvolti fiscali

per le associazioni sportive dilettantistiche è fondamentale rispettare il principio di democraticità fra gli associati, pena la perdita delle agevolazioni fiscali previste per tale tipo di associazioni; si esamina anche il caso di alcuni statuti delle società sportive, che prevedono che gli associati minori di età, che non hanno diritto di voto, perdono la qualifica di associati al raggiungimento della maggiore età: il Fisco potrebbe sostenere che la predetta clausola sia stata prevista nello statuto con l’unico intento di concentrare il diritto di voto in capo a pochi associati e quindi in modo da esercitare il pieno controllo dell’associazione…

L’art. 90 della Legge n. 289/2002 individua i presupposti delle società ed associazioni sportive dilettantistiche. In precedenza, cioè anteriormente all’approvazione della predetta legge, lo status di “Società sportiva” era attribuibile esclusivamente facendo riferimento alle normativa interna delle singole federazioni di appartenenza (per la FIGC le N.O.I.F.). In mancanza delle condizioni individuate dal citato art. 90 non è possibile attribuire la qualificazione di “Società sportiva”.

Secondo quanto indicato dal comma 18 lett. e), gli statuti delle associazioni e società sportive devono prevedere espressamente le “norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile”.

L’Agenzia delle entrate non ha mai fornito una chiara definizione del principio di democraticità sopra indicato e neanche la dottrina, tranne rare eccezioni, si è espressa sul punto. In termini astratti può essere certamente condivisa la definizione che considera tale principio quale “una formula organizzativa” che esclude la possibilità per i singoli associati, o per un’esigua minoranza, di assumere il controllo dell’attività avendo riguardo alla scopo non lucrativo dell’ente.

E’ possibile che la singola clausola vìoli questo principio, ma è parimenti possibile che una singola indicazione dello statuto, pur non essendo in sé antidemocratica, diviene tale avendo riguardo al complesso delle altre previsioni statutarie. La verifica dovrà essere effettuata caso per caso e la soluzione definitiva dovrà essere individuata avendo riguardo ai contenuti nell’intero statuto.

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Ad esempio alcuni statuti delle società sportive prevedono che gli associati minori di età, che non hanno diritto di voto, perdono la qualifica di associati al raggiungimento della maggiore età. La mancanza del diritto di voto per i minori non rappresenta certamente un problema e lo stesso articolo 148 del D.P.R. n. 917/1986 ammette tale possibilità senza alcuna conseguenza fiscale. Il problema potrebbe invece essere rappresentato dalla perdita dello status di socio al raggiungimento dei 18 anni qualora il numero di associati maggiorenni presenti all’interno dell’associazione (quindi con diritto di voto) sia molto esiguo rispetto al numero complessivo degli associati (comprendendo i soci minorenni). In questo caso il Fisco potrebbe sostenere che la predetta clausola sia stata prevista nello statuto con l’unico intento di concentrare il diritto di voto in capo a pochi associati e quindi in modo da esercitare il pieno controllo dell’associazione.

L’obiezione del Fisco è in linea di principio corretta, ma la valutazione deve essere effettuata avendo riguardo al caso concreto. Ad esempio potrebbe essere previsto nello stesso statuto che, una volta perduta la qualifica di associato – circostanza dovuta al raggiungimento della maggiore età – l’ex associato possa nuovamente presentare domanda di ammissione al club con la conseguente ammissione dopo la verifica dei requisiti di onorabilità ad opera del Consiglio direttivo. In questo caso nessuna specifica clausola impedirebbe all’ex associato di entrare nuovamente a far parte degli associati della società sportiva con l’intento di dare vita ad un “gruppo di comando” in grado di controllare l’associazione medesima.

Se è stata espressamente prevista la possibilità di entrare nuovamente nella società sportiva l’Agenzia delle entrate dovrà fornire la dimostrazione che il Consiglio direttivo ha “bocciato sistematicamente” nel corso del tempo tutte le domande impedendo, di fatto, l’efficacia della predetta clausola. Nell’ipotesi in cui non sia stata presentata alcuna domanda di ammissione l’Agenzia delle entrate non potrà presumere che questo comportamento sia stato indotto o condizionato dal Consiglio direttivo. In mancanza di una prova specifica in tal senso la presenza di un numero esiguo di associati maggiorenni, quindi con diritto di voto, non è in grado di esprimere in sé la violazione del principio di democraticità.

Al contrario potrebbe anche sostenersi che la perdita della qualifica di associato al raggiungimento dei 18 anni esprime con maggior forza la concreta attuazione del principio di democraticità. Il minore assume la qualifica di associato del club sportivo a seguito della manifestazione di volontà di uno dei due genitori. E’ quindi corretto che, una volta ottenuta la piena capacità di agire, si lasci esprimere all’ex minore la volontà di entrare nuovamente a far parte dell’associazione sportiva.

9 gennaio 2016

Nicola Forte