Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali per le Associazioni Sportive Dilettantistiche va ripudiato il solo criterio formalistico occorrendo la dimostrazione del presupposto sostanziale, costituito dalla effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.
Il caso di Cassazione: disconoscimento della qualità di Associazione Sportiva Dilettantistica in sede di accertamento
Nel caso di Cassazione che andiamo ad esaminare, una ASD di fitness impugnava gli avvisi di accertamento ai fini IRPEG, IVA e IRAP, relativi gli anni di imposta 2000-2001-2002-2003, emessi dall’Agenzia delle Entrate con i quali disconosceva la qualità di associazione sportiva dilettantistica.
La C.T.P., riuniti i distinti ricorsi dell’associazione, accoglieva le impugnazioni e annullava gli avvisi.
Adita dall’Agenzia delle Entrate, la C.T.R. accoglieva l’appello e, riformando integralmente la decisione di primo grado, confermava la legittimità degli atti impositivi.
Avverso tale decisione la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
I due motivi del ricorso
Primo motivo: mancata iscrizione al registro istituito presso il CONI
Col primo motivo la ASD deduce (ex art. 360 codice procedura civile, comma 1, n. 3) la violazione o falsa applicazione della L. n. 398 del 1991, art. 1 e della L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 20, per avere la C.T.R. esclusa l’applicabilità del regime fiscale agevolato in ragione della mancata iscrizione dell’associazione sportiva dilettantistica nell’apposito registro istituito presso il CONI, condizione necessaria (anche se non sufficiente) per fruire delle agevolazioni fiscali previste, non supplita dalla affiliazione ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal Comitato.
Sostiene la ricorrente che il regime fiscale agevolato non era subordinato all’iscrizione al predetto registro, ma soltanto all’affiliazione, e che sia la disposizione che assegna al Comitato il compito di certificare l’effettiva attività sportiva svolta (D.L. n. 136 del 2004, art. 7), sia l