Estensione della fattura elettronica ai forfettari: il passaggio graduale e le sue complicazioni

La gradualità dell’obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari (e i minimi residui) può creare problemi sanzionatori alle imprese loro clienti.
In particolare sarà difficile sapere se dal mese di Luglio in poi le fatture emesse ancora in formato cartaceo siano regolari

fattura elettronica forfettariCome ormai è noto, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 30/4/2022, è entrato in vigore il DL n. 36/2022, che contiene – all’art. 18 – la tanto attesa norma che estende l’obbligo di fattura elettronica anche ai soggetti cosiddetti forfettari (e “minimi”, a cui nel prosieguo del contributo si farà implicito riferimento menzionando i soli forfettari).

 

Estensione della fattura elettronica ai forfettari (e minimi): tempistiche

Dal punto di vista squisitamente tecnico, l’estensione viene disposta semplicemente eliminando la parte dell’articolo 1, comma 3, del D. Lgs. n. 127/2015 che ne prevedeva l’esclusione (dall’obbligo di fattura elettronica).

Tuttavia, il legislatore ha inspiegabilmente previsto una applicazione graduale.

Infatti, nel comma 3 dell’articolo 18 del DL succitato, è previsto che la suddetta disposizione si applica:

  • a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e

  • a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.

 

Ancora, la norma prosegue escludendo dalle sanzioni previste per l’omessa fatturazione delle operazioni non imponibili (che ricordiamo vanno dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati, con riduzione quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito da euro 250 a euro 2.000) le operazioni:

  • del terzo trimestre 2022,

  • a condizione che la fattura (elettronica) sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

 

Esempio di regolarizzazione

In altre parole, il forfettario – obbligato dall’1/7/2022 alla emissione della fattura elettronica – che effettua nel terzo trimestre 2022 una cessione di beni o prestazione di servizi e non emette fattura elettronica (o la emette in forma cartacea) potrà evitare le sanzioni regolarizzando il tutto entro la fine del mese successivo a quello in cui il pagamento è stato effettuato (per la prestazione di servizi) o risulta avvenuta la consegna o spedizione (per la cessione di beni).

 

Il problema dei forfettari con ricavi o compensi inferiori a 25mila euro

Ma torniamo alla fattispecie su cui in questo contributo si vuol porre l’attenzione, ossia l’esclusione, per il secondo semestre dell’anno in corso, dei forfettari che nel 2021 hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, inferiori a euro 25.000: per il secondo semestre 2022, dunque, esisteranno ancora fatture cartacee emesse da parte di questi soggetti, in quanto persiste per loro l’esclusione dall’obbligo di fattura elettronica.

E’ noto però che l’emissione di una fattura cartacea, qualora vi sia invece l’obbligo di emissione della fattura elettronica, è una mancanza assimilata in tutto e per tutto all’omessa fatturazione, con le conseguenze sanzionatorie che ne derivano, non solo in capo al forfettario, ma anche al suo committente.

Si pone dunque il problema: se un soggetto IVA (chiunque esso sia, dalla ditta individuale alla società di capitali), riceverà (dall’1/7/2022) una fattura cartacea per una operazione effettuata da un forfettario, come potrà fare per tutelarsi da eventuali “disattenzioni” da parte del suo fornitore, che, pur essendo obbligato alla fattura elettronica, la emette in formato cartaceo?

Da un punto di vista sanzionatorio, non potrà purtroppo tutelarsi in nessun modo, poiché non sono previste esimenti al riguardo (se non quelle precedentemente indicate della regolarizzazione gratuita entro il mese successivo alla effettuazione dell’operazione, ma che operano in riferimento all’emittente).

Ma da un punto di vista del rapporto civilistico con il proprio fornitore, sarà possibile un’azione disincentivante come quella che proponiamo di seguito, che è una classica autocertificazione nella quale il fornitore forfettario attesta la spettanza del requisito per la esclusione.

E’ bene, onde evitare futuri problemi (con il proprio fornitore, si ripete, non col Fisco), che gli studi professionali suggeriscano ai propri clienti di utilizzare tale autocertificazione, da consegnare al fornitore forfettario che consegni una fattura cartacea, al fine di averla restituita compilata e firmata.

Probabilmente tale autocertificazione potrà aiutare la memoria di taluni forfettari!

 

NDR. Leggi qui le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettronica: prima parte e seconda parte della guida

 

IPOTESI DI AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Ai sensi dell’articolo 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

Il sottoscritto __________________________________________________

nato il _____________________________________________________

a ________________________________________________________

codice fiscale _______________________________________________

partita iva n. _______________________________________________

residente in ________________________________________________

consapevole delle implicazioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e delle conseguenze di cui all’articolo 21 della legge n. 241/1990 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. n. 300/1992 e degli articoli 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

  • di essere un contribuente c.d. “forfettario” o “minimo”;

  • che nell’anno 2021 ha conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, inferiori a 25.000 euro;

  • che pertanto è esonerato dall’invio della fattura in formato elettronico ai sensi del comma 3 dell’articolo 18 del DL. n. 36/2022.

Si allega copia documento di identità

____________, lì ________________

In fede

 

NdR: Potrebbe interessarti anche…Obbligo di fattura elettronica per i forfettari: cosa cambia dall’1 Luglio 2022 

 

A cura di Danilo Sciuto

Mercoledì 4 Maggio 2022

 

Fattura Elettronica obbligatoria per i Forfettari

Webinar gratuito del 1/07/2022

webinar fatturazione elettronica per forfettari

Durante l’incontro approfondiremo l’obbligo di fatturazione elettronica esteso ai contribuenti finora in regime forfettario:

Estensione dell’obbligo di fattura elettronica: norme comunitarie e deroghe interne

Soggetti obbligati alla fatturazione elettronica

Decorrenza delle novità

Ciclo attivo: contenuto della fattura, termini di emissione

Ciclo passivo: obblighi di conservazione e di trasmissione delle fatture

✔ Legami con l’esterometro

Casistica ed esempi

La partecipazione è gratuita ma i posti sono limitati,

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