La società tra professionisti si pone sul mercato in maniera competitiva, non solo per la condivisione di spese e costi, ma anche per la possibilità di realizzare un’integrazione di competenze e conoscenze specialistiche differenti.
Tenuto conto dell’ampia diffusione di tali società, come modello per l’esercizio della professione in alternativa allo studio individuale o associato, cercheremo in quest’articolo di fornire alcune considerazioni in merito al trattamento fiscale delle stesse.
L’art. 10, comma 3, della legge n. 183 del 2011 consente “la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V, VI del libro V del codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiori a tre”.
Da detta disposizione e dal decreto ministeriale n. 34/2013, che ne disciplina il regolamento, si evince che le società tra professionisti o più semplicemente le STP possono essere costituite ricorrendo, sia ai tipi societari delle società di persone che a quelli delle società di capitali, ovvero anche al tipo della società cooperativa, stabilendo, con riferimento a quest’ultima, che i soci devono essere almeno tre.
La società tra professionisti consente di aggregare nella compagine societaria, oltre ai soci professionisti, anche soci non professionisti, che possono essere soci di capitale, investitori, oppure soci che svolgono attività complementari rispetto all’attività professionale svolta dalla società.
I modelli di società tra professionisti
La STP è, dunque, una società costituita secondo uno dei modelli previsti dal nostro ordinamento ma ha come oggetto una o più attività professionali. In buona sostanza, i lavoratori autonomi che esercitano una professione possono scegliere una struttura societaria come una società di persone oppure una società di capitali (s.r.l. o s.p.a.).
Il regime fiscale delle società tra professionisti
Per quanto riguarda il regime fiscale, la norma istitutiva delle società tra professionisti ed il relativo regolamento attuativo non individuano la natura del reddito prodotto dalla società, né il conseguente trattamento delle somme percepite dai soci.
La mancanza di una qualificazione fiscale a livello normativo, impone di individuare la modalità di imposizione applicabile, privilegiando il presupposto soggettivo (vale a dire la natura del soggetto che produce il reddito) ovvero quello oggettivo (che prende in considerazione la natura dell’attività esercitata).
Pertanto, dand