L’istituto della rimessione in termini è applicabile anche al processo tributario e la relativa istanza deve essere presentata con tempestività.
La rimessione in termini presuppone un fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, e quindi non imputabile, il cui onere probatorio ricade sulla stessa parte.
Rimessione in termini: istituto di natura processuale
La rimessione in termini è la facoltà concessa dal giudice alla parte incorsa in decadenze per il decorso di termini perentori ex lege, di ripresentare istanze o attività che gli sarebbero precluse, sempre che riesca a dimostrare di essere incorsa nelle decadenze di cui sopra per cause di forza maggiore o per inadeguatezza del termine stesso.
L’istituto in esame, in virtù delle disposizioni contenute nell’art. 1 del D.Lgs n. 546/1992, è applicabile anche la processo tributario ed è necessario che l’istanza di rimessione in termine sia presentata con tempestività.
Com’è noto il processo tributario è ispirato ai principi processuale-civilistici ed è un processo di natura dispositiva, caratterizzato dall’impulso di parte.
E’ un processo di impugnazione, essendo sempre instaurato mediante l’impugnazione, entro termini previsti a pena di decadenza, di un atto emanato dall’amministrazione finanziaria (avviso di accertamento, cartella di pagamento, diniego di rimborso).
In particolare, l’art. 153 Codice procedura civile, stabilisce al secondo comma che la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice.
Pertanto la norma fa espresso divieto al giudice di ridurre o prorogare i termini perentori.
Inoltre, la dottrina prevalente ritiene che il divieto operi per il giudice anche in caso di forza maggiore o caso fortuito non imputabili comunque alle parti.
La ratio della rimessione in termini
La ratio della rimessione in termini si fonda sull’esigenza di fornire ai destinatari degli atti amministrativi la massima garanzia al loro diritto di difesa verso la pubblica amministrazione, nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 113 Costituzione.
Quanto precede in considerazione del sistema di tutela nei confronti degli atti della P.A., caratterizzato da diverse giurisdizioni, da norme diverse e da brevi termini di decadenza.
Il riconoscimento dell’errore scusabile e la conseguente rimessione in termini presuppone una situazione normativa obiettivamente non conoscibile o confusa oppure uno stato di incertezza per la oggettiva difficoltà di interpretazione di una norma, per la particolare complessità della fattispecie concreta, per contrasti giurisprudenziale esistenti o per il comportamento non lineare dell’amministrazione, idoneo a ingenerare convincimenti non esatti o comunque di errore non imputabile al ricorrente
Il caso di Cassazione: ricorso contro avviso di accertamento del Fisco causa sciopero dei servizi postali
La società contribuente proponeva tardivamente ricorso avverso l’atto di accertamento dell’Agenzia delle entrate a causa dello sciopero dei servizi postali.
Tale ricorso era accolto parzialmente dai giudici di primo grado e veniva rimessa in termini.
Il ricorso era stato notificato un giorno dopo la scadenza di cui all’art. 21 D. Lgs n. 546/1992.
La tardività del ricorso era rilevata dalla Commissione di primo grado e confermata dalla CTR, giustificando il ritardo nella notificazione del ricorso introduttivo in ragione dello sciopero generale del servizio postale, per una causa ritenuta verosimile ed eccezionale, tale da giustificare la rimessione in termine, nel merito reputava inerenti i costi per prestazioni di elaborazione dati e le molteplici fatture pagate con applicazione dell’Iva ridotta.
La Suprema Corte ha ritenuto tardiva l’istanza di rimessione in termini, in quanto non era stata formulata con il ricorso introduttivo
I giudici, premessa l’applicabilità dell’istituto della rimessione in termini al processo tributario, hanno evidenziato che l’istanza deve essere presentata con tempestività, nel rispetto del principio secondo cui l’appellante che si sia limitato a resistere all’eccezione di tardività, ma non abbia formalmente e tempestivamente richiesto con l’atto di appello, di essere rimesso in termini, non può dolersi della dichiarazione di inammissibilità.
Rilevanza dell’assenza dei requisiti di causalità e assolutezza dell’impedimento
Gli stessi giudici hanno poi chiarito che nel caso specifico non erano presenti sia il requisito della causalità che quello dell’assolutezza dell’impedimento.
La tardività della notifica del ricorso è stata motivata dalla parte resistente come esclusiva conseguenza di uno sciopero del servizio postale verificatosi nell’ultimo giorno utile per la notifica del ricorso (lo sciopero sarebbe stato annunciato a mezzo stampa).
Del resto, non essendo stata fornita prova dell’effettivo svolgimento dello sciopero e dell’eventuale certificazione dell’ufficio postale che non aveva accettato gli atti per la spedizione, risulta assente l’assolutezza dell’impedimento in quanto la notifica del ricorso introduttivo poteva essere effettuata attraverso consegna diretta all’ufficio finanziario.
E’ valida la notifica del ricorso eseguita dal contribuente al concessionario, senza ricorrere all’ufficiale giudiziario o al servizio postale, ma mediante consegna diretta a quest’ultimo che e ne rilascia ricevuta (cfr. Cassazione n. 2905/2017)
Per quanto sopra i giudici hanno annullata la sentenza di appello, in quanto il ricorso introduttivo del giudizio era da ritenere tardivo.
Il parere della Giurisprudenza
La prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo effettuata a mezzo posta, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data tramite la produzione dell’avviso di ricevimento, entro l’udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all’impugnante di provvedere a tale deposito, salvo che lo stesso ottenga la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale, a norma dell’art. 6, comma 1, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Cass. n. 3833/2022).
Premessa la riconosciuta applicabilità dell’istituto della rimessione in termini al rito tributario, occorre precisare che la causa non imputabile alla parte, che consenta di accogliere l’istanza di remissione in termini, consiste in un fatto, esterno alla sfera di controllo della parte o del suo difensore, che deve essere allegato e spiegato nella sua efficienza causale, e non può risolversi in una mancanza di diligenza, né consistere in un difetto di organizzazione della propria attività da parte del difensore, non potendo la remissione in termini essere motivata ma da uno stato di salute non ottimale a fronte del quale il professionista avrebbe dovuto e potuto organizzarsi per lo svolgimento delle attività definite ordinarie.
Deve sussistere la prova per equipararsi ad un evento improvviso ed imprevedibile la malattia del difensore, tale cioè da incidere sull’attività professionale del professionista in modo talmente stringente da rendere impossibile il compimento degli atti ad essa relativi, neppure provocando l’intervento di altro difensore per provvedere in sua sostituzione all’impugnazione della decisione di primo grado (Cassazione n.1022/2022; cfr. Cass. S.U. n. 32725/2018).
L’ istituto della rimessione in termini, atteso il contenuto degli artt. 184-bis e 154, secondo comma, del codice di procedura civile, presuppone la tempestività dell’iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, tempestività da intendere come immediatezza della eazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un’attività processuale ormai preclusa.
L’immediatezza della reazione non implica, tuttavia, che l’istanza di rimessione debba intervenire, comunque, entro il termine del quale si alleghi essere stata impossibile l’osservanza per causa non imputabile alla parte, dovendo, viceversa, interpretarsi solo come necessità che la parte si attivi in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della ragionevole durata del processo (Cassazione n. 25289/2020).
L’istituto della rimessione in termini è senz’altro applicabile anche al rito tributario, alla luce dei principi’ costituzionali che vi presiedono, non meno di quanto attengano al rito civile, nell’ottica della tutela delle garanzie difensive e dell’attuazione del giusto processo, operando sia con riferimento alle decadenze relative ai poteri processuali interni al giudizio, sia a quelle correlate alle facoltà esterne e strumentali al processo, quali l’impugnazione dei provvedimenti sostanziali, che sono oggetto delle tutele processuali concesse (Cassazione n. 23286/2017)
Sebbene l’istituto della rimessione in termini sia applicabile al processo tributario, operando sia in relazione alla decadenza dei poteri processuali interni al giudizio che alle facoltà esterne al processo, la rimessione, sia nella versione i cui all’art 184-bis Codice procedura civile, quanto quella di cui all’art. 153 Codice procedura civile, presuppone l’allegazione dell’errore scusabile 8ad es. denuncia di omessa indicazione del termine per impugnare).
Costituisce errore scusabile la notificazione del ricorso in appello all’amministrazione statale nel domicilio reale, quando la stessa sia effettuata in ottemperanza ad un ordine del giudice ai fini dell’integrazione del contraddittorio e tale ordine faccia riferimento all’amministrazione e non all’Avvocatura dello Stato (Consiglio di Stato n. 341/2013).
Fonte: Cassazione, Ordinanza n. 268/2022.
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A cura di Enzo Di Giacomo
Martedì 8 marzo 2022
Fac-simile di Istanza di rimessione in termini nel processo tributario o civile
di Nicoletti Valeria
Proponiamo un fac-simile di un istanza di rimessione in termini pronto per essere utilizzato in sede processuale.
Il fac-simile prevede l’esemplificazione di alcuni casi già ammessi di rimessione in termini.
Il documento è in formato Word, pronto per essere compilato e adoperato.