la rimessione in termini richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà; analisi di alcune pronunce giurisprudenziali sull'argomento
La rimessione in termini, tanto nella versione prevista dall'art. 184-bis c.p.c. che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153, secondo coma, c.p.c., come novellato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà.
Di contro, nella specie l'inerzia è dipesa dalla convinzione soggettiva della parte circa l'applicabilità alla sospensione del termine ex art. 6 c. 3