Il beneficio della rimessione in termini, rappresenta l’unico strumento idoneo a superare l’ostacolo del decorso del termine perentorio, anche nel rito tributario.
Esso mira ad evitare che le intervenute decadenze danneggino chi senza colpa vi sia incappato.
Andiamo ad esaminarne presupposti e procedimento.
Rimessione in termini: norma e ratio
In tema di rimessione in termini l’art. 153 codice procedura civile dispone:
“i termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull’accordo delle parti.
La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’articolo 294, secondo e terzo comma”.
Il beneficio della rimessione in termini, rappresenta, ancora oggi, l’unico strumento idoneo a superare l’ostacolo del decorso del termine perentorio.
Il rimedio costituisce diretta conseguenza del sistema processuale delle preclusioni e scaturisce dalla necessità di mitigarne il rigore, ogni qualvolta queste si siano verificate senza colpa della parte.
La norma mira ad evitare che le intervenute decadenze danneggino chi senza colpa vi sia incappato.
La Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato la restituzione in termini, con l’abrogazione dell’art. 184 bis codice procedura civile, e con il trasferimento della norma che la regolava nel 2° comma dell’art. 153 codice procedura civile.
La collocazione, tra le disposizioni generali del I libro del codice di procedura civile attribuisce all’istituto della rimessione in termini una