Decreto Sostegni-ter: i crediti d’imposta erogabili

Facciamo il punto sui diversi bonus introdotti dal decreto Sostegni ter a favore dei settori ancora colpiti dall’emergenza Coronavirus: rimanenze finali di magazzino, agevolazioni locazioni, erogazioni allo sport.
Inoltre uno sguardo agli ultimi interventi dei Decreti Milleproroghe 2022 ed Energia con particolare focus sugli aiuti per le imprese energivore e l’autotrasporto.

Con il decreto legge n. 4/2022 (sostegni ter) si predispongono aiuti alle imprese in difficoltà erogabili tramite credito d’imposta; esaminiamoli.

 

Sostegni ter: i principali sostegni alle imprese in difficoltà

Rimanenze finali di magazzino (articolo 3, comma 3)

sostegni ter crediti impostaSi estende l’ambito soggettivo di applicazione del bonus introdotto dal decreto “Rilancio”.

Sono interessati gli esercenti attività d’impresa operanti nell’industria del tessile e della moda, nella produzione calzaturiera e nella pelletteria (tessile, moda e accessori).

L’agevolazione interessa due periodi d’imposta, quelli in corso al 10 marzo 2020, data di entrata in vigore del Dpcm 9 marzo 2020, e quelli al 31 dicembre 2021.

Il credito, pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio, è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, con modello F24 – codice tributo “6953”.

Per un preciso dettaglio, nel decreto Mise del 27 luglio 2021 è contenuto l’elenco dei codici Ateco delle attività ammissibili al beneficio.

I provvedimenti dell’Agenzia delle entrate 11 ottobre 2021 e 28 ottobre 2021 definiscono modalità e termini di presentazione, nonché il contenuto della comunicazione.

La percentuale di credito spettante a ciascun beneficiario è il 64,2944% dell’importo richiesto.

Il decreto Sostegni ter estende l’applicabilità della misura, per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, a ulteriori soggetti identificati dai codici Ateco:

  • 47.51 (commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati);
     
  • 47.71 (commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati);
     
  • 47.72 (commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati)

La comunicazione per la fruizione del credito spettante in riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 andrà presentata tra il 10 maggio e il 10 giugno 2022 (provvedimento 28 ottobre 2021).

 

Locazioni da parte di imprese turistiche

Per le imprese del settore turistico (strutture turistico-ricettive, terme, porti turistici, agenzie di viaggio e turismo, tour operator), viene ripristinato il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo introdotto dal decreto “Rilancio”.

Il bonus ammonta al 60% dell’ammontare mensile dei canoni per gli immobili destinati allo svolgimento dell’attività commerciale o di interesse turistico, ovvero del 30% di quanto pagato in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile non abitativo destinato allo svolgimento di quelle attività.

Il credito spetta per i canoni versati per ciascuno dei primi tre mesi del 2022, a condizione di aver subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento del 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.

La disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, e sono applicabili le regole del Temporary framework, da attestare tramite apposita autodichiarazione da presentare all’Agenzia delle entrate.

 

Investimenti pubblicitari nello sport

Per il primo trimestre 2022 è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute, in favore delle imprese, dei lavoratori autonomi e degli enti non commerciali che effettuano investimenti pubblicitari (incluse le sponsorizzazioni), ossia promuovono la propria immagine o i propri prodotti e servizi, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero di società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e svolgenti attività sportiva giovanile, escluse quelle che applicano il regime forfetario ex legge 398/1991.

Il bonus, che osserva la normativa europea in materia di aiuti “de minimis”, è utilizzabile in compensazione nel modello F24 – codice tributo “6954” – risoluzione 69/2021, spetta per gli investimenti di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro, effettuati “obbligatoriamente” con versamento bancario o postale ovvero con altri sistemi di pagamento tracciabili, rivolti a soggetti che nel 2019, in Italia, hanno prodotto ricavi per almeno 150mila euro e fino a un massimo di 15 milioni.

L’istanza va presentata al dipartimento dello Sport della presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Investimenti in beni 4.0

Rivista la disciplina del bonus che incentiva gli acquisti di beni strumentali nuovi (articolo 1, comma 1051 e seguenti, legge 178/2020), come modificata dall’ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 44, legge n. 234/2021).

Il nuovo comma 1057-bis (rimodulato) della legge di bilancio 2022, contiene le regole per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge 232/2016 (cd “investimenti 4.0”) che saranno effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.

Il decreto Sostegni-ter incrementa il massimale, portandolo a 50 milioni di euro, per alcuni specifici investimenti: quelli inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica.

Un successivo decreto interministeriale individuerà gli investimenti ammessi al nuovo plafond.

 

Imprese energivore

Istituito un contributo straordinario, sempre come credito d’imposta, a favore delle imprese “energivore”: quelle a forte consumo di energia elettrica.

Il credito serve a garantire loro una parziale compensazione degli extra costi sostenuti a causa dell’innalzamento del prezzo dell’energia.

Spetta ai soggetti che nell’ultimo trimestre del 2021 hanno mediamente subìto un incremento del costo per kWh (al netto di imposte ed eventuali sussidi) superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019.

Il bonus è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, senza applicazione dei limiti in materia di utilizzo dei crediti d’imposta.

Non concorre alla formazione del reddito d’impresa, non concorre alla base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi.

Infine è cumulabile con altre agevolazioni riguardanti gli stessi costi, a patto che non si superi il costo sostenuto.

 

Decreto Milleproroghe: disposizioni urgenti in materia economica e finanziaria, di salute, di proroga di termini legislativi

Il decreto Milleproroghe aggiunge le seguenti novità:

  • sono sospesi anche per il 2021 gli ammortamenti; la disposizione cancella quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2022 prevedendo che la sospensione degli ammortamenti 2021 può essere effettuata a prescindere dalla sospensione del 100% degli ammortamenti 2020;
     
  • sono sterilizzate anche per il 2021 le perdite; per le perdite dell’esercizio non trovano applicazione le disposizioni del Codice civile relative alla riduzione del capitale per perdite e alla riduzione del capitale sotto il minimo legale, allo scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale. Le perdite sterilizzate dovranno essere comunque ripianate entro il 2025;
     
  • per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021 sono detraibili visto di conformità, asseverazioni e attestazioni richieste ai fini dell’esercizio delle opzioni per sconto in fattura o cessione del credito per i bonus edilizi diversi dal 110%;
     
  • risale il limite all’utilizzo del denaro contante: per il 2022 è 2.000 euro;
     
  • modificata la disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi: passa dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 il termine ultimo per la consegna dei beni strumentali materiali nuovi il cui relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione entro il 31 dicembre 2021;
     
  • introdotto il bonus psicologo 2022, da spendere per le sedute di psicoterapia; interessa categorie di cittadini con ISEE al di sotto dei 50.000 euro;
     
  • proroga al 31 dicembre 2022 del bonus cuochi. Il credito d’imposta comprende le spese funzionali all’esercizio dell’attività per acquisto di beni strumentali durevoli; partecipazione a corsi di aggiornamento professionale. La misura è il 40% delle spese con un tetto di 6.000 euro.

Sulle novità per i bilanci contenute nel milleproroghe 2022 clicca qui

 

Decreto Energia 2022

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 1° marzo 2022, il decreto energia contempla i seguenti argomenti:

• misure di breve tempo per contenimento dei maggiori costi delle bollette energetiche;
 
• misure di lungo tempo per prevenire futuri rincari legati a varie crisi.

Vediamole nel dettaglio:

  1. Per il secondo trimestre 2022 è previsto l’annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW; l’annullamento delle aliquote riguardanti gli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
     
  2. Viene ridotta l’IVA e gli oneri generali nel settore del gas, portando l’aliquota al 5% sulle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022.
     
  3. Viene “rinforzato”, per il secondo trimestre 2022, il bonus sociale elettrico e gas destinato alla fornitura di energia elettrica e di gas destinati ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute.

Crediti d’imposta:

  1. Viene riconosciuto alle imprese a forte consumo di energia elettrica (cd. energivore), un credito d’imposta a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti; la misura è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo allo stesso periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
     
  2. Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un credito di imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero, pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre dell’anno 2019.

 

Misure per l’autotrasporto

Visti gli aumenti dei carburanti, al fine di sostenere il settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, è riconosciuto, per l’anno 2022, nel limite massimo di spesa di 29,6 milioni di euro, un credito d’imposta pari al 15% del costo di acquisto al netto dell’Iva del componente AdBlue necessario per la trazione dei mezzi. Il costo deve essere comprovato dalle fatture d’acquisto.

 

Rivalutazioni terreni e partecipazioni: riaperti i termini

Sono riaperti i termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni, edificabili e a destinazione agricola, e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, cioè in società non quotate.

Possono accedere persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia; i beni interessati devono essere posseduti, al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni, alla data del 1° gennaio 2022.

Entro il 15 giugno 2022 bisognerà provvedere alla redazione e al giuramento di un’apposita perizia di stima resa da un professionista abilitato nonché del versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 14% del valore periziato (in precedenza 11%).

Il pagamento può essere effettuato in un massimo di tre rate annuali di pari importo, con applicazione, su quelle successive alla prima, degli interessi nella misura del 3% annuo, calcolati a decorrere dal 16 giugno 2022. Le rate successive alla prima hanno scadenza, rispettivamente, il 15 giugno 2023 e il 15 giugno 2024.

I codici tributo da indicare nel modello F24: “8055”, per le partecipazioni, e “8056”, per i terreni; anno di competenza 2022.

 

Bonus per l’efficienza energetica al Sud

E’ stanziato un budget di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2033 a favore delle imprese che, fino al 30 novembre 2023, effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e promuovere l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.

Il credito d’imposta, nel rispetto dei limiti e delle condizioni fissati dal regolamento Ue 651/2014, sarà fruibile solo in compensazione e senza applicazione dei tetti in materia di utilizzo dei crediti. Il bonus non ha rilevanza fiscale ed è cumulabile con altre agevolazioni per i medesimi costi, a condizione che il cumulo non comporti il superamento del costo stesso. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, saranno emanate le disposizioni attuative e i costi ammissibili all’agevolazione.

 

Fondo Sport: nuove risorse per il caro energia

Il governo stanzia nuove risorse per il caro energia, tanto prevede il decreto bollette, approvato dal Consiglio dei Ministri il 18 febbraio e pubblicato in GU il 1° marzo 2022. I destinatari delle nuove risorse sono le piscine e gli impianti sportivi. Per presentare le domande sarà necessario attendere i decreti operativi con le modalità e i termini, che saranno stabiliti entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

 

A cura di Angelo Facchini

Giovedì 3 marzo 2022