Decreto Milleproroghe 2022: le novità per i bilanci in chiusura

Vediamo come il decreto Milleproroghe impatta sui bilanci in chiusura al 31/12/2021 prorogando le norme emanate in periodo di emergenza Covid in tema di riporto delle perdite d’esercizio.

milleproroghe bilanciNell’intervento di venerdì (25 febbraio 2022), abbiamo iniziato la trattazione delle più interessanti misure contenute nel decreto Milleproroghe, varato alla fine del mese di dicembre 2021, ma convertito in legge proprio in questi giorni.

Oggi trattiamo quanto interessa i bilanci in chiusura al 31/12/2021.

Le disposizioni più importanti nel periodo di crisi economica causata dalla pandemia sono state, l’anno scorso, sicuramente quelle previste in tema di sospensione degli ammortamenti, e la possibilità di rinviare le decisioni sulla perdita che porta ad una riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo.

Su questi temi ritorna il decreto in commento.

 

La disciplina di riporto delle perdite

Viene innanzitutto estesa anche alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 la disapplicazione di alcuni obblighi dettati dal Codice civile, già prevista, per le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, dal “decreto Liquidità” (art. 6 DL 23/20).

Pertanto:

  • non operano le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale;

  • il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non è l’esercizio immediatamente successivo, ma il quinto successivo (2026, da approvare nel 2027);

  • se la perdita riduce il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l’assemblea va convocata senza indugio dagli amministratori e, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, essa può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo, fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale;

  • le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 vanno distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

 

In caso di riduzione del capitale per perdite…

Si noti (lo stesso valeva l’anno scorso) che restano, invece, in essere gli obblighi di informativa previsti dall’art. 2446, primo comma, del codice civile, per le S.p.A. e dai commi da primo a terzo dell’art. 2482-bis codice civile per le s.r.l..

In altre parole, gli amministratori (o, nel caso di loro inerzia, il collegio sindacale) delle S.p.A. e delle s.a.p.a., quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, devono senza indugio convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti.

All’assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione.

La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l’assemblea, perché i soci possano prenderne visione.

Nell’assemblea, gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.

Nelle s.r.l., quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

All’assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall’art. 2477 c.c. del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.

Se l’atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell’assemblea, perché i soci possano prenderne visione.

Nell’assemblea, gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.

Non è ancora stato chiarito (il problema si era posto anche l’anno scorso, ne avevamo parlato qui) se sia possibile comprendere in tale locuzione “perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021” anche quelle antecedenti al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, quali quelle del 2020 o di esercizi precedenti.

In dottrina, esistono sia la tesi restrittiva (solo quelle nate nell’esercizio), sia quella più morbida (tutte le perdite risultanti dal bilancio di esercizio riferito a esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2021, a prescindere da quale sia l’esercizio in cui le perdite si siano prodotte).

 

La possibilità di sospendere gli ammortamenti 2021

La seconda misura è l’estensione per la generalità dei soggetti che esercitano attività di impresa e non adottano principi contabili internazionali della facoltà di non effettuare una percentuale, fino al 100%, dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo invece il loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anche nell’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020 (quindi, per i contribuenti “solari”, in relazione ai bilanci 2021).

Ciò, a prescindere dal comportamento adottato nel 2020.

A tal fine, viene apportata una modifica a quanto disposto dall’ultima legge di bilancio che, considerato il perdurare dell’emergenza economica conseguente alla pandemia, aveva esteso la misura agevolativa, dettata inizialmente dal decreto “Agosto” per il solo esercizio in corso al 15 agosto 2020, anche a quello successivo, riservandola, però, a coloro che nel 2020 non hanno effettuato il 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni.

La norma originaria, come si ricorderà, era l’articolo 60, comma 7-bis, del DL 104/2020.

 

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A cura di Danilo Sciuto

Lunedì 28 Febbraio 2022