Il decreto milleproroghe prevede una sanatoria per le CU dei periodi di imposta 2015, 2016 e 2017 non inviate nei termini.
Tuttavia l’applicazione di tale sanatoria è subordinata al fatto che gli interessati abbiano provveduto all’invio della corretta certificazione entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine ordinario.
Come ogni anno è stato approvato il decreto-legge che dispone numerosi rinvii di norme in scadenza (da cui il nome Milleproroghe): questa volta è il numero 228 del 31/12/2021.
Quest’anno, come successo altre volte, troviamo qualcosa in più rispetto al semplice elenco di proroghe.
La possibile sanatoria per CU 2015 – 2017
In primis, sicuramente, la norma del Milleproroghe che riguarda la sanatoria per le CU – Certificazioni Uniche dei periodi di imposta 2015, 2016 e 2017, come avevamo anticipato il 17 Febbraio.
Come si ricorderà, la Certificazione Unica fu introdotta dal 2015 (in riferimento ai redditi 2014), prendendo il posto della Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente (CUD).
La principale differenza tra la Certificazione Unica e CUD è che con la prima venivano certificati in un unico documento tutti i redditi corrisposti nell’anno di imposta di riferimento, relativamente a quelli di lavoro dipendente e assimilati e quelli di lavoro autonomo che prima erano certificati in forma libera.
Nella logica che ha ispirato l’introduzione della dichiarazione precompilata, è stato previsto che tali CU andavano inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 28/2 dell’anno successivo a quello di riferimento; tale termine è stato poi portato al 16/3 con efficacia dalle certificazioni riguardanti il periodo d’imposta 2016 (salve le due proroghe degli anni 2020 e 2021 sulle quali possiamo sorvolare in quanto non riguardano l’oggetto del presente contributo).
Dato che la CU poteva essere emessa anche per redditi non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (come, ad esempio, per redditi esenti o per redditi da lavoro autonomo), la norma ha dato un termine più lungo per tali CU, ossia quello della presentazione del modello 770.
Tale adempimento certificativo si caratterizza da una sanzione abbastanza rigida (100 euro per ogni CU errata od omessa, senza possibilità di applicare il c.d. cumulo giuridico), proprio frutto del fatto che esso è a base della dichiarazione precompilata, al punto che l’Amministrazione Finanziaria ha perfino negato (illegittimamente, posto che nessuna norma lo prevede) la possibilità di applicare il ravvedimento operoso a questo adempimento, sulla considerazione (giusta, ma giuridicamente infondata) del fatto che ammetterlo avrebbe significato di fatto una vanificazione della precompilata.
Nel caso in cui quindi ci si fosse accorti di un errore nella CU (o addirittura dell’omissione), non veniva (e non viene) consigliato il pagamento della sanzione ridotta, a meno che non lo si ritenga opportuno accettando l’inevitabile contenzioso, successivo al disconoscimento del ravvedimento da parte dell’Agenzia.
Il decreto milleproroghe interviene sulle CU relativa ai periodi di imposta 2015, 2016 e 2017, prevedendo l’esclusione dalla relativa sanzione per i sostituti d’imposta che le hanno trasmesse in ritardo o in maniera errata; ciò però a condizione che essi abbiano provveduto all’invio della corretta certificazione entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine ordinario, illustrato in precedenza.
Quali erano i termini per gli invii delle Certificazioni Uniche?
Si ha, quindi che:
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per la CU 2015, il termine valido è stato il 31/12/2018,
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per la CU 2016, il termine valido è stato il 31/12/2019,
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infine per la CU 2017, il termine valido è stato il 31/12/2020.
La sanzione per invio omesso o tardivo
Al verificarsi di tali circostanze, dunque, non sarà applicata la sanzione di 100 euro prevista per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, con un massimo di 50mila per sostituto d’imposta.
Un campo di applicazione quindi abbastanza limitato, ma che sanerà la situazione di chi ha voluto comunque trasmettere la certificazione corretta, pur conscio di sottoporsi ad una inevitabile irrogazione di sanzione.
In tema di Certificazioni Uniche, scopri qui le novità per il 2022
A cura di Danilo Sciuto
Venerdì 25 Febbraio 2022