Certificazione Unica 2022 le novità in arrivo

Ecco le principali novità del modello di Certificazione Unica 2022, la cui scadenza si approssima… Si tratta di un adempimento ricco di trappole: ora si vocifera di un possibile condono per gli anni 2015 – 2017

A un mese dalla scadenza per l’invio telematico, è utile fare il punto sulle novità nella compilazione del modello CU (ossia Certificazione Unica) 2022.

 

Certificazione Unica 2022: il trattamento integrativo relativo ai redditi da lavoro dipendente

La principale novità riguarda il trattamento integrativo relativo ai redditi da lavoro dipendente e assimilati non superiori a 40.000 euro, che è di un importo massimo di 1.200 euro, rapportato al periodo di lavoro del 2021.

Tale trattamento integrativo dovrà essere indicato nella sezione relativa a “detrazioni e crediti”, compilando i punti da 390 a 403.

certificazione unica 2022

 

In particolare, occorre compilare il punto 390 utilizzando il codice:

  • 1” se il sostituto d’imposta ha riconosciuto al dipendente il trattamento integrativo e lo ha erogato tutto o in parte;
     
  • 2” se il sostituto d’imposta non ha riconosciuto al dipendente il trattamento integrativo ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte.

Nel punto 391 bisognerà invece riportare l’importo del trattamento integrativo erogato, mentre nel successivo 392 quello riconosciuto dal sostituto d’imposta ma non erogato al lavoratore dipendente.

Nel punto 393 va indicato l’importo del trattamento recuperato entro le operazioni di conguaglio fiscale. In caso di recupero rateizzato, nel punto 394 sarà necessario indicare le somme che saranno recuperate successivamente.

Il punto 395 è invece dedicato all’importo recuperato relativamente all’anno precedente dopo le operazioni di conguaglio fiscale.

Per i lavoratori che hanno avuto precedenti rapporti di lavoro, il sostituto d’imposta tenuto a compilare la CU dovrà tener conto anche delle somme riconosciute da precedenti datori di lavoro. In sede di predisposizione della Certificazione Unica, sarà quindi necessario procedere come segue:

  • nel punto 397 dovrà essere indicato il codice 1 o 2, a seconda della situazione;

  • nel punto 398 l’importo del trattamento erogato;

  • nel punto 399 l’importo del trattamento riconosciuto ma non erogato;

  • nel punto 400 il totale del trattamento recuperato entro le operazioni di conguaglio fiscale (in casi di operazioni straordinarie);

  • nel punto 403 il codice fiscale del precedente sostituto d’imposta.

 

La salvaguardia per gli incapienti

Una delle novità del modello CU è che non troviamo più la salvaguardia per gli incapienti (e i relativi campi 478, 479 e 480), che ha creato diversi problemi interpretativi l’anno scorso.

Ciò d’altronde è solo l’applicazione della norma, l’articolo 128 del DL n. 34/2020, che prevedeva esclusivamente per il 2020 il venir meno dell’obbligo di restituzione del bonus IRPEF per i lavoratori incapienti a causa della percezione della cassa integrazione Covid-19.

Tale regola ha evitato l’obbligo di restituzione in sede di conguaglio fiscale delle somme riconosciute.

Le sanzioni e il condono in arrivo per gli anni 2015, 2016 e 2017

Ricordiamo che in caso di errori, sono previste sanzioni abbastanza importanti. In particolare, l’articolo 4 del DPR n. 322/1998, al comma 6-quinquies dispone che per ogni certificazione omessa, tardiva o errata è prevista la sanzione pari a 100 euro per ciascuna CU, con il limite massimo di 50.000 euro.

Tale norma, tuttavia, sembra subirà una eccezione dopo la approvazione del cosiddetto decreto Milleproroghe.

In un emendamento introdotto in sede di conversione in legge, viene previsto che la tardiva o errata trasmissione della Certificazione Unica relativa ai periodi d’imposta 2015, 2016 e 2017 non sarà sottoposta a sanzioni in caso di trasmissione entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al citato termine del 16 marzo.

Non si tratta di norma approvata, quindi, ma se ne ritiene assai probabile l’ufficialità.

 

Ndr. Per quanto riguarda la nuova riforma dell’IRPEF leggi qui

 

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A cura di Danilo Sciuto

Giovedì 17 Febbraio 2022