Certificazione Unica 2022: novità e casi particolari

Si avvicina la scadenza del termine di invio della CU 2022, e ciò comporta anche la valutazione di novità e casi particolari, tenendo conto delle modifiche apportate al modello rispetto a quello dell’anno precedente.

certificazione unica 2022 novitàSi avvicina come ogni anno il momento dell’invio della Certificazione Unica 2022, per quanto corrisposto nell’anno 2021.

In particolar modo, entro il 16 marzo 2022 i sostituti d’imposta saranno tenuti a inviare la certificazione dei redditi da lavoro dipendente, assimilati e diversi corrisposti, ad eccezione dei redditi esenti e non dichiarabili con il Modello 730, per i quali trova invece applicazione il termine del 31 ottobre 2022.

Ma l’invio, come ogni anno, comporta delle novità che è bene analizzare per non farsi trovare impreparati.

 

Certificazione Unica 2022: novità sul trattamento integrativo

Tra le più importanti novità si segnala ovviamente la questione del trattamento integrativo relativo ai redditi da lavoro dipendente, a seguito della riforma apportata lo scorso anno.

In particolare, a cavallo d’anno 2021 il “bonus Renzi” è stato sostituito con un trattamento integrativo del reddito, con il quale la fascia di reddito fino a 28.000 euro è riuscita a ottenere in busta paga un importo integrativo pari a 100 euro.

In considerazione di questa particolare casistica, sono intervenute apposite modifiche anche all’interno del modello CU 2022, e le apposite istruzioni dell’Agenzia Entrate hanno consentito un’agevole individuazione dei campi all’interno dei quali valorizzare tale trattamento.

Infatti, il trattamento integrativo dovrà essere evidenziato in CU 2022 all’interno della sezione “detrazioni e crediti”, più in dettaglio, attraverso la compilazione dei campi compresi tra il 390 e il 403.

Si ricorda in tale sede che il trattamento integrativo non viene corrisposto sempre, e che ci sono casi – come per il “bonus Renzi” – nei quali il trattamento non era spettante e va di conseguenza recuperato.

Per tale ragione il campo 390 prevede l’inserimento alternativo di due codici:

  • 1: se il trattamento è stato riconosciuto ed erogato dal sostituto d’imposta;
  • 2: se il trattamento non è stato riconosciuto o non erogato al percipiente.

 

Trattamento integrativo con cambio datore in corso d’anno

Può certamente capitare di cambiare datore di lavoro/committente in corso d’anno, e ciò comporta anche delle particolarità in sede di Certificazione Unica.

Cosa succede infatti in caso di erogazione del trattamento dal precedente datore di lavoro?

Chi compila la Certificazione Unica deve ovviamente tenere conto anche di quanto corrisposto dal precedente datore di lavoro, se presente.

Infatti, in tale circostanza le istruzioni prevedono la valorizzazione – da parte del secondo sostituto d’imposta – del trattamento riconosciuto e non erogato, ma anche di quanto recuperato con il conguaglio fiscale e il codice fiscale del precedente sostituto d’imposta.

Più in particolare, il punto 400 della CU deve essere compilato qualora in coso d’anno sia intervenuta:

  • un’operazione straordinaria con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del precedente sostituto;
     
  • un’operazione straordinaria con estinzione del precedente sostituto e conseguente prosecuzione di attività da parte del nuovo sostituto d’imposta.

 

Recupero del trattamento integrativo

In alcuni casi il trattamento integrativo deve anche essere recuperato: ciò accade quando in sede di conguaglio fiscale si verifica la non spettanza del beneficio, come nel caso in cui il reddito a fine d’anno superi i 28.000 euro.

In tal caso l’importo potrà essere recuperato in 8 rate qualora l’importo di trattamento integrativo non spettante superi i 60 euro.

All’interno della CU 2022 il campo 393 dovrà essere utilizzato in caso di trattamento recuperato in sede di conguaglio, mentre nel campo 394 bisognerà inserire le somme soggette a successivo recupero.

 

Incapienti causa Covid: cosa succede quest’anno?

Come noto, nella CU 2021 era previsto un apposito campo che prevedeva – per i percettori del bonus Renzi – l’esonero dal recupero delle somme corrisposte nel caso in cui il reddito annuo a fine anno non fosse stato di almeno 8mila euro (quindi rimanendo al di sotto della no tax area).

Come noto infatti, il bonus Renzi spettava solamente nel caso in cui il reddito annuo avesse superato l’importo della no tax area, in caso contrario – nella generalità dei casi – sarebbe stato necessario restituirlo; a causa però dell’emergenza Covid-19, all’interno della CU 2021 era prevista un’apposita condizione che permetteva l’esonero da tale recupero per chi, alla fine dell’anno 2020 – non fosse stato nelle condizioni di raggiungere un reddito minimo superiore alla no tax area a causa della percezione della Cassa Integrazione Covid-19.

Nel 2021, stante la presenza per metà anno del cd. Bonus Renzi, nulla però è stato previsto relativamente a tale condizione.

Ciò comporta che, per quanto di competenza del bonus 80 euro, chi non è stato in grado di raggiungere almeno la fascia di reddito minima che ne consente l’accesso, deve restituire il bonus in oggetto.

 

Reddito dei forfettari: novità nella CU 2022

Un’altra novità (ed un caso particolare) relativo alla CU 2022, riguarda il reddito percepito dai lavoratori autonomi che aderiscono al cd. “regime forfettario”.

Relativamente a quanto detto sopra in materia di scadenze, è innanzitutto opportuno ricordare che per tali soggetti non c’è obbligo di versare ritenute d’acconto qualora ricevano una fattura, proprio perché esentati dal versamento delle ritenute.

Caso diverso è invece quello dei soggetti che erogano compensi nei confronti di forfettari: in tal caso, infatti, è necessario inviare la CU2022 al contribuente forfettario, inserendo il dettaglio delle somme erogate (se a titolo di arte o professione) e l’importo corrisposto.

Si segnala che per il 2022 cambiano alcuni codici da inserire relativamente ai forfettari: infatti nel campo 6 dovranno essere inseriti due diversi codici a seconda della tipologia di reddito corrisposto:

  • Codice 24, in caso di compensi non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfettario;
     
  • Codice 22, in cado di compensi esenti o somme che non costituiscono reddito (ad esempio le imposte di bollo sulle fatture).

 

Altri redditi non soggetti a ritenuta d’acconto

Relativamente ai compensi non soggetti a ritenuta d’acconto è importante segnalare che, relativamente a quanto corrisposto nei confronti di coloro che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 del D.L. n. 98/2011,  nel punto 4 della CU lavoro autonomo occorre indicare l’intero importo corrisposto, ancorché non assoggettato a ritenuta d’acconto, il quale è da riportare anche nel successivo punto 7.

Medesima cosa occorrerà fare per i soggetti in regime forfettario.

 

Cosa succede se l’invio della CU avviene dopo il termine?

Abbiamo già detto che i termini di invio della CU 2022 sono due:

  • 16 marzo 2022 per i redditi e compensi assoggettati a ritenuta fiscale;
     
  • 31 ottobre 2022 per i redditi da lavoro autonomo o comunque per quelli esenti o non dichiarabili con 730.

Nel caso in cui la Certificazione Unica sia inviata con ritardo o con errori, o ancora nel caso in cui sia omessa, allora si andrà incontro a una sanzione compresa tra un minimo di 100 euro e un massimo di 50.000 euro.

Ma cosa succede se si corregge tale errore?

Ebbene, se la nuova CU è inviata entro il termine di 5 giorni successivi alla scadenza fissata (16 marzo per redditi assoggettati a ritenuta), allora non si applicherà alcuna sanzione.

Altresì, qualora la CU sia rilasciata oltre il termine previsto, se ciò non crea pregiudizio agli obblighi dichiarativi del sostituto e al contempo non ostacola l’attività di controllo, tale violazione potrà essere ritenuta “meramente formale”.

 

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A cura di Antonella Madia

Mercoledì 23 febbraio 2022