Legge di Bilancio 2022: la riforma dell’IRPEF

Allo scopo di ridurre la pressione fiscale sui redditi delle persone fisiche, la Legge di Bilancio 2022 apporta numerose variazioni alla disciplina previgente: sono riorganizzati gli scaglioni e le aliquote di tassazione, ora ridotte a quattro (23%, 25%, 35% e 43%), rimodulate le detrazioni per tipologia di reddito posseduto, modificata la disciplina relativa al trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e alcuni assimilati (“bonus 100 euro”).

legge bilancio 2022 irpefL’articolo 1, commi 2 – 4, della legge di Bilancio 2022, veicolata nella legge 30 dicembre 2021, n. 234, riorganizza le aliquote Irpef, rimodulando la detrazione spettante per tipologia di reddito e avvicinando le soglie di reddito per cui spettano tali detrazioni tra le varie tipologie di reddito (lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensioni).

Le modifiche in parola individuano le seguenti quattro aliquote per scaglioni di reddito:

  1. fino a 15.000 euro, 23 per cento;
     
  2. oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
     
  3. oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
     
  4. oltre 50.000 euro, 43 per cento.

A seguito delle modifiche introdotte quindi:

  • si dispone la soppressione dell’aliquota del 41%;
     
  • la seconda aliquota viene abbassata dal 27% al 25%;
     
  • la terza aliquota si abbassa dal 38 al 35% e vi vengono ricompresi i redditi fino a 50.000 euro (il limite dell’aliquota al 38% è ad oggi fissato a 55.000 euro);
     
  • i redditi sopra i 50.000 euro vengono tassati al 43% (attualmente tale aliquota si applica oltre la soglia dei 75.000 euro).

 

Modifica il regime delle detrazioni IRPEF per tipologia di reddito

La legge di Bilancio 2022, all’art. 1, lettera b), del comma 2, al n. 1, rimodula la detrazione per redditi da lavoro dipendente e assimilati, novellando il comma 1, lettere a), b) e c) dell’articolo 13 del D.P.R. 22/12/1986.

Con le modifiche in commento essa ammonta a:

  1. 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro, precisando che l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro e che, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, non può essere inferiore a 1.380 euro;
     
  2. 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;
     
  3. fino a 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.

La lettera b), del comma 2, n. 2, prevede, aggiungendo un comma 2, all’articolo 13, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, un aumento della detrazione pari a 65 euro per i redditi superiori a 25.000 euro ed inferiori a 35.000 euro.

Rispetto al regime vigente, quindi:
  • viene ampliata la prima soglia di reddito cui si applica la detrazione, da 8.000 a 15.000 euro.
    Per tali redditi rimane ferma la misura di 1.880 euro della detrazione;
     
  • con riferimento alla seconda soglia di reddito, che passa da 15.000 a 28.000 euro, la misura della detrazione base passa da 978 a 1.910 euro.
    Viene conseguentemente modificata la modalità di calcolo della quota ulteriore della predetta detrazione, stabilendo:
      

    • l’aumento del valore iniziale da 902 a 1.190 euro;
       
    • l’adeguamento dei valori utilizzati nel prodotto, ai fini della determinazione della quota aggiuntiva di detrazione.
      Pertanto tale quota ulteriore è pari a 1.190 euro per un reddito pari a 15.000 euro e decresce, all’aumentare del reddito, fino ad annullarsi raggiunti i 28.000 euro;
       
  • la terza e ultima soglia di reddito per cui spetta la detrazione è ridotta da 55.000 a 50.000 euro.
    La detrazione base, per tali redditi, passa da 978 a 1.910 euro.
    Essa ammonta a 1.910 euro per redditi pari a 28.000 euro e decresce fino ad annullarsi alla soglia dei 50.000 euro;
     
  • si prevede un aumento di 65 euro della detrazione applicabile, specificamente, alla fascia di reddito tra 25.000 e 35.000 euro.
Oltre ai redditi da lavoro dipendente il regime in questione si applica ai seguenti redditi assimilati:
  • compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (art 50, comma 1, lettera a) del Tuir );
     
  • le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato pesca (art 50, comma 1, lettera b) del Tuir );
     
  • le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (art 50, comma 1, lettera c) del TUIR);
     
  • le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente (art 50, comma 1, lettera c-bis) del Tuir);
     
  • le remunerazioni dei sacerdoti (art 50, comma 1, lettera d) del Tuir);
     
  • i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (art 50, comma 1, lettera l) del Tuir);
     
  • le forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo n. 123 del 2013.

 

Le detrazioni per i redditi da pensione

La lettera b), del comma 2, n. 3, della legge di Bilancio 2022 rimodula la detrazione per redditi da pensione, novellando il comma 3, lettere a), b) e c) dell’articolo 13 del Tuir e prevedendo che essa sia:

  1. 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro.
    L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
     
  2. 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;
     
  3. fino a 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro.
    La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.

E’ previsto prevede un aumento della detrazione pari a 50 euro per i redditi superiori a 25.000 euro ed inferiori a 29.000 euro.

Rispetto al regime previgente, quindi:
  • con riferimento la prima soglia di reddito per cui spetta la detrazione, essa è elevata da 8.000 a 8500 euro.
    Per tale soglia, la detrazione viene innalzata da 1.880 a 1995 euro, con una misura minima di detrazione che passa 690 a 713 euro;
     
  • per quanto concerne la seconda soglia di reddito individuata ex lege, essa viene da 15.000 a 28.000 euro.
    Per tale soglia, si riduce da 1.297 a 700 euro la detrazione base.
    Si apportano modifiche al calcolo della quota ulteriore della detrazione, stabilendo:
      

    1. l’aumento del valore iniziale da 583 euro a 1.255 euro;
       
    2. l’adeguamento dei valori utilizzati nel prodotto ai fini della determinazione della quota aggiuntiva di detrazione. Pertanto tale quota ulteriore è pari a 1.255 euro per un reddito pari a 8.500 euro e decresce, all’aumentare del reddito, fino ad annullarsi una volta raggiunti i 28.000 euro;
       
  • la terza e ultima soglia, oltre la quale non spetta la detrazione, viene abbassata da 55.000 a 50.000 euro.
    Con riferimento a tale terza soglia, la base di calcolo della detrazione d’imposta per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro si abbassa da 1.297 a 700 euro.
    La detrazione è pari a 700 euro per redditi pari a 28.000 euro e decresce fino ad annullarsi alla soglia dei 50.000 euro;
     
  • si prevede uno specifico an aumento della detrazione, pari a 50 euro, nella fascia di reddito compresa tra 25.000 e 29.000 euro.

 

Le detrazioni per redditi da lavoro autonomo e altri redditi

La legge di Bilancio 2022 rimodula la detrazione per redditi da lavoro autonomo, sostituendo le lettere a) e b), del comma 5, con le nuove lettere a), b) e c) dell’articolo 13 del Tuir e prevedendo che essa sia:

  • 265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;
     
  • 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro (nuova lettera b);
     
  • fino a 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro.
    La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro (nuova lettera c).

La lettera b), del comma 2, n. 6, dell’art. 1 , della legge di Bilancio 2022, aggiungendo un comma 5-ter all’articolo 13 , del Tuir , prevede un aumento della detrazione di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro.

Rispetto al regime previgente quindi:
  • viene aumentata da 1.104 euro a 1.265 euro la detrazione per la prima soglia di reddito, elevata da 4.800 euro a 5.500 euro;
     
  • viene introdotta una ulteriore soglia di reddito (superiore a 5.500 euro e fino a 28.000 euro) con una specifica detrazione.
    Tale detrazione è pari a 500 euro, aumentata di una somma pari a 765 euro per un reddito pari 5.500 euro, che decresce al crescere del reddito fino ad azzerarsi alla soglia dei 28.000 euro;
     
  • viene rimodulata conseguentemente l’ultima soglia di reddito, ora compresa tra i 28.000 euro e 50.000 euro.
    Per tale ultima soglia, la detrazione è rimodulata; essa spetta nell’importo massimo di 500 euro per un reddito pari a 28.000 euro, riducendosi progressivamente fino ad annullarsi raggiunti i 50.000 euro;
     
  • analogamente a quanto previsto per le altre tipologie di reddito, si prevede un aumento della detrazione di un importo pari a 50 euro per la fascia di reddito superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro.
Oltre ai redditi da lavoro autonomo le disposizioni sopra descritte si applicano anche ai seguenti redditi:
  • redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (art. 67, comma 1, lettera l);
     
  • redditi da attività commerciali non esercitate abitualmente (art. 67, comma 1, lettera i);
     
  • compensi per l’attività libero professionale intramuraria (cosiddetto intra moenia) (art. 50, lettera e));
     
  • le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni (art. 50, lettera f));
     
  • le indennità percepite dai membri dei corpi politici elettivi di cui all’art. 50, lettera g del Tuir;
     
  • le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale (art. 50, lettera h));
     
  • gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro (art. 50, lettera i);
     
  • i redditi delle imprese minori di cui all’articolo 66 del Tuir.

 

Le modifiche al trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

La legge di Bilancio 2022, art. 1 , comma 3, modifica l’articolo 1, del decreto-legge n. 3 del 2020, che dispone il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo (cd. bonus 100 euro) in favore dei percettori di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, sempreché l’imposta lorda dovuta sia superiore all’ammontare della detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilati.

In particolare il comma 3, in linea generale, dispone la riduzione da 28.000 euro a 15.000 euro il reddito complessivo oltre il quale non è più dovuto il bonus (che risulta pari a 1.200 euro in ragione annua a decorrere dal 2021, mentre è pari a 600 euro per l’anno 2020).

Dall’altro lato, la norma riconosce comunque il trattamento integrativo, se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, ma in presenza di una specifica condizione: la somma di un insieme di detrazioni individuate dalla norma medesima (per carichi di famiglia, per redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione, per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, per erogazioni liberali, per spese sanitarie nei limiti previsti dall’articolo 15 del Tuir , per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021) deve essere di ammontare superiore all’imposta lorda.

In tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda (lettera a), n. 1 del comma 3).

Viene poi abrogato l’articolo 2, del medesimo decreto-legge n. 3 del 2020, che prevede un’ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati (lettera b) del comma 3), in considerazione delle modifiche alle detrazioni per tipologie di reddito disposte dalle norme in esame.

 

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A cura di Federico Gavioli

Martedì 11 gennaio 2022