Il Decreto-Legge Fisco-Lavoro, modificato successivamente dalla Legge di Bilancio 2022, ha riformato l’esenzione IVA per certe attività delle associazioni senza scopo di lucro. Queste modifiche, che ritardano l’applicazione fino al 2025, riguardano solo le attività commerciali accessorie, mantenendo l’imponibilità per quelle principali. L’introduzione di condizioni specifiche per l’esenzione mira a ridurre l’evasione, richiedendo la Partita IVA e una contabilità adeguata per le associazioni.
In questo articolo illustriamo la riforma dell’esenzione dall’IVA di alcune attività commerciali svolte dalle associazioni senza scopo di lucro introdotta dal “Decreto fisco e lavoro”, convertito in Legge 215/2021, la cui entrata in vigore è stata dapprima posticipata di due anni, al 1° Gennaio 2024, dalla Legge di bilancio per il 2022 e poi di un altro anno, al 1° Gennaio 2025, dal Decreto “Milleproproghe” per il 2024, convertito in Legge 18 del 2024.
L’IVA per gli enti non commerciali
Gli enti non commerciali che, in quanto tali, non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole di cui agli artt. 2135 e 2195 del Codice Civile o di altre attività d’impresa dirette alla prestazione di servizi non previste dall’art. 2195 codice civile, sono soggetti all’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) solo per le attività commerciali, cioè di impresa, eventualmente svolte (artt. 1 e 4, quest’ultimo al 1°, 3° e 4° comma, del DPR 633/1972).
In particolare, ai sensi del 4° comma dell’art. 4 del DPR 633/1972,…
…“si considerano fatte nell’esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi suppl